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Document 32009R1255

Regolamento (UE) n. 1255/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009 , relativo alla revoca di una sospensione temporanea del regime di franchigia doganale per l’anno 2010 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

GU L 338 del 19.12.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrogato da 32010R1248

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1255/oj

19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/18


REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

relativo alla revoca di una sospensione temporanea del regime di franchigia doganale per l’anno 2010 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (3) e il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo spazio economico europeo (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2)

Il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 (5), dispone un’esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate con il codice NC ex 2202 90 10.

(3)

L’esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia a norma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (6), in appresso denominato «l’accordo», approvato con decisione 2004/859/CE. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell’accordo, le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente tariffario esente da dazi, mentre le importazioni che eccedono tale contingente tariffario sono soggette a dazi.

(4)

Conformemente al punto IV, terzo trattino, ultima frase del verbale concordato dell’accordo, è opportuno concedere ai prodotti in questione l’accesso senza restrizioni e in esenzione da dazi doganali a condizione che il contingente tariffario non sia stato esaurito entro il 31 ottobre dell’anno precedente. In base alle statistiche fornite alla Commissione, il contingente annuale per il 2009 applicabile ai prodotti in questione, aperto a norma del regolamento (CE) n. 89/2009 della Commissione (7), non era esaurito in data 31 ottobre 2009. È quindi opportuno concedere ai prodotti in questione l’accesso all’Unione senza restrizioni e in esenzione da dazi doganali dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

(5)

È quindi necessario ritirare la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato in virtù del protocollo n. 2.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2010 è ritirata la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato in virtù del protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ai prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)].

2.   Le norme d’origine da applicare reciprocamente ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle definite nel protocollo 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

(3)  GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

(4)  GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.

(5)  GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

(6)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

(7)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 14.


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