EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1257

Regolamento (EU) n. 1257/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca

GU L 338 del 19.12.2009, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1257/oj

19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/22


REGOLAMENTO (EU) N. 1257/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 391/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1990 l’UE finanzia le azioni degli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti, in particolare, dal regolamento (CE) n. 2371/2002 (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra l’altro, una partecipazione finanziaria dell’UE alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013. Il regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione delle suddette misure.

(3)

In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, occorre fornire agli Stati membri chiare indicazioni sulle norme da seguire per poter beneficiare della partecipazione finanziaria dell’UE alle spese sostenute in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca.

(4)

È opportuno semplificare e chiarire le norme applicabili alla partecipazione finanziaria dell’UE ai programmi nazionali di controllo.

(5)

Le domande di rimborso devono essere chiaramente correlate alla decisione della Commissione recante approvazione del progetto per il quale è chiesto il rimborso.

(6)

Occorre stabilire norme specifiche che disciplinino l’ammissibilità delle spese sostenute per l’attuazione di progetti cofinanziati nell’ambito di più decisioni successive della Commissione.

(7)

Le domande di rimborso relative a ciascun progetto possono essere trasmesse alla Commissione prima del completamento del progetto. Pertanto gli Stati membri sono tenuti a chiedere il rimborso entro un determinato periodo dalla data di esecuzione della spesa, che in caso contrario sarà considerata inammissibile.

(8)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 391/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 391/2007 è così modificato:

1)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso di progetti cofinanziati nell’ambito di più decisioni successive della Commissione, il primo comma si applica unicamente alla prima decisione recante approvazione dei progetti considerati.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2.   Non sono considerate ammissibili le spese di cui non è chiesto il rimborso entro il termine specificato all’articolo 11, paragrafo 1.»;

c)

la numerazione dei successivi paragrafi è modificata di conseguenza;

2)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri trasmettono le domande di rimborso alla Commissione entro 12 mesi dalla fine dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le domande specificano il progetto e la decisione della Commissione a cui si riferiscono.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se la Commissione ritiene che la domanda non risponde alle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal presente regolamento e dalla decisione di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché alla normativa dell’UE in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, essa invita lo Stato membro a comunicare le proprie osservazioni in merito entro un mese dalla richiesta della Commissione. Se l’esame conferma il mancato rispetto delle suddette condizioni, la Commissione rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese di cui trattasi e, se del caso, esige il rimborso dei pagamenti indebitamente eseguiti.»;

3)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il rimborso è effettuato in euro in base al tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del mese in cui la fattura è registrata nel sistema contabile del servizio ordinatore della Commissione.»;

4)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

un elenco degli eventuali progetti abbandonati;»;

b)

al paragrafo 2, lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

un elenco degli eventuali progetti non attuati, con indicazione della partecipazione dell’UE a detti progetti;»;

5)

l’allegato VI, lettera d), punto vii), è sostituito dal seguente:

«vii)

informazioni sugli appalti pubblici: in tutti i casi in cui la spesa supera il massimale per la pubblicazione, occorre allegare una fotocopia del bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del verbale relativo all’apertura delle offerte, della valutazione delle offerte, dell’avviso di aggiudicazione e del contratto. Le spese sostenute per imbarcazioni o aeromobili interamente o parzialmente adibiti al controllo della pesca non possono beneficiare di deroghe alle disposizioni dell’UE in materia di appalti pubblici ai sensi dell’articolo 346 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.


Top