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Document 32009D0310

    2009/310/CE: Decisione della Commissione, del 2 aprile 2009 , recante approvazione delle richieste di esonero presentate da Cipro, Malta, Austria, Romania e Slovacchia con riguardo all’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla a norma del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 2231]

    GU L 91 del 3.4.2009, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/310/oj

    3.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 91/23


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 2 aprile 2009

    recante approvazione delle richieste di esonero presentate da Cipro, Malta, Austria, Romania e Slovacchia con riguardo all’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla a norma del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio

    [notificata con il numero C(2009) 2231]

    (I testi in lingua greca, maltese, rumena, slovacca e tedesca sono i soli facenti fede)

    (2009/310/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1100/2007 stabilisce un quadro per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea nelle acque comunitarie, nelle lagune costiere, negli estuari e nei fiumi e nelle acque interne comunicanti degli Stati membri.

    (2)

    L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1100/2007 prevede che gli Stati membri individuino e definiscano i singoli bacini fluviali ubicati nel loro territorio nazionale che costituiscono habitat naturali per l’anguilla europea. Per ciascun bacino fluviale dell’anguilla gli Stati membri devono elaborare un piano di gestione per l’anguilla.

    (3)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1100/2007, uno Stato membro può essere esonerato dall’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla se fornisce una giustificazione adeguata del fatto che i bacini fluviali o le acque marittime nel suo territorio non costituiscono habitat naturali per l’anguilla europea. Gli Stati membri comunicano alla Commissione una richiesta di esonero. La richiesta deve essere approvata dalla Commissione sulla base di una valutazione tecnico-scientifica del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) o di altri organismi scientifici pertinenti.

    (4)

    Cipro, Malta, l’Austria, la Romania e la Slovacchia hanno comunicato alla Commissione una richiesta di esonero, corredata di adeguate giustificazioni, dall’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla.

    (5)

    Il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha fornito alla Commissione una valutazione tecnica e scientifica delle domande.

    (6)

    In base alla valutazione condotta dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), i bacini fluviali e le acque marittime oggetto delle richieste di esonero sopra menzionate non possono essere identificati e definiti come habitat naturali per l’anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007.

    (7)

    Tenuto conto dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1100/2007, è pertanto opportuno concedere agli Stati membri interessati l’esonero dall’obbligo di elaborare piani di gestione per l’anguilla.

    (8)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I seguenti Stati membri sono esonerati dall’obbligo di elaborare un piano di gestione per l’anguilla a norma del regolamento (CE) n. 1100/2007:

    a)

    Cipro;

    b)

    Malta;

    c)

    Austria;

    d)

    Romania;

    e)

    Slovacchia.

    Articolo 2

    La Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria, la Romania e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2009.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17.


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