This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R1181
Commission Regulation (EC) No 1181/2008 of 28 November 2008 amending Regulation (EC) No 616/2007 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries
Regolamento (CE) n. 1181/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi
Regolamento (CE) n. 1181/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi
GU L 319 del 29.11.2008, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760
29.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/47 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2008 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,
vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3), all’atto della presentazione di una domanda di titolo occorre costituire una cauzione di 50 EUR/100 kg. |
(2) |
Tenendo conto delle nuove condizioni applicabili alle importazioni di prodotti originari del Brasile è opportuno fissare l’importo della cauzione relativa al titolo a un livello che permetta di garantire una gestione adeguata dei contingenti tariffari e un accesso soddisfacente degli operatori ai medesimi. |
(3) |
Sempre ai fini di una gestione adeguata, tenendo conto della riduzione della cauzione, è opportuno aumentare la quantità massima che ogni operatore è autorizzato a chiedere per i contingenti del gruppo 1. |
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 616/2007. |
(5) |
Dato che il periodo di presentazione delle domande per il prossimo sottoperiodo inizia il 1o dicembre 2008 è indispensabile che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 616/2007, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La domanda di titolo verte su un quantitativo di almeno 100 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato. Tuttavia, per i gruppi 2 e 3 la domanda di titolo verte su un quantitativo non superiore al 5 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel sottoperiodo considerato.
Per i gruppi 3, 6 e 8, il quantitativo minimo su cui deve vertere la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.».
Articolo 2
All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 616/2007, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 EUR/100 kg.
Tuttavia, per le domande relative ai gruppi 1, 4 e 7, l’importo della cauzione è pari a 10 EUR/100 kg».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10.
(3) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 5.