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Document 32009R0214

Regolamento (CE) n. 214/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1800/2004 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi Cycostat 66G (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 73 del 19.3.2009, pp. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/214/oj

19.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/12


REGOLAMENTO (CE) N. 214/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1800/2004 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi Cycostat 66G

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), e in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'additivo cloridrato di robenidina 66 g/kg (Cycostat 66G), di seguito «Cycostat 66G», legato al titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgio) BVBA e appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, è stato autorizzato a determinate condizioni a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). Il regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (3) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni nei polli da ingrasso, nei tacchini e nei conigli da ingrasso. L'additivo è stato notificato quale prodotto esistente a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché sono state presentate tutte le informazioni richieste a norma di tale disposizione, l'additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito a una richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Alpharma (Belgio) BVBA, titolare dell'autorizzazione di Cycostat 66G, ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di autorizzazione per i polli da ingrasso e i tacchini che propone la modifica della denominazione commerciale da Cycostat 66G a Robenz 66G, e che lascia la denominazione commerciale Cycostat 66G immutata per i conigli da ingrasso.

(3)

La modifica proposta delle condizioni delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in parola. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nuovo nome di «Robenz 66G» occorre modificare le condizioni delle autorizzazioni per i polli da ingrasso e i tacchini.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1800/2004.

(6)

È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1800/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli stock esistenti, se conformi alle disposizioni applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere commercializzati e usati fino al 30 giugno 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)   GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37.


ALLEGATO

Numero di registrazione dell'additivo

Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in commercio dell'additivo

Additivo

(denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Limite massimo di residui (LMR) negli alimenti d'origine animale interessati

mg di sostanza attiva/kg di alimento per animali completo

Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose:

«E 758

Alpharma (Belgio) BVBA

Cloridrato di robenidina 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Composizione dell'additivo:

 

Cloridrato di robenidina: 66 g/kg

 

Lignosolfonato: 40 g/kg

 

Solfato di calcio biidrato: 894 g/kg

 

Sostanza attiva:

 

Cloridrato di robenidina, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-clorobenzilidene) amino]- Cloridrato di guanidina,

 

Numero CAS: 25875-50-7,

 

Impurezze associate:

 

N,N′,N′′-Tris[(p-Cl-benzilidene)amino]guanidina: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzilidene]idrazina: ≤ 0,5 %

Polli da ingrasso

30

36

Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione.

29.10.2014

800 μg cloridrato di robenidina/kg fegato (peso umido).

350 μg cloridrato di robenidina/kg rene (peso umido).

200 μg cloridrato di robenidina/kg tessuto muscolare (peso umido).

1 300 μg cloridrato di robenidina/kg tessuto cutaneo/adiposo (peso umido).

Cloridrato di robenidina 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Composizione dell'additivo:

 

Cloridrato di robenidina: 66 g/kg

 

Lignosolfonato: 40 g/kg

 

Solfato di calcio biidrato: 894 g/kg

 

Sostanza attiva:

 

Cloridrato di robenidina, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-clorobenzilidene) amino]- Cloridrato di guanidina,

 

Numero CAS: 25875-50-7,

 

Impurezze associate:

 

N,N′,N′′-Tris[(p-Cl-benzilidene)amino]guanidina: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzilidene]idrazina: ≤ 0,5 %

Tacchini

30

36

Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione.

29.10.2014

400 μg cloridrato di robenidina/kg tessuto cutaneo/adiposo (peso umido).

400 μg cloridrato di robenidina/kg fegato (peso umido).

200 μg cloridrato di robenidina/kg rene (peso umido).

200 μg cloridrato di robenidina/kg tessuto muscolare (peso umido).

Cloridrato di robenidina 66 g/kg

(Cycostat 66G)

 

Composizione dell'additivo:

 

Cloridrato di robenidina: 66 g/kg

 

Lignosolfonato: 40 g/kg

 

Solfato di calcio biidrato: 894 g/kg

 

Sostanza attiva:

 

Cloridrato di robenidina, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-clorobenzilidene) amino]- Cloridrato di guanidina,

 

Numero CAS: 25875-50-7,

 

Impurezze associate:

 

N,N′,N′′-Tris[(p-Cl-benzilidene)amino]guanidina: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-benzilidene]idrazina: ≤ 0,5 %

Conigli da ingrasso

50

66

Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione.

29.10.2014

—»


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