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Document 32010D0120

2010/120/PESC: Decisione 2010/120/PESC del Consiglio, del 25 febbraio 2010 , che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan e il Pakistan

GU L 49 del 26.2.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/120(1)/oj

26.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/28


DECISIONE 2010/120/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2010

che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan e il Pakistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 luglio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/612/PESC (1), relativa alla nomina del sig. Ettore F. SEQUI a rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Afghanistan per il periodo dal 1o settembre 2008 al 28 febbraio 2009.

(2)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/135/PESC (2), che proroga il mandato dell'RSUE per l'Afghanistan fino al 28 febbraio 2010.

(3)

In base al riesame dell'azione comune 2009/135/PESC, il 15 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/467/PESC (3), che estende il mandato dell'RSUE per includervi il Pakistan.

(4)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 31 marzo 2010.

(5)

L'RSUE per l’Afghanistan e il Pakistan espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2009/467/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Ettore F. SEQUI quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l’Afghanistan e il Pakistan è prorogato fino al 31 marzo 2010.»;

2)

all'articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

sostiene le attività dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) nella regione.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.»;

4)

all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 31 marzo 2010 è pari a 2 830 000 EUR.»

«2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.»;

5)

all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.»;

6)

all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.»;

7)

all'articolo 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.»;

8)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio “Affari esteri”.»;

9)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Coordinamento

1.   L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul terreno siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle dell'RSUE per l'Asia centrale. L'RSUE informa periodicamente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione.

2.   Sul terreno sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'UE in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l'RSUE e il comandante civile dell'operazione si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul terreno.».

Articolo 2

L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2010.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  GU L 197 del 25.7.2008, pag. 60.

(2)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 61.

(3)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 41.


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