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Document 32008R1130

    Regolamento (CE) n. 1130/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 306 del 15.11.2008, p. 22–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1130/oj

    15.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 306/22


    REGOLAMENTO (CE) N. 1130/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 14 novembre 2008

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    1.1.   Apertura

    (1)

    In data 16 febbraio 2008, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («avviso di apertura»), la Commissione annunciava l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (RPC o «paese interessato»).

    (2)

    Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2008 da alcuni produttori di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili che rappresentano la maggioranza, in questo caso il 60 % circa, della produzione comunitaria totale di candele, ceri e articoli simili. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie atti a dimostrare l'esistenza di pratiche di dumping relative ai suddetti prodotti, il notevole pregiudizio ad esse dovuto e a giustificare l'apertura di un procedimento.

    1.2.   Parti interessate dal procedimento

    (3)

    La Commissione ha avvisato ufficialmente i denuncianti, i produttori esportatori, gli importatori, altri utenti notoriamente interessati nonché i rappresentanti della RPC dell'apertura del procedimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

    (4)

    I denuncianti, altri produttori comunitari, produttori esportatori della RPC, importatori (compresi grandi gruppi di dettaglianti) e fornitori di materie prime hanno comunicato i loro punti di vista. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

    (5)

    Nell'avviso d'apertura, la Commissione aveva annunciato che avrebbe potuto fare ricorso alla tecnica di campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, per determinare il dumping e il pregiudizio. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento, tutti i produttori esportatori della RPC, gli importatori e i produttori comunitari sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in esame durante il periodo dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

    (6)

    Come spiegato ai successivi paragrafi da (33) a (40), hanno fornito le informazioni richieste, esprimendo il loro accordo all'inclusione in un campione, 41 produttori esportatori della RPC. In base alle informazioni ricevute dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ha scelto un campione di otto produttori nella RPC o gruppi di imprese collegate, aventi il più elevato volume di esportazioni verso la Comunità. Sono stati consultati e hanno dato il loro assenso alla selezione del campione tutti i produttori esportatori interessati nonché la loro associazione e le autorità della RPC.

    (7)

    Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (market economy treatment — MET) o un trattamento individuale (individual treatment — IT), i servizi della Commissione hanno inviato appositi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC.

    (8)

    La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati del MET ai produttori esportatori interessati della RPC, alle autorità della RPC e ai denuncianti. Inoltre, è stata data loro l'opportunità di comunicare i propri punti di vista per iscritto e di chiedere un'audizione se avessero ragioni particolari per essere sentiti.

    (9)

    Un produttore esportatore, non incluso nel campione per non aver soddisfatto i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base, ha chiesto un margine individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base. Si è ritenuto tuttavia che un esame individuale sarebbe stato eccessivamente oneroso e avrebbe impedito la rapida conclusione dell'inchiesta. Si è perciò concluso a titolo provvisorio che la richiesta di esame individuale del produttore esportatore non poteva essere accettata.

    (10)

    La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese manifestatesi entro i termini precisati nell'avviso di apertura: si tratta di 31 produttori comunitari, di 32 importatori e di 2 fornitori di materie prime.

    (11)

    Hanno inviato risposte il produttore comunitario denunciante, 6 importatori indipendenti e 2 fornitori.

    (12)

    Riguarda al paese oggetto dell'inchiesta, la Commissione ha ottenuto risposte al formulario sul campionamento da 41 produttori esportatori della RPC.

    (13)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese:

     

    Produttori comunitari

    1.

    Bolsius International B.V., Schijndel, Paesi Bassi,

    2.

    Vollmar GmbH, Rheinbach, Germania,

    3.

    GIES-group,

    GIES Kerzen GmbH, Gline, Germania,

    Promol Industria de Velas, Caldas da Reinha, Portogallo,

    Liljeholmens Stearinfabriks AB, Oskarshamn, Svezia.

     

    Produttori esportatori della RPC e imprese collegate della RPC e a Hong Kong:

    1.

    Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd., RPC,

    2.

    Gruppo Dalian Bright Wax:

    Dalian Bright Wax Co., Ltd., RPC,

    Dalian Bright Wax, Hong Kong,

    3.

    Dalian Talent Gift Co., Ltd., RPC,

    4.

    Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd., RPC,

    5.

    Qingdao Kingking Applied Chemistry Co. Ltd., RPC,

    6.

    Gruppo Ningbo Kwung's Home:

    Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd., RPC,

    Apple-Ann Home Creation (H.K.) Limited, Honk Kong,

    7.

    Gruppo Ningbo Kwung's Wisdom:

    Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd., RPC,

    Ningbo Kwung's Import and Export Co., Ltd., RPC,

    Shaoxing Koman Home Interior Co., Ltd., RPC,

    8.

    Gruppo Win Win:

    Jiashan Jiahua Candle Arts & Crafts Co. Ltd., RPC,

    Win Win Arts & Crafts Co., Ltd., RPC.

     

    Importatore comunitario collegato

    Gala Kerzen GmbH, Germania.

    1.3.   Periodo dell'inchiesta

    (14)

    L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 (investigation period — IP). L'analisi delle tendenze, necessaria a valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2004 e la fine del'IP («periodo considerato»).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (15)

    Il prodotto in esame è costituito da candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno, esportati verso la Comunità e originari della RPC («candele»). Il processo di produzione per fabbricare le candele è piuttosto semplice e consiste nel riscaldamento delle materie prime (soprattutto paraffina e stearina) e nella modellazione della candela in forme o recipienti, seguita da raffreddamento. Le candele producono calore e luce ma sono largamente usate a scopo di decorazione interna, per esempio in candelabri, candelieri e altri elementi decorativi.

    (16)

    Le candele sono normalmente dichiarate nei codici NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 ed ex 3406 00 90.

    (17)

    I lumini cimiteriali e le altre candele da esterno non fanno parte del prodotto in esame. Questi si possono definire come prodotti, il cui combustibile contenga più di 500 ppm di toluene e/o più di 100 ppm di benzene e/o aventi uno stoppino di almeno 5 millimetri di diametro e/o siano confezionati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali di almeno 5 cm d'altezza. Si ritiene che i suddetti criteri stabiliscano una chiara linea di demarcazione tra i tipi di candele contemplati dalla presente inchiesta e quelli che non lo sono.

    (18)

    Dall'inchiesta è emersa l'esistenza di una vasta tipologia di candele (candele affusolate, candeline scaldavivande) tra cui alcune a carattere stagionale e speciale, prodotte nella RPC e vendute sul mercato comunitario. I vari tipi di candele possono differire notevolmente per dimensione, forma, colore, profumo, ecc., ma sono accomunati dall'uso e da caratteristiche chimiche e tecniche di base identiche e sono in larga misura intercambiabili. Si presuppone perciò che tutte le candele che rientrano nella presente inchiesta facciano parte dello stesso gruppo di prodotti.

    (19)

    Alcune parti interessate hanno inviato osservazioni e richieste riguardo alla definizione del prodotto in esame. È stato sostenuto che l'esclusione dal prodotto in esame dei lumini cimiteriali e delle candele da esterno fosse indebita perché l'industria comunitaria domina questo segmento e perché i criteri tecnici — v. precedente paragrafo (17) — non sono univoci nel senso che spesso i primi e le seconde rientrano nelle caratteristiche sopradescritte. È stato anche sostenuto che la distinzione tra candele, lumini cimiteriali e altre candele da esterno non fosse giustificata da alcun criterio o norma industriale e contraddicesse il presupposto in base al quale lumini e altre candele da tè sono stati inclusi nella definizione del prodotto in esame.

    (20)

    Altre parti hanno sostenuto che i processi produttivi e la gamma dei prodotti fabbricati nella RPC nonché i tipi di candele esportati nella Comunità fossero molto particolari. Si è quindi argomentato che in alcuni casi gli operatori della RPC esportassero il prodotto in esame insieme ad altri accessori, come portacandele e candelabri di varie forme e materiali, il cui valore d'esportazione comprende tutte le voci e non solo le candele. Tutti questi tipi avrebbero dovuto essere esclusi dall'ambito dell'inchiesta.

    (21)

    È stato inoltre sostenuto che i produttori esportatori della RPC fabbricano in larga misura candele fatte a mano o speciali, completandole con rifiniture come la stampa, la raschiatura e la verniciatura. Si tratta di prodotti ad alta intensità di lavoro, detti candele «di fantasia» o «speciali», e non fabbricati nella Comunità. Tali parti hanno perciò sostenuto che anche le candele «speciali» avrebbero dovuto essere escluse dal prodotto oggetto della presente inchiesta.

    (22)

    Si noti però che le suddette richieste erano generiche e non erano accompagnate da prove che dimostrassero che il prodotto in esame non fosse stato correttamente definito nell'avviso di apertura. Di fatto, come già detto, è emerso che tutti i tipi di prodotto in esame hanno usi e caratteristiche chimiche e tecniche di base identici e sono largamente intercambiabili. Riguardo alle richieste avanzate sui lumini cimiteriali e le candele da esterno, si noti che tali prodotti possono essere distinti da altri tipi di candele in base ai criteri tecnici e chimici di cui al precedente paragrafo (17). Il fatto che i produttori comunitari possano essere dominanti in questo particolare segmento, da un lato, o che, dall'altro, si possa affermare che i produttori comunitari non fabbrichino alcuni tipi di prodotto in esame, è irrilevante e non cambia la definizione del prodotto in esame.

    (23)

    Si noti anche che i processi produttivi, la varietà dei tipi di prodotto fabbricati e venduti sul mercato comunitario, la presenza o l'assenza di norme non sono di per sé ragioni che rendano necessario rivedere la definizione del prodotto in esame.

    2.2.   Prodotto simile

    (24)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che il tipo cosiddetto «lumino da tè» (tea light — candelina scaldavivande) andrebbe distinto da altre candele perché ha caratteristiche fisiche diverse, come le dimensioni, e la cera è contenuta in un recipiente che ne impedisce la fuoriuscita o il gocciolamento. Se inoltre l'uso principale delle candele è quello di produrre luce, lo scopo principale di questi fornelletti è quello di produrre calore.

    (25)

    Alcune parti interessate hanno obiettato che le candele fabbricate dall'industria comunitaria e vendute sul mercato comunitario non sono simili al prodotto in esame. Essi lamentano soprattutto che il prodotto in esame fosse in gran parte venduto insieme ad altri elementi decorativi come candelabri, candelieri, altri portacandele in ceramica o vetro e che fosse impossibile distinguere il valore della candela dal resto. È stato anche affermato che mentre i produttori comunitari vendono solo tipi di candele standard, i produttori esportatori della RPC vendono grandi quantità di tipi di candele speciali, impossibili da paragonare ai tipi standard.

    (26)

    In merito a quanto affermato sull'uso di taluni tipi di candele, si noti che soprattutto durante un'audizione dell'Associazione dei produttori di candele della RPC è emerso che il consumo interno nella RPC è notevolmente aumentato negli ultimi anni e che le candele vendute all'interno avevano lo stesso uso principale di quelle vendute nella Comunità, cioè la decorazione di interni. Riguardo a presunte differenze d'uso tra alcuni tipi di candele destinate a illuminare e altri destinati a riscaldare, è emerso che tali tipi di prodotto sono intercambiabili: si possono usare entrambi per fornire luce e calore e, come esposto al paragrafo (15), sono entrambi largamente usati a scopo di decorazione interna.

    (27)

    Si ricordi inoltre (v. paragrafo (18)) che, pur esistendo tipi di candele sostanzialmente diversi per dimensione, forma o colore, hanno tutti usi e caratteristiche chimiche e tecniche di base identici e sono largamente intercambiabili. Si presuppone perciò che tutti i tipi di candele che rientrano nella presente inchiesta facciano parte dello stesso gruppo di prodotti.

    (28)

    I criteri da applicare per definire il «prodotto simile» si basano sulle caratteristiche tecniche e chimiche e sugli usi e le funzioni finali del prodotto e non su fattori quali forma, profumo, colore o altre caratteristiche indicate dalla parte interessata. Le differenze di dimensione non hanno incidenza alcuna sulla definizione di prodotto in esame e di prodotto simile, poiché non esiste alcuna chiara distinzione tra prodotti appartenenti allo stesso gruppo rispetto alle loro principali caratteristiche tecniche e chimiche di base, all'uso finale e alla percezione degli utenti.

    (29)

    Viste le osservazioni ricevute, le prove fornite dalle parti interessate e tutte le altre informazioni disponibili allo stadio attuale dell'inchiesta, si ritiene non esista alcuna differenza tra il prodotto in esame e le candele prodotte e vendute dai produttori esportatori sul loro mercato interno e dai produttori della Comunità; quest'ultima è stata inoltre usata come paese di riferimento per determinare il valore normale rispetto alla RPC. Queste candele hanno sostanzialmente usi e caratteristiche tecniche e chimiche di base identici. Si conclude pertanto in via provvisoria che tutti i tipi di candele vanno considerati simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

    (30)

    Allo stadio attuale dell'inchiesta, la Commissione non ha ricevuto prove in grado di dimostrare che le caratteristiche fisiche e/o gli usi finali delle candeline scaldavivande siano effettivamente diversi da quelli di altre candele e impediscano la loro inclusione nello stesso gruppo di prodotti delle altre candele. L'inchiesta studierà a fondo tutte le richieste giustificate che possano essere formulate sulla questione del prodotto simile e ne analizzerà le conseguenze.

    3.   CAMPIONAMENTO

    3.1.   Campionamento dei produttori comunitari

    (31)

    Considerato l'elevato numero di produttori comunitari che ha appoggiato la denuncia, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Analizzate le risposte al questionario sul campionamento, è stato scelto un campione di 5 produttori in base al criterio del maggior volume di produzione come previsto all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base.

    3.2.   Campionamento degli importatori

    (32)

    Considerato l'elevato numero di importatori individuato dalla denuncia, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Ma, analizzate le risposte al questionario sul campionamento, non è risultato necessario applicare il campionamento agli importatori.

    3.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

    (33)

    Dato l'alto numero di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura del procedimento per determinare il dumping era stato previsto un campionamento, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (34)

    Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori della RPC sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di inizio dell'inchiesta e a fornire alcune informazioni relative alle loro vendite sul mercato estero e interno, all'esatta natura delle loro attività riguardanti la fabbricazione di candele nonché alla ragione sociale e alle attività di tutte le imprese collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame.

    (35)

    Al fine di scegliere un campione rappresentativo sono state anche consultate le autorità della RPC e l'associazione dei produttori.

    3.3.1.   Preselezione dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta

    (36)

    Si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste entro la scadenza fissata nell'avviso di apertura 41 produttori esportatori in tutto, compresi i gruppi di società collegate nella RPC. Tutti hanno dichiarato le esportazioni di candele verso la Comunità durante l'IP e, salvo un produttore il volume delle cui esportazioni era insignificante, hanno voluto partecipare al campione. Si considera perciò che 40 produttori esportatori collaborino alla presente inchiesta («esportatori che hanno collaborato all'inchiesta»).

    (37)

    I produttori esportatori invece che non si sono manifestati entro il termine suddetto o che non hanno fornito le informazioni richieste a tempo debito, non sono considerati operatori che hanno collaborato all'inchiesta. La comparazione tra i dati di Eurostat sull'importazione e il volume delle esportazioni verso la Comunità del prodotto in esame durante l'IP delle imprese citate al paragrafo (36) mostra che la collaborazione dei produttori esportatori cinesi è stata assai bassa come denuncia il paragrafo (87).

    3.3.2.   Scelta del campione degli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta nella RPC

    (38)

    In conformità all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base, il campione è stato scelto in base al criterio del maggior volume rappresentativo di esportazioni di candele nella Comunità che possa ragionevolmente essere indagato nel tempo a disposizione. Date le informazioni ottenute dai produttori esportatori, la Commissione ha scelto un campione di 8 imprese o gruppi d'imprese collegate con il maggior volume di esportazioni verso la Comunità. In base all'informazione ottenuta sul campionamento, si può dire che le imprese selezionate abbiano rappresentato, nell'IP, più del 73 % del volume totale delle esportazioni verso la Comunità del prodotto in esame dichiarato dai produttori esportatori citati al paragrafo (36) che hanno collaborato all'inchiesta. Si è perciò ritenuto che tale campione permetta di limitare l'inchiesta a un numero ragionevole di produttori esportatori che può essere studiato nel tempo a disposizione garantendo un alto livello di rappresentatività. Sono stati consultati e hanno dato il loro assenso alla selezione del campione tutti i produttori esportatori interessati nonché la loro associazione e le autorità della RPC.

    (39)

    Due esportatori che hanno collaborato all'inchiesta non inclusi nel campione hanno chiesto di essere inclusi nel campione affermando che nella scelta del campione vadano considerati criteri come i) la gamma dei prodotti dei produttori esportatori, ii) il tipo di clienti nella Comunità, iii) la rappresentanza geografica, iv) l'investimento estero e v) il grado di attendibilità delle esportazioni verso la Comunità.

    (40)

    Si noti in proposito che l'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base non prevede nessuno di tali criteri ai fini della scelta del campione. Le richieste sono state di conseguenza respinte.

    3.4.   Esame individuale

    (41)

    Un produttore esportatore, non incluso nel campione per non aver soddisfatto i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base, ha chiesto un margine individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base.

    (42)

    Come ricordato al paragrafo (38), il campione doveva limitarsi a un numero ragionevole di imprese che potessero essere studiate nel tempo a disposizione. L'elenco delle imprese indagate nella RPC ai fini dell'inchiesta sul dumping si trova al paragrafo (13), lettere c) e d). Date le visite effettuate presso gli stabilimenti di numerose imprese appartenenti al campione per verificare la fondatezza delle richieste di trattamento di impresa operante in economia di mercato (Market Economy Treatment — MET) e le risposte al questionario, si è ritenuto che l'esame di casi singoli sarebbe stato eccessivamente oneroso e avrebbe impedito il completamento dell'inchiesta entro i termini fissati.

    (43)

    Si è perciò concluso a titolo provvisorio che la richiesta di esame individuale del produttore esportatore non poteva essere accettata.

    4.   DUMPING

    4.1.   Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base

    (44)

    Nel corso della verifica in loco, un esportatore che ha collaborato all'inchiesta, membro di un gruppo d'imprese compreso nel campione non ha fornito la pertinente documentazione per una serie di voci (vendite all'interno e all'estero, variazione delle scorte, entrate in valuta estera, depositi bancari e capitale fisso), necessaria alla verifica dei formulari MET. Non sono state fornite neppure i) le dichiarazioni IVA, ii) le fatture IVA speciali richieste dalle autorità per il rimborso della tassa sulle esportazioni e iii) le dichiarazioni dell'imposta sui redditi certificate dalle autorità. I documenti forniti in loco invece non erano certificati e sono stati considerati fuorvianti ed erronei. Infine, sono emerse discrepanze anche tra i documenti contabili presentati nelle risposte e quelli presentati in loco. Di conseguenza, veridicità ed esattezza delle richieste MET non hanno potuto essere verificate in loco.

    (45)

    Data questa situazione, l'esportatore è stato informato che in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, i risultati e le conclusioni si sarebbero basate sui dati disponibili e gli è stata data l'opportunità di presentare osservazioni.

    (46)

    Nella sua risposta, l'esportatore ha sostenuto essenzialmente di non aver conservato i documenti contabili che non fossero obbligatori per la legge cinese sulla contabilità. Ma non ha documentato in alcun modo la sua affermazione né ha giustificato il fatto di non aver conservato e di non aver fornito i documenti ufficiali certificati dalle autorità della RPC. Infine, nelle sue osservazioni ha ammesso le discrepanze emerse nelle sue risposte e nei documenti presentati in loco.

    (47)

    Date queste circostanze, non si è tenuto conto delle informazioni fornite da questo gruppo di società collegate e sono stati usati i dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

    4.2.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (Market economy treatment — MET)

    (48)

    Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative a importazioni provenienti dalla RPC, per i produttori esportatori risultati conformi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale va stabilito in base ai paragrafi da 1 a 6 di tale articolo.

    (49)

    Per comodità di riferimento, tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:

    1.

    le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato;

    2.

    le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base, soggetti a revisione contabile indipendente, conformi alle norme contabili internazionali (International Accounting Standards — IAS) e in ogni caso applicabili;

    3.

    non vi sono distorsioni di rilievo dovute al precedente sistema ad economia non di mercato;

    4.

    le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

    5.

    le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

    (50)

    Tutte le società del campione hanno chiesto il MET ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base e hanno risposto al formulario MET entro le scadenze fissate. La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni fornite nei formulari e tutte le altre informazioni ritenute necessarie presso gli stabilimenti delle imprese in questione.

    (51)

    Come spiegato ai paragrafi da (44) a (47), a un richiedente del MET ha dovuto essere applicato l'articolo 18 del regolamento di base, non avendo fornito le informazioni richieste o avendo fornito informazioni fuorvianti durante la verifica in loco.

    (52)

    Dalle verifica è anche emerso che 5 altri produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta nella RPC non avevano rispettato i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base per ottenere il MET.

    (53)

    Non avendo potuto dimostrare che la loro contabilità era stata oggetto di revisione indipendente ai sensi dello IAS, 2 produttori esportatori non sono risultati conformi al criterio 2. Più precisamente, è emerso che i conti di un produttore esportatore non erano conformi allo IAS 24 ed allo IAS 32 riguardo a prestiti effettuati a parti collegate. I conti del 2o produttore esportatore contenevano numerose incoerenze e lacune e non erano conformi allo IAS 1 e allo IAS 38 riguardo al capitale fisso.

    (54)

    Un esportatore che ha collaborato all'inchiesta non ha soddisfatto i requisiti dei criteri da 1 a 3. Innanzitutto, egli non ha potuto dimostrare che le sue decisioni erano state prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato perché è emersa l'esistenza di restrizioni alle sue attività di acquisto e di vendita (criterio 1). In secondo luogo, non ha potuto dimostrare che la sua contabilità non aveva subito una revisione conforme allo IAS, perché i conti delle immobilizzazioni non erano conformi allo IAS 1 e allo IAS 38 (criterio 2). Infine, sono state osservate distorsioni dovute al precedente sistema ad economia non di mercato sotto forma di valutazioni inadeguate dei diritti di utilizzazione del suolo (criterio 3).

    (55)

    Un altro esportatore che ha collaborato all'inchiesta non ha potuto dimostrare di soddisfare il criterio 1 perché le sue decisioni non erano state prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato a causa di restrizioni alle sue attività di acquisto e di vendita.

    (56)

    Un esportatore che ha collaborato all'inchiesta non ha potuto dimostrare di soddisfare i criteri 1 e 3. Infatti, le sue decisioni economiche in materia di investimenti non sono state prese senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato. Le autorità locali hanno influenzato le sue decisioni economiche e hanno contribuito finanziariamente alla costruzione di un polo tecnologico (criterio 1). Sono state anche osservate distorsioni dovute al precedente sistema ad economia non di mercato sotto forma di valutazioni inadeguate dei diritti di utilizzazione del suolo (criterio 3).

    (57)

    Avendo dimostrato di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, 2 esportatori che hanno collaborato possono ottenere il MET. Viste però le osservazioni pervenute dopo la divulgazione dei risultati del MET, la concessione del MET sarà oggetto di ulteriori indagini per entrambi.

    4.3.   Trattamento individuale (Individual treatment — IT)

    (58)

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica tale articolo viene eventualmente calcolato un dazio a livello nazionale a meno che le imprese non dimostrino di soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, pertanto, venga loro concesso l'IT.

    (59)

    Gli esportatori che hanno collaborato e non avevano soddisfatto i criteri MET avevano chiesto l'IT nel caso in cui non avessero ottenuto il MET.

    (60)

    In base alle informazioni disponibili, è stato provvisoriamente stabilito che i seguenti 5 produttori esportatori della RPC rispettassero tutti i requisiti dell'IT di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base:

    Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd.,

    Dalian Bright Wax Co., Ltd.,

    Dalian Talent Gift Co., Ltd.,

    Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd.,

    Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

    4.4.   Valore normale

    4.4.1.   Esportatori che hanno collaborato all'inchiesta che hanno ottenuto il MET

    (61)

    Per fissare il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ogni impresa che ha ottenuto il MET, se le vendite sul mercato interno del prodotto in esame per i clienti indipendenti avessero realizzato volumi rappresentativi, cioè se il volume totale di tali vendite avesse rappresentato almeno il 5 % del volume totale esportato verso la Comunità del prodotto simile durante l'IP.

    (62)

    È emerso che le vendite sul mercato interno di un esportatore che ha collaborato all'inchiesta avevano volumi rappresentativi. Ma il secondo produttore esportatore che aveva ottenuto il MET non effettuava vendite sul mercato interno.

    4.4.1.1.   Esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e hanno realizzato vendite rappresentative sul mercato interno

    (63)

    La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dal produttore esportatore con vendite complessive interne rappresentative e che fossero identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.

    (64)

    Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti durante l'IP era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo comparabile venduto per l'esportazione nella Comunità.

    (65)

    La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore si potessero considerare come avvenute nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base.

    (66)

    Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentativa sul mercato interno, ai sensi del paragrafo (64), o non venduti nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale va costruito in base all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base. A tal fine, le spese di vendita, generali e amministrative (selling, general and administrative expenses — SG&A) e il profitto medio ponderato realizzato dalla società interessata sulle vendite interne del prodotto simile sono stati aggiunti al suo costo medio di fabbricazione durante l'IP.

    4.4.1.2.   Esportatori che hanno collaborato all'inchiesta non hanno realizzato vendite rappresentative sul mercato interno

    (67)

    Le vendite sul mercato interno di un esportatore che ha collaborato all'inchiesta e aveva ottenuto il MET non hanno potuto essere usate per fissare il valore normale. Il valore normale è stato perciò calcolato in conformità all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base aggiungendo ai costi di produzione dell'impresa per il prodotto in esame un importo ragionevole per le spese SG&A e il profitto.

    (68)

    È stato deciso di non determinare le spese SG&A e il profitto in base all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) perché un solo esportatore che aveva collaborato all'inchiesta e aveva realizzato vendite rappresentative sul mercato interno aveva ottenuto il MET. Inoltre le spese SG&A e i profitti non hanno potuto essere stabiliti in base all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b) perché tale operatore non aveva realizzato vendite rappresentative della stessa categoria generale di prodotti. Le spese SG&A e i profitti dovevano dunque essere determinati in base ad altri metodi ragionevoli in conformità all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base.

    (69)

    Nella fattispecie, per calcolare il valore normale del suddetto esportatore che ha collaborato all'inchiesta e usufruisce del MET, si è ritenuto di poter usare la media ponderata delle spese SG&A durante l'IP e un profitto ragionevole del 6,5 %, basato su dati dell'industria comunitaria. Tale profitto ragionevole non era superiore al profitto realizzato con le vendite del prodotto simile sul mercato interno durante l'IP dall'altro esportatore che ha collaborato e usufruisce del MET.

    4.4.2.   Produttori esportatori che non beneficiano del MET e paese di riferimento

    (70)

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, nelle economie di transizione il valore normale per i produttori esportatori che non beneficiano del MET deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»).

    (71)

    Nell'avviso di apertura è stato proposto il Brasile come paese di riferimento adatto al fine di stabilire il valore normale nella RPC. La Commissione ha contattato i produttori noti di candele in Brasile e ha inviato questionari per raccogliere i dati necessari a calcolare il valore normale. Non ha collaborato tuttavia nessun produttore brasiliano.

    (72)

    La Commissione ha cercato collaboratori di altri potenziali paesi di riferimento. A tal fine è stata cercata la collaborazione di produttori residenti in paesi a economia di mercato come Argentina, Canada, Cile, India, Indonesia, Israele, Malaysia, Nuova Zelanda, Taiwan e Tailandia. I produttori di questi paesi tuttavia non hanno offerto alcuna collaborazione.

    (73)

    Poiché non è stato possibile ottenere una collaborazione dai produttori di paesi terzi a economia di mercato, la Commissione ha cercato altri metodi per determinare in modo ragionevole il valore normale nella RPC. Si è esaminato se in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base per calcolare il valore normale si potessero usare i prezzi delle candele chiesti dagli esportatori di paesi terzi sul mercato della Comunità. Ci si è resi conto tuttavia che i codici NC nel cui ambito si importano le candele dai paesi terzi non hanno definizioni sufficientemente precise e non permettono una comparazione obiettiva e soddisfacente con i tipi esportati dagli esportatori della RPC che hanno collaborato all'inchiesta. Perciò, essendo stata ritenuta inattendibile e non rappresentativa tale informazione, non è parso ragionevole calcolare il valore normale della RPC in base ad essa.

    (74)

    Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'uso dei prezzi effettivamente pagati o pagabili nella Comunità per il prodotto simile, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, costituisse una base ragionevole per stabilire il valore normale nella RPC.

    (75)

    Si è constatato che i volumi delle vendite sul mercato interno dei produttori comunitari inclusi nella definizione di industria comunitaria erano rappresentativi rispetto ai volumi di candele esportate verso la Comunità dai produttori esportatori del campione che hanno collaborato all'inchiesta e che non beneficiano del MET.

    (76)

    I prezzi di vendita dei produttori comunitari sono stati allora debitamente aggiustati per includervi un ragionevole margine di profitto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base. Si è usato un ragionevole margine di profitto del 6,5 %. Esso è stato fissato in base del profitto medio ponderato ottenuto dai produttori comunitari del campione nei primi 2 anni del periodo considerato quando le condizioni del mercato non erano molto influenzate da importazioni provenienti dalla RPC.

    4.5.   Prezzo all'esportazione

    (77)

    I prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto simile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

    (78)

    Per le esportazioni verso la Comunità effettuate tramite società commerciali collegate aventi sede nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. Per le vendite realizzate tramite società collegate stabilite fuori della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente nella Comunità.

    4.6.   Comparazione

    (79)

    La comparazione tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

    (80)

    Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

    (81)

    Su questa base, se necessario e giustificato, sono stati introdotti aggiustamenti per costi di trasporto e di assicurazione, manutenzione, carico, spese accessorie, imballaggio, credito e commissioni.

    (82)

    Per le vendite effettuate attraverso operatori collegati con sede al di fuori della Comunità, è stato applicato un adeguamento in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, laddove fosse dimostrato che l'operatore esercitava funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora su commissione. L'adeguamento è risultato sommando alle spese SG&A effettivamente sostenute dagli operatori collegati un margine di guadagno fissato in base ai dati ottenuti da operatori indipendenti nella Comunità.

    (83)

    Eventualmente è stata introdotta una rettifica al prezzo d'esportazione degli operatori che hanno collaborato all'inchiesta per tener conto della differenza tra l'IVA pagata e quella rimborsata sulla produzione e sull'esportazione delle candele durante l'IP.

    4.7.   Margini di dumping

    4.7.1.   Per gli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e hanno beneficiato del MET e dell'IT

    (84)

    Per le società che hanno beneficiato del MET e/o dell'IT, il valore normale ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato verso la Comunità è stato confrontato al prezzo medio ponderato all'esportazione del prodotto di tipo corrispondente, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (85)

    Su questa base, i margini medi ponderati provvisori di dumping, espressi come percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Impresa

    Margine di dumping provvisorio

    Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd.

    54,9 %

    Dalian Bright Wax Co., Ltd.

    12,74 %

    Dalian Talent Gift Co., Ltd.

    34,8 %

    Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd.

    18,3 %

    Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd.

    14,0 %

    Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd.

    0 %

    Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

    16,7 %

    4.7.2.   Per altri esportatori che hanno collaborato all'inchiesta

    (86)

    Il margine medio ponderato del dumping degli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta non inclusi nel campione è stato calcolato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base. Il margine è stato stabilito in base ai margini fissati per i produttori esportatori compresi nel campione, trascurando il margine del produttore esportatore con margine di dumping zero e quello della società cui è stato applicato l'articolo 18 del regolamento di base. Il margine di dumping così calcolato per le società che hanno collaborato all'inchiesta non incluse nel campione è stato fissato provvisoriamente al 26,2 %.

    (87)

    Per tutti gli altri esportatori della RPC, la Commissione ha innanzitutto stabilito il livello di collaborazione. Sono state comparate tutte le esportazioni, indicate nelle risposte al questionario sul campionamento di tutti i produttori esportatori che hanno collaborato, e tutte le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC desunte dalle statistiche sulle importazioni di Eurostat. È così emersa una collaborazione del 46 %. Su questa base, il livello di cooperazione è stato ritenuto troppo scarso. Si è perciò ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato a un livello più alto del margine massimo di dumping fissato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Le fonti disponibili suggeriscono effettivamente che il basso livello di collaborazione sia dovuto al fatto che i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato hanno in genere praticato il dumping a livelli più alti degli esportatori che hanno collaborato durante l'IP. Il margine di dumping è stato dunque fissato al livello dei margini più alti di dumping e di pregiudizio fissati per i tipi di prodotto rappresentativi.

    (88)

    Su tale base il margine di dumping nazionale è stato provvisoriamente fissato al 66,1 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

    (89)

    Tale aliquota di dazio è stata anche applicata al produttore esportatore le conclusioni per il quale sono state elaborate in base ai dati disponibili (v. paragrafo (51)).

    5.   PREGIUDIZIO

    5.1.   Produzione comunitaria

    (90)

    Al fine di stabilire la produzione comunitaria totale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili, comprese quelle fornite nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori comunitari prima e dopo l'apertura dell'inchiesta.

    (91)

    Grazie a tali informazioni è stato accertato che durante l'IP la produzione comunitaria si aggirava intorno alle 390 000 tonnellate. Ciò comprende quanto prodotto da fabbricanti che non si sono manifestati durante la procedura e da fabbricanti mantenutisi neutrali rispetto all'apertura dell'inchiesta. Tali fabbricanti rappresentano il 23 % circa della produzione comunitaria totale e comprendono produttori che si sono opposti all'apertura dell'inchiesta. Tali fabbricanti rappresentano il 17 % circa della produzione comunitaria.

    5.2.   Definizione dell'industria comunitaria

    (92)

    L'inchiesta ha evidenziato che i produttori comunitari favorevoli alla denuncia e che hanno accettato di collaborarvi rappresentavano durante l'IP il 60 % circa della produzione comunitaria totale. Tali produttori costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

    5.3.   Consumo comunitario

    (93)

    Il consumo comunitario è stato calcolato in base ai volumi di vendita dell'industria comunitaria sul mercato comunitario e alle importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi, secondo i dati forniti da Eurostat. Esso presenta il seguente andamento:

    Tabella 1

    Consumo comunitario

    2004

    2005

    2006

    IP

    tonnellate

    511 103

    545 757

    519 801

    577 332

    Indice

    100

    107

    102

    113

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

    (94)

    Durante il periodo considerato il consumo comunitario complessivo è aumentato del 13 %. Tale espansione ha subito una temporanea flessione del 5 % tra il 2005 ed il 2006 per poi recuperare e aumentare dell'11 % durante l'IP. La contrazione del consumo nel 2006 può essere in parte attribuita al forte aumento del prezzo d'acquisto della paraffina, principale materia prima usata per la produzione delle candele, come spiegato al paragrafo (122).

    5.4.   Importazioni dalla RPC verso la Comunità

    5.4.1.   Osservazione preliminare

    (95)

    Come già detto al paragrafo (15), l'inchiesta ha evidenziato che per dichiarare le candele le statistiche di Eurostat sulle importazioni distinguono tra 3 codici principali della NC:

    1.

    un primo codice, comprendente soprattutto tipi di candele di base lisce, non profumate,

    2.

    un secondo codice, comprendente vari tipi di candele standard non lisce e non affusolate ma anche candele fatte a mano, stagionali, set di candele, ecc.., e

    3.

    un terzo codice, comprendente ceri, lumini, prodotti simili, ecc..

    (96)

    È stato rilevato che alcuni produttori esportatori della RPC dichiaravano set comprendenti candele e altri elementi decorativi in ceramica, vetro, panno e articoli simili nell'ambito della categoria (2).

    5.4.2.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

    (97)

    Se ricorre al campione per stabilire il dumping, la Commissione esamina poi se sia provato che tutte le imprese, che non rientrano in esso, abbiano effettivamente sottoposto a dumping i loro prodotti sul mercato della Comunità durante l'IP.

    (98)

    A tal fine, grazie ai dati di Eurostat, alle risposte ai questionari date dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e ai formulari per il campionamento compilati da tutte le imprese cinesi che hanno collaborato, la Commissione determina i prezzi all'esportazione chiesti dai produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, e i prezzi all'esportazione degli esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta. Parallelamente, si è pensato di poter stabilire il livello dei prezzi all'esportazione non-sottoposti a dumping aggiungendo il margine di dumping medio, rilevato per i produttori esportatori del campione, ai prezzi medi all'esportazione, rilevati per i produttori esportatori del campione che praticavano il dumping. I prezzi all'esportazione rilevati per i produttori esportatori non compresi nel campione sono stati poi comparati ai prezzi all'esportazione non sottoposti a dumping.

    (99)

    Da tale comparazione è emerso che tanto i) i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, quanto ii) gli esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta praticavano prezzi medi all'esportazione comunque inferiori ai prezzi medi non sottoposti a dumping. Si è perciò ritenuto che i prodotti di tutte le imprese non inserite nel campione, che collaborassero o meno all'inchiesta, erano effettivamente soggetti a dumping sul mercato della Comunità.

    (100)

    Si noti che esiste un produttore esportatore cinese, incluso nel campione, che non ha sottoposto a dumping i suoi prodotti sul mercato comunitario. Le sue esportazioni dovrebbero perciò essere escluse dall'analisi sull'andamento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario. Ma, per non rischiare di rivelare dati commerciali sensibili su tale operatore, è parso opportuno per ragioni di riservatezza non presentare dati pubblici, come quelli di Eurostat, privi dei dati dell'esportatore che non ha praticato il dumping sul mercato comunitario.

    (101)

    La prima tabella comprende quindi tutte le importazioni di candele originarie della RPC e la seconda mostra i dati indicizzati relativi alle importazioni sottoposte a dumping sul mercato comunitario durante il periodo considerato.

    Tabella 2a

    Tutte le importazioni provenienti dalla RPC

    2004

    2005

    2006

    IP

    Importazioni (in t.)

    147 530

    177 662

    168 986

    199 112

    Indice

    100

    120

    115

    135

    Prezzi (EUR/tonnellata)

    1 486

    1 518

    1 678

    1 599

    Indice

    100

    102

    113

    108

    Quota di mercato

    28,9 %

    32,6 %

    32,5 %

    34,5 %

    Indice

    100

    113

    112

    119

    Fonte: Eurostat.

    (102)

    Complessivamente, le importazioni provenienti dalla RPC sono aumentate di oltre 51 000 t. (da 147 530 t. nel 2004 a 199 112 t., + 35 %) durante l'IP. Il corrispondente aumento della quota di mercato (+ 5,6 %) è stato inferiore, grazie all'aumento del consumo comunitario.

    (103)

    In conseguenza di quanto detto al paragrafo (96), l'inchiesta ha evidenziato che il prezzo medio delle importazioni provenienti dalla RPC e le tendenze osservate sono dovute, in parte, al fatto che in alcuni prodotti dichiarati come candele è compreso il valore di accessori in ceramica e vetro, del cartone o di altri materiali da imballaggio.

    Tabella 2b

    Importazioni in dumping dalla RPC

    2004

    2005

    2006

    IP

    Importazioni (in t.)

     

     

     

     

    Indice

    100

    120

    115

    136

    Prezzi (EUR/t.)

     

     

     

     

    Indice

    100

    103

    114

    110

    Quota di mercato

     

     

     

     

    Indice

    100

    112

    113

    121

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

    (104)

    Nel periodo considerato sono aumentati (+ 36 %) anche i volumi delle importazioni in dumping dalla RPC. Il corrispondente aumento della quota di mercato è stato meno pronunciato, grazie all'aumento del consumo comunitario. I dati di Eurostat indicano che il volume delle vendite delle importazioni in dumping, e quindi la quota di mercato, è aumentato soprattutto nell'ambito del primo codice della NC, che comprende il prodotto principale dell'industria comunitaria e che rappresenta gran parte delle esportazioni dalla RPC. Emerge inoltre che nonostante una diminuzione generale del consumo tra il 2005 e il 2006, di fatto le importazioni non hanno perso quote di mercato che esse detenevano.

    (105)

    I prezzi medi delle importazioni in dumping dalla RPC mostrano un aumento del 10 % durante il periodo considerato ma, durante l'IP, il dumping praticato è stato pur sempre assai elevato: oltre il 38 % in media. Il prezzo medio delle importazioni in dumping è diminuito di oltre il 3 % tra il 2006 e l'IP e, come di seguito spiegato, era inferiore ai prezzi dell'industria comunitaria nello stesso periodo.

    5.4.3.   Applicazione di prezzi inferiori (sottoquotazione)

    (106)

    Per analizzare la sottoquotazione, i prezzi di vendita medi — franco fabbrica, ponderati per tipo di prodotto dell'industria comunitaria — praticati a clienti indipendenti sul mercato comunitario sono stati comparati ai corrispondenti prezzi medi — CIF e ponderati — delle importazioni interessate praticati al primo cliente indipendente e rettificati per tener conto dei costi post importazione.

    (107)

    Secondo tale metodo, la differenza tra i suddetti prezzi, espressi in percentuale del prezzo medio ponderato dell'industria comunitaria (franco fabbrica), evidenzia una sottoquotazione media del 9 %.

    (108)

    È anche emerso che la sottoquotazione del prodotto principale dell'industria comunitaria era maggiore di quella calcolata per gli altri tipi di candele (12,1 %). Ciò dimostra ancora una volta la pressione esercitata sull'industria comunitaria dalle importazioni a prezzo di dumping durante l'IP.

    5.5.   Situazione economica dell'industria comunitaria

    5.5.1.   Osservazioni preliminari

    (109)

    In conformità all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria comprende l'esame di tutti gli indicatori economici relativi alla valutazione dello stato dell'industria comunitaria dal 2004 alla fine dell'IP.

    (110)

    Come annunciato al paragrafo (31), dato l'elevato numero di produttori che ha appoggiato la denuncia, è stato deciso di applicare il campionamento per determinare il pregiudizio. Inizialmente, si è pensato a un campione di 8 produttori o gruppi di produttori in base al criterio della maggior produzione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base. Ma un produttore comunitario, in serie difficoltà finanziarie, e altri 2 produttori comunitari, pur appoggiando senza riserve la denuncia, non hanno potuto collaborare pienamente all'inchiesta. I 5 produttori o gruppi di produttori restanti avevano un volume di produzione pari al 44 % della produzione totale delle imprese che hanno collaborato all'inchiesta e sono stati perciò considerati rappresentativi ai fini del campione.

    (111)

    Per applicare il campionamento alla determinazione del pregiudizio, la Commissione fissa gli indicatori del pregiudizio in parte sui produttori in seno al campione e in parte su dati relativi a tutti i produttori inclusi nella definizione dell'industria comunitaria. Fattori economici e indici relativi ai risultati dell'impresa (prezzi, salari, redditività, cash flow, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitali), sono stati calcolati in base a informazioni ottenute dalle imprese inserite nel campione. Fattori di volume (come produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, produttività, volume delle vendite, quote di mercato, scorte, occupazione, crescita ed entità del margine di dumping) sono stati calcolati a livello dell'industria comunitaria nel suo insieme.

    5.5.2.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

    Tabella 3

     

    2004

    2005

    2006

    IP

    Produzione (t.)

    224 153

    229 917

    212 017

    229 110

    Indice

    100

    103

    95

    102

    Capacità di produzione (in t.)

    279 362

    281 023

    291 902

    301 327

    Indice

    100

    101

    104

    108

    Utilizzo degli impianti (%)

    80 %

    82 %

    73 %

    76 %

    Indice

    100

    102

    91

    95

    Fonte: Risposte al questionario.

    (112)

    L'inchiesta ha evidenziato che uno dei principali prodotti dell'industria comunitaria è il cosiddetto «lumino da tè» (tea light — candelina scaldavivande) che rappresenta il 50 % circa della produzione dei fabbricanti inclusi nella definizione dell'industria comunitaria.

    (113)

    Secondo la tabella che precede, la produzione dell'industria comunitaria è lievemente aumentata (+ 2 %) durante il periodo considerato. La diminuzione della produzione (– 8 %) tra il 2005 e il 2006 è stata recuperata durante l'IP in corrispondenza all'aumento del consumo comunitario (+ 11 %). Durante l'IP, l'industria comunitaria ha costantemente aumentato la sua capacità di produzione fino a 300 000 t. circa ma, nello stesso periodo, ha utilizzato meno gli impianti. Poiché si tratta di un'attività prevalentemente stagionale non si può ottenere l'utilizzo completo degli impianti per tutto l'anno; tuttavia, un utilizzo del 76 % (durante l'IP) è stato era relativamente basso se paragonato ai livelli del 2004 e 2005.

    5.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

    Tabella 4

    Volume delle vendite

    2004

    2005

    2006

    IP

    Tonnellate

    203 388

    202 993

    193 524

    208 475

    Indice

    100

    100

    95

    103

    Quota di mercato

    39,8 %

    37,2 %

    37,2 %

    36,1 %

    Indice

    100

    93

    93

    91

    Fonte: Risposte al questionario.

    (114)

    Rispetto al 2004, le vendite del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria a clienti indipendenti (soprattutto grossisti e distributori) sul mercato comunitario sono aumentate in volume del 3 % durante l'IP. A causa di livelli di consumo relativamente bassi nel 2006, le vendite in volume sono diminuite (2005-2006: – 5 %) ma hanno recuperato durante l'IP grazie all'aumento del consumo comunitario.

    (115)

    È stato osservato tuttavia che l'industria comunitaria non ha potuto soddisfare del tutto l'espansione dei consumi comunitari (+ 13 %) nel periodo considerato, soprattutto tra il 2005 e il 2006 allorché il mercato è cresciuto dell'11 %. Di conseguenza, la sua quota di mercato è passata dal 39,8 % al 36,1 % (– 3,7 %) durante l'IP.

    5.5.4.   Prezzi medi unitari dell'industria comunitaria

    (116)

    Nel periodo considerato, i prezzi di vendita medi franco fabbrica a clienti indipendenti sul mercato comunitario sono diminuiti del 9 %. La diminuzione è stata progressiva nell'arco del periodo considerato.

    Tabella 5

     

    2004

    2005

    2006

    IP

    Prezzo medio per t. (in euro)

    1 613

    1 565

    1 496

    1 460

    Indice

    100

    97

    93

    91

    Fonte: Risposte al questionario.

    (117)

    La tabella che precede mostra che tra il 2006 e l'IP anche il prezzo dell'industria comunitaria è diminuito nonostante l'aumento della domanda sul mercato comunitario.

    5.5.5.   Scorte

    (118)

    Il livello delle scorte di fine anno, durante il periodo considerato, pari in media al 25 % circa della produzione, va considerato alto.

    Tabella 6

     

    2004

    2005

    2006

    IP

    Scorte

    52 742

    76 643

    53 814

    56 189

    Indice

    100

    145

    102

    107

    Scorte in % della produzione

    25 %

    33 %

    25 %

    24 %

    Indice

    100

    132

    100

    96

    Fonte: Risposte al questionario.

    (119)

    L'elevato livello delle scorte si può anche spiegare con il carattere stagionale del prodotto in esame, con il fatto che l'industria comunitaria produce soprattutto tipi standard e con la necessità che la vasta gamma dei prodotti esistenti sia effettivamente disponibile. Il livello delle scorte fu ancora più elevato nel 2005 quando l'andamento negativo dei volumi di vendita rispetto al 2004 provocò l'accumulo delle scorte durante l'anno. Il rallentamento di vendite alla fine del 2005 produsse di conseguenza ingenti quantitativi di scorte. Ma, nel caso in esame, si ritiene tuttavia che le scorte non rappresentino un indicatore pertinente del pregiudizio.

    5.5.6.   Occupazione, salari e produttività

    Tabella 7

     

    2004

    2005

    2006

    IP

    Occupazione — equivalenti a tempo pieno (ETP)

    5 418

    5 686

    5 089

    4 699

    Indice

    100

    105

    94

    87

    Costo della manodopera (EUR/ETP)

    19 404

    16 568

    19 956

    21 073

    Indice

    100

    85

    103

    109

    Produttività (t./ETP)

    52

    49

    57

    64

    Indice

    100

    94

    110

    123

    Fonte: Risposte del questionario.

    (120)

    Il livello relativamente alto dell'occupazione nel 2005 è dovuto soprattutto all'assunzione di lavoratori temporanei per fronteggiare l'aumento della domanda durante tale anno. Dal 2006 in poi tuttavia l'occupazione è stata drasticamente ridotta e alla fine dell'IP era inferiore a quella del 2004 (– 13 %). Nel periodo considerato, l'aumento medio del costo della manodopera è stato limitato (+ 9 %).

    (121)

    L'aumento della manodopera ha causato un leggero calo di produttività nel 2005, ma i licenziamenti del 2006 hanno permesso un aumento della produttività anche se i volumi di produzione sono diminuiti tra il 2005 e il 2006 (– 8 %). La combinazione tra elevati volumi di vendita e di produzione e bassi livelli di occupazione spiega l'aumento della produttività durante l'IP rispetto al 2004 (+ 23 %).

    5.5.7.   Costi di produzione

    Tabella 8

     

    2004

    2005

    2006

    IP

    Costi di produzione totali (EUR/t.)

    1 502

    1 468

    1 695

    1 468

    Indice

    100

    98

    113

    98

    Fonte: Risposte al questionario.

    (122)

    Si noti che le materie prime, soprattutto la paraffina, rappresentano il 50 % circa dei costi di produzione (CdP). La tabella che precede mostra che, a parte il 2006, nel periodo considerato, i CdP sono rimasti stabili. L'aumento del 2006 è dovuto al forte aumento del prezzo della paraffina tra il 2005 e il 2006. L'industria comunitaria ha risposto a tali improvvisi aumenti di prezzo della paraffina sostituendola, laddove tecnicamente possibile, con la stearina. Effettivamente, il prezzo della stearina è stato più stabile fino al 2006 ed era inferiore a quello della paraffina anche durante l'IP.

    (123)

    L'inchiesta ha inoltre evidenziato che l'industria comunitaria ha razionalizzato la produzione che è stata in parte spostata negli Stati membri nella Comunità europea e ha dovuto al tempo stesso ridurre drasticamente l'occupazione, soprattutto dal 2006 in poi, per ridurre i costi.

    (124)

    Tutti questi fattori hanno dato vita a una situazione che ha permesso all'industria comunitaria di tenere i suoi CdP durante l'IP a livelli comparabili a quelli del 2004.

    5.5.8.   Redditività, cash flow, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitali

    Tabella 9

     

    2004

    2005

    2006

    IP

    Redditività

    6,9 %

    6,2 %

    –13,3 %

    –0,6 %

    Indice

    100

    90

    – 193

    –9

    Cash flow (in migliaia di EUR)

    16 215

    13 732

    –4 618

    3 093

    Indice

    100

    85

    –28

    19

    Investimenti (in migliaia di EUR)

    5 435

    8 876

    12 058

    7 326

    Indice

    100

    163

    222

    135

    Utile sul capitale investito

    5,7 %

    4,9 %

    –10,7 %

    –0,1 %

    Indice

    100

    86

    – 188

    –2

    Fonte: Risposte ai questionari.

    (125)

    La redditività dell'industria comunitaria è stata determinata esprimendo il profitto netto prima delle imposte delle vendite del prodotto simile in percentuale del fatturato generato da tali vendite. Durante il periodo considerato, la redditività dell'industria comunitaria è diminuita passando da un profitto del 6,9 % a una perdita dello 0,6 % nell'IP. Se l'industria comunitaria ha dato prova di una buona redditività nel 2004 e nel 2005, la situazione è drammaticamente mutata nel 2006 per una serie di fattori come l'aumento dei CdP e la riduzione di prezzi di vendita. Nonostante l'ulteriore diminuzione del prezzo di vendita medio durante l'IP, la riduzione dei CdP ha permesso un risultato prossimo al pareggio in tale periodo.

    (126)

    La tendenza evidenziata dal cash flow, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le sue attività, riflette in larga misura l'andamento della redditività. Anche se il cash flow è tornato positivo durante l'IP, ciò è avvenuto a un livello molto inferiore a quello degli anni 2004 e 2005. Osservazioni identiche si possono formulare riguardo all'utile sul capitale investito, negativo sia nel 2006 che nell'IP.

    (127)

    Nonostante la situazione difficile, l'industria comunitaria ha continuato a investire durante il periodo considerato. Ciò fa pensare che l'industria non voglia rinunciare alla produzione ma ritenga che il settore sia sostanzialmente sano. Il livello di investimenti dimostra che il settore ha la capacità di raccogliere i capitali necessari.

    5.5.9.   Crescita

    (128)

    Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario tra il 2004 e l'IP sono aumentate del 3 %, ma l'industria comunitaria non è riuscita a seguire del tutto l'espansione del consumo comunitario che è stato del 13 %. Di conseguenza, la sua quota di mercato è diminuita di quasi il 3,7 %.

    5.5.10.   Entità del margine di dumping effettivo

    (129)

    Si è constatato che un produttore esportatore cinese incluso nel campione, che rappresentava un volume limitato di esportazioni verso la Comunità, non esportava i suoi prodotti in dumping sul mercato della Comunità. I margini di dumping di tutti gli altri produttori esportatori inclusi nel campione, elencati ai paragrafi da (84) a (89) sono invece significativamente al di sopra del de minimis. Come spiegato al paragrafo (99), si è presupposto che tutti gli altri produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione, che avessero collaborato all'inchiesta o meno, avessero praticato il dumping sul mercato della Comunità. Dati i volumi e i prezzi delle importazioni in dumping, l'impatto del margine di dumping effettivo, pari al 48 % in media, non può essere considerato trascurabile.

    5.6.   Conclusioni sul pregiudizio

    (130)

    Durante il periodo considerato, è emerso che la prestazione dell'industria comunitaria è migliorata rispetto ad alcuni indicatori di volume come la produzione (+ 2 %), la capacità produttiva (+ 8 %), la produttività (+ 23 %) e il volume delle vendite (+ 3 %).

    (131)

    Tutti gli indicatori si riferivano tuttavia alla situazione finanziaria dell'industria comunitaria, notevolmente peggiorata nel periodo considerato. Nonostante la capacità dell'industria comunitaria di raccogliere capitali per gli investimenti, l'utile sul capitale investito divenne negativo nell'IP e il cash flow è diminuito dell'81 % durante il periodo considerato. I prezzi di vendita medi sono diminuiti del 9 % e la redditività è caduta dal 6,9 % circa nel 2004 a una perdita dello 0,6 % durante l'IP.

    (132)

    Durante il periodo considerato, si sono sviluppati negativamente anche altri indicatori del pregiudizio relativi all'industria comunitaria: l'utilizzazione degli impianti è diminuita del 4 %, gli stock sono aumentati del 7 % e l'occupazione è diminuita del 13 %. Anche la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è diminuita del 3,7 % dal 39,8 % nel 2004 al 36,1 %. L'industria comunitaria non ha beneficiato dell'ampliamento del 13 % del mercato perché ha potuto aumentare il suo volume di vendita solo del 3 %.

    (133)

    L'analisi dei costi, compresi quelli della materia prima, dimostra che, nonostante un forte aumento del prezzo delle principali materie prime, l'industria comunitaria è riuscita a mantenere i costi unitari ai livelli del 2004-2005 durante l'IP. Ma, nonostante l'aumento dell'11 % della domanda tra il 2006 e l'IP, i prezzi di vendita sono diminuiti del 3 % e l'occupazione è stata drasticamente ridotta. La redditività è rimasta negativa durante l'IP.

    (134)

    Considerato quanto precede, si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    6.   NESSO CAUSALE

    6.1.   Introduzione

    (135)

    In conformità all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni in dumping di candele originarie della RPC abbiano causato un pregiudizio tale da poter essere considerato grave all'industria comunitaria. In questa analisi, oltre alle importazioni in dumping, sono stati esaminati anche altri fattori noti che nello stesso periodo avrebbero potuto causare un pregiudizio all'industria comunitaria: ciò per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non sia attribuito alle importazioni in dumping.

    6.2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (136)

    L'inchiesta ha evidenziato, che durante l'IP, le candele esportate dalla RPC verso la Comunità sono state vendute a prezzi oggetto di un notevole dumping sul mercato comunitario. Come già detto al paragrafo (129), è emerso che i produttori esportatori che in Cina hanno collaborato all'inchiesta vendevano il prodotto in esame con un margine di dumping medio pari al 26,2 %. Si noti che il 55 % circa degli esportatori cinesi non ha collaborato all'inchiesta. È provato che tali esportatori praticavano un dumping maggiore di coloro che hanno collaborato all'inchiesta.

    (137)

    Le importazioni in dumping sono aumentate in volume del 36 % sul mercato comunitario, nel periodo considerato. Tale aumento è avvenuto a prezzi oggetto di notevole dumping e in media inferiori del 9 % rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria durante l'IP. Come già detto al paragrafo (108), l'inchiesta ha rivelato che la sottoquotazione causata dalle importazioni in dumping è stata più pronunciata e pari al 12,1 % nel segmento di mercato principale dell'industria comunitaria. Di conseguenza, la quota di mercato degli esportatori che praticano il dumping è cresciuta dal 27,5 % circa al 33 % circa (oltre il 5 %) durante l'IP.

    (138)

    Secondo le statistiche di Eurostat sulle importazioni sembra che le importazioni in dumping siano aumentate di più nelle categorie comprendenti i principali prodotti fabbricati e venduti dall'industria comunitaria. Le importazioni in dumping di tale segmento di mercato sono aumentate del 46 %, guadagnando così il 3,5 % circa in termini di quota di mercato. Questo andamento va visto alla luce della significativa sottoquotazione complessiva dei prezzi e della pressione su di essi esercitata dalle importazioni in dumping sul mercato comunitario.

    (139)

    Contemporaneamente, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato solo del 3 % nonostante l'aumento globale del consumo del 13 %. Nel periodo considerato, la sua quota di mercato è perciò diminuita dal 39,8 % al 36,1 %, cioè del 3,7 %.

    (140)

    È anche emerso che nel 2006 le prestazioni dell'industria comunitaria sono state particolarmente negative perché hanno registrato perdite significative rispetto al 2005. Questa situazione ha coinciso con importazioni dalla RPC sul mercato comunitario di forti volumi a basso prezzo e con una diminuzione del 5 % del consumo comunitario. Il volume complessivo delle vendite della Comunità è diminuito della stessa misura delle importazioni in dumping in concomitanza di una diminuzione del 5 % dei prezzi dell'industria comunitaria per adeguarsi al livello dei prezzi di tali importazioni.

    (141)

    Nel periodo che copre dal 2006 alla fine dell'IP, è emerso che il consumo è aumentato dell'11 %. L'industria comunitaria è riuscita ad aumentare il volume delle sue vendite dell'8 % ma le importazioni in dumping sono complessivamente aumentate in misura molto maggiore (+ 18 %). Ma, al tempo stesso, i prezzi delle importazioni in dumping sono diminuiti più del 3 %. L'industria comunitaria non ha potuto trarre beneficio dalla crescita del mercato e dalla riduzione dei CdP. Essa ha dovuto seguire invece la tendenza al ribasso dei prezzi di vendita e ridurre ulteriormente i prezzi del 2,5 % durante l'IP, aggiungendo altre perdite a quelle già accumulate nel 2006.

    (142)

    Si ritiene che la continua pressione esercitata durante l'IP dalle importazioni a basso prezzo in dumping sul mercato comunitario non abbia permesso all'industria comunitaria di fissare prezzi di vendita adeguati ai costi. Ciò spiega la perdita di quote di mercato, il basso livello dei prezzi di vendita e la redditività negativa dimostrata dall'industria comunitaria in quel periodo. Si conclude perciò provvisoriamente che durante l'IP l'ondata di importazioni a basso prezzo in dumping dalla RPC abbia avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell'industria comunitaria.

    6.3.   Effetto di altri fattori

    6.3.1.   Andamento della domanda

    (143)

    Come già detto al paragrafo (94), il consumo comunitario di candele è aumentato del 13 % tra il 2004 e l'IP. Poiché ciò ha permesso all'industria comunitaria di operare in un mercato in espansione, il grave pregiudizio da essa subìto non può essere attribuito all'andamento del consumo sul mercato comunitario.

    6.3.2.   Importazioni non oggetto di dumping

    (144)

    L'inchiesta ha evidenziato che i beni importati a prezzi non affetti da dumping sono stati venduti sul mercato comunitario a prezzi relativamente elevati. Si ritiene perciò che tali importazioni non abbiano contribuito al basso livello dei prezzi di vendita e al pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

    6.3.3.   Importazioni da altri paesi terzi

    (145)

    L'andamento dei prezzi e dei volumi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi tra il 2004 e l'IP ha avuto le seguenti caratteristiche:

    Tabella 10

    Altri paesi terzi

    2004

    2005

    2006

    IP

    Importazioni totali (t.)

    18 189

    19 723

    18 031

    19 447

    Indice

    100

    108

    99

    107

    Quota di mercato

    3,6 %

    3,6 %

    3,5 %

    3,4 %

    Indice

    100

    100

    97

    94

    Prezzo (EUR/t.)

    2 643

    2 690

    3 028

    3 207

    Indice

    100

    102

    115

    121

    Fonte: Eurostat.

    (146)

    I volumi delle importazioni da paesi terzi non interessati dalla presente inchiesta sono aumentati del 7 % nel periodo considerato ma sono rimasti a livelli modesti durante l'IP. Probabilmente, essi consistono soprattutto in prodotti ad alto valore di nicchia importati in particolare dagli Stati Uniti d'America (USA). Il fatto che l'aumento del consumo comunitario sia stato più pronunciato ha causato la perdita di una quota di mercato pari allo 0,2 % durante l'IP. I prezzi di queste importazioni, relativamente elevati nel periodo considerato, sono aumentati del 21 % per tale periodo.

    (147)

    Di conseguenza, si conclude provvisoriamente che queste importazioni non hanno contribuito al grave pregiudizio per l'industria comunitaria.

    6.3.4.   Produttori della Comunità non inclusi nella definizione di industria comunitaria

    (148)

    Come detto al paragrafo (92), dalle informazioni disponibili sul mercato comunitario delle candele emerge che vari produttori, che rappresentano il 40 % circa della produzione comunitaria, non sono inclusi nella definizione di industria comunitaria della presente inchiesta.

    (149)

    Alcuni di essi, che rappresentano il 17 % circa della produzione comunitaria, si erano opposti all'apertura dell'inchiesta perché importavano quantità non indifferenti di candele dalla RPC. Si è tenuto conto dell'impatto delle loro importazioni dalla RPC nell'analisi degli effetti delle importazioni in dumping dalla RPC di cui ai paragrafi da (136) a (142). Gli altri produttori comunitari, pari al 23 % della produzione comunitaria, non si sono manifestati o erano neutrali rispetto all'apertura della presente inchiesta.

    (150)

    I dati sul mercato comunitario fanno pensare che tutti gli altri produttori comunitari vendendo i loro prodotti non solo non abbiano guadagnato ma abbiano perso quote di mercato nel periodo considerato. Riguardo alle candele prodotte in proprio, l'inchiesta non ha evidenziato particolari problemi di concorrenza tra produttori comunitari né effetti distorsivi negli scambi che possano spiegare il grave pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

    (151)

    Dato quanto precede, si conclude provvisoriamente che i produttori non inclusi nella definizione di industria comunitaria non hanno contribuito al grave pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

    6.3.5.   Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

    (152)

    In base alle risposte di Eurostat e al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione, le esportazioni totali di candele di quest'ultimi all'esterno della Comunità sono aumentate del 10 % nel periodo considerato (da 47 701 t. nel 2004 a 52 565 t. durante l'IP). I principali mercati d'esportazione sono Norvegia, Svizzera e USA, paesi in cui i livelli dei prezzi sono in genere relativamente elevati. Secondo l'inchiesta, l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare le esportazioni verso i paesi terzi, soprattutto tra il 2005 e il 2006, allorché il consumo comunitario diminuì del 5 %. Di questo andamento relativamente buono delle esportazioni, essa ne ha beneficiato soprattutto durante l'IP.

    (153)

    Si ritiene perciò che l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria non abbia contribuito al pregiudizio subìto da tale industria nell'IP.

    6.3.6.   Importazioni di candele dell'industria comunitaria

    (154)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che le importazioni di candele dalla RPC da parte dell'industria comunitaria abbiano dato luogo a un pregiudizio autoinflitto.

    (155)

    L'inchiesta ha dimostrato che alcuni produttori inclusi nella definizione di industria comunitaria hanno importato le candele originarie della RPC per completare la loro gamma di prodotti. Tuttavia, gli acquisti effettuati durante l'IP sono stati esegui (meno del 5 %) rispetto al volume delle vendite dei produttori comunitari interessati.

    (156)

    Provvisoriamente si conclude perciò che le importazioni dalla RPC del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria non abbiano contribuito al pregiudizio grave subìto durante l'IP.

    6.3.7.   Trasferimento della produzione da parte dell'industria comunitaria

    (157)

    Alcune parti interessate attribuiscono la diminuita utilizzazione degli impianti e la perdita di quote di mercato da parte dell'industria comunitaria al trasferimento di parte della produzione verso altri Stati membri della Comunità, soprattutto nel 2006. Esse attribuiscono inoltre la diminuzione dei prezzi di vendita alle condizioni della concorrenza in tali Stati membri, caratterizzate da maggior pressione sui prezzi di vendita.

    (158)

    L'inchiesta ha dimostrato che la capacità produttiva della Comunità non è diminuita e che nel periodo considerato è aumentata dell'8 % in modo costante. È emerso inoltre che i maggiori aumenti di capacità sono stati osservati a partire dal 2006 e durante l'IP. Infine, è anche emerso che sia la produzione che il volume delle vendite dell'industria comunitaria sono aumentati dell'8 % tra il 2006 e l'IP. Di conseguenza, il rilievo è contraddetto dai risultati dell'inchiesta che denunciano invece aumenti della capacità produttiva, della produzione e delle scorte. Come affermato al paragrafo (115), la perdita di quote di mercato subìta dall'industria comunitaria è dovuta al fatto di non aver potuto beneficiare del tutto della crescita del mercato avutasi in quel periodo.

    (159)

    È stato inoltre dimostrato ai paragrafi da (122) a (124) che le ristrutturazioni effettuate soprattutto nel 2006 dall'industria comunitaria hanno portato a una diminuzione sostanziale (14 %) dei CdP medi, in particolare durante l'IP. Secondo l'inchiesta l'industria comunitaria non ha cambiato in misura significativa la composizione dei suoi clienti nella Comunità, come sostenuto dalle parti in questione. Si ritiene invece che la pressione dei prezzi esercitata da importazioni a basso prezzo in dumping provenienti dalla RPC abbia indotto una riduzione del livello dei prezzi delle candele sul mercato comunitario.

    (160)

    Per questo, l'inchiesta non vede legami tra il trasferimento della produzione da parte dell'industria comunitaria e il grave pregiudizio subìto da quest'ultima durante l'IP.

    6.3.8.   Impatto della presenza di un cartello di produttori europei di paraffina

    (161)

    Alcune parti hanno sostenuto che il pregiudizio subìto dall'industria comunitaria è dovuto all'aumento del prezzo della materia prima principale, la paraffina, sul mercato della Comunità. In particolare, esse si riferiscono a una dichiarazione di opposizione pubblicata dalla Direzione generale della concorrenza (Commissione europea, DG Concorrenza) in cui si ipotizzava l'esistenza fino ai primi del 2005 di un cartello di produttori europei di paraffina. Le parti hanno perciò chiesto alla Commissione di esaminare con cura i fatti e di seguire gli sviluppi di un eventuale impatto del cartello sulla situazione economica dell'industria comunitaria.

    (162)

    L'inchiesta ha dimostrato che l'aumento del prezzo della paraffina è avvenuto non solo sul mercato della Comunità ma anche su altri mercati mondiali in quanto il prezzo della paraffina, derivato del petrolio, è strettamente legato al prezzo di quest'ultimo.

    (163)

    I paragrafi da (122) a (124) spiegano come l'industria comunitaria sia riuscita a controllare i propri costi durante l'IP. L'aumento del prezzo della paraffina è stato contenuto sostituendo la stearina alla paraffina. L'industria comunitaria ha poi razionalizzato la sua produzione e ha notevolmente ridotto i costi che, durante l'IP, avevano livelli comparabili a quelli del 2004 e del 2005.

    (164)

    La DG Concorrenza ha effettivamente condotto un'inchiesta sull'esistenza di un cartello formato da taluni produttori di paraffina, principale materia prima dell'industria comunitaria della candela, pubblicandone i risultati ufficiali all'inizio di ottobre 2008.

    (165)

    Una prima analisi dei risultati rispetto alla presente inchiesta antidumping indica che l'industria comunitaria otteneva 1/3 circa del proprio fabbisogno di paraffina da imprese che partecipavano al cartello durante l'IP, cioè nel 2007. I dati analizzati in tale periodo mostrano che il prezzo medio della paraffina acquistata presso imprese partecipanti al cartello era simile a quello della paraffina acquistata presso altri fornitori comunitari. Si noti anche che il prezzo della paraffina acquistata dall'industria comunitaria era in linea con quello della paraffina nella RPC, unica informazione disponibile sul prezzo non-UE allo stadio attuale dell'inchiesta.

    (166)

    La DG Concorrenza aprì l'inchiesta ai primi di aprile 2005; quest'ultima considerava un periodo di poco superiore a 1 anno di comprovata esistenza del cartello. Si può dunque sostenere che il 2004 non è adatto o rappresentativo ai fini dell'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità perché esisteva un cartello durante tale anno.

    (167)

    Poiché è plausibile supporre che il cartello cessò di esistere con l'apertura dell'inchiesta della DG Concorrenza (primi del 2005), l'andamento della situazione economica dell'industria comunitaria nel 2004, quando il cartello esisteva ancora, è stato comparato a quello del 2005, quando il cartello cessò di esistere. La comparazione mostra che le tendenze, relative al quadro del pregiudizio subìto dall'industria comunitaria, restano approssimativamente le stesse. Anche tenendo conto degli sviluppi degli indicatori del pregiudizio tra il 2005 e l'IP, il quadro del pregiudizio e le conclusioni di cui ai paragrafi da (130) a (134) dunque non cambiano.

    (168)

    In base alle informazioni attualmente disponibili, sembra perciò che l'aumento dei costi per la materia prima e il cartello non hanno potuto avere un impatto materiale sulla situazione economica dell'industria comunitaria che è stata esaminata a fondo dal 2004 alla fine del 2007.

    (169)

    L'eventuale impatto che il cartello può avere avuto sul mercato comunitario sarà tuttavia studiato più a fondo nel prosieguo dell'inchiesta.

    6.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

    (170)

    L'analisi che precede evidenzia il sostanziale aumento dei volumi e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo in dumping provenienti dalla RPC tra il 2004 e l'IP. Essa evidenzia altresì che tali importazioni sono avvenute a prezzi a elevati livelli di dumping di gran lunga inferiori a quelli chiesti dall'industria comunitaria sul mercato interno per tipi di prodotto simili.

    (171)

    L'aumento dei volumi e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo in dumping provenienti dalla RPC ha coinciso con un aumento globale della domanda nella Comunità ma anche con lo sviluppo negativo dei prezzi di vendita, con un calo notevole della quota di mercato dell'industria comunitaria e con un deterioramento dei principali indicatori relativi alla sua situazione economica durante l'IP. L'industria comunitaria ha registrato forti perdite nel 2006 e ha continuato a registrarle durante l'IP.

    (172)

    L'esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto causare pregiudizio all'industria comunitaria ha rivelato che nessuno di essi avrebbe potuto avere un impatto negativo significativo su tale industria, soprattutto durante l'IP.

    (173)

    Secondo l'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni originarie della RPC hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    7.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    7.1.   Osservazione preliminare

    (174)

    In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche di dumping causa del pregiudizio, esistessero fondati motivi per ritenere contrario all'interesse della Comunità istituire misure antidumping in questo caso particolare. L'analisi dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti: quelli dell'industria comunitaria, degli importatori, dei fornitori di materie prime e dei consumatori del prodotto in esame.

    7.2.   Industria comunitaria

    (175)

    L'industria comunitaria si compone di numerosi produttori piccoli e medi, distribuiti nell'intera Comunità; essa impiega direttamente 5 000 persone circa e copre il proprio fabbisogno di materia prima ricorrendo a fornitori comunitari. Ciò significa che molte imprese nella Comunità dipendono da questa industria. Ciò amplia le implicazioni economiche dell'industria delle candele e soprattutto il suo impatto sull'occupazione nella Comunità.

    (176)

    L'industria comunitaria si sforza di raccogliere capitali, di investire per ammodernare e automatizzare i processi produttivi, di restare competitiva. Essa ha anche cercato di ristrutturare la produzione e di ridurre i costi. Ciò significa che è un'industria vitale e non disposta ad abbandonare la produzione.

    (177)

    Si ritiene che la mancata istituzione di misure provvisorie antidumping porterebbe a un ulteriore deterioramento della sua situazione economica, vanificando così gli sforzi e gli investimenti, fatti negli ultimi anni. A breve termine, ciò porterebbe alla chiusura di imprese, non solo nell'industria delle candele ma probabilmente anche nelle industrie a monte, e a successive perdite occupazionali nella Comunità.

    (178)

    È prevedibile che, in seguito all'istituzione di dazi antidumping provvisori, l'aumento del livello dei prezzi delle candele sul mercato comunitario permetta il ripristino della redditività dell'industria comunitaria. Un aumento del prezzo del 7 % basterebbe per consentirle di raggiungere rapidamente un livello accettabile di redditività. È inoltre probabile che le misure proposte permettano all'industria comunitaria di riacquistare almeno in parte le quote di mercato perse durante il periodo considerato, con un ulteriore impatto positivo sulla sua situazione economica e sulla sua redditività.

    7.3.   Importatori

    (179)

    Il questionario «importatori» ha ottenuto 6 risposte in tutto, di cui solo 2 possono essere considerate significative ai fini dell'analisi dell'interesse comunitario.

    (180)

    I 2 importatori che hanno inviato risposte significative e hanno collaborato all'inchiesta sono contrari all'istituzione di misure antidumping. Essi rappresentano il 3 % circa delle importazioni totali di candele dalla RPC nella Comunità e l'1 % del consumo comunitario di candele durante l'IP. Il fatturato relativo al commercio di candele rappresenta il 3,4 % dell'attività di queste imprese.

    (181)

    Il profitto lordo realizzato da questi importatori sulle candele acquistate dalla RPC durante l'IP varia tra il 15 % e il 25 %: essi vendevano soprattutto a distributori sul mercato della Comunità. L'impatto diretto dell'introduzione di misure provvisorie antidumping può quindi non essere trascurabile per questi 2 importatori che hanno collaborato all'inchiesta se non possono trasferire l'eventuale impatto delle misure ai loro clienti. L'inchiesta ha appurato che il prezzo delle candele ai grandi clienti come i distributori erano relativamente bassi durante l'IP ma che i dettaglianti ottenevamo buoni profitti lordi anche sulla vendita al dettaglio dei prodotti di base. Si ritiene perciò che l'intero aumento del prezzo d'acquisto dovuto alle misure antidumping o almeno parte di esso, possa essere trasferito, attraverso le varie fasi della catena di distribuzione, ai rivenditori al dettaglio.

    (182)

    Data la piccola quota che rappresentano le candele sul volume d'affari degli importatori che hanno collaborato (solo il 3,4 %) e la probabilità che gli importatori hanno di trasferire alla distribuzione almeno parte dell'aumento dei prezzi, si ritiene in via provvisoria che l'impatto delle misure provvisorie sulla loro situazione finanziaria non sia significativo.

    (183)

    I grandi gruppi di dettaglianti che hanno importato grandi quantità di candele durante l'IP, non hanno collaborato né hanno fornito risposte significative ai fini dell'analisi dell'interesse comunitario. Non è stato dunque possibile valutare esattamente l'impatto completo delle misure antidumping proposte sulla redditività di questi gruppi, basandosi su dati verificati.

    (184)

    Ma nonostante la mancata collaborazione di queste parti, la Commissione ha cercato informazioni pubblicamente disponibili sui prezzi al dettaglio delle candele, in particolare dei «lumini da tè», e ha valutato l'eventuale impatto delle misure provvisorie antidumping sui rivenditori al dettaglio. I lumini da tè costituiscono gran parte sia delle esportazioni dalla RPC che delle vendite dell'industria comunitaria durante l'IP. È stato perciò comparato il dazio medio da pagare sulle importazioni di candele dalla RPC all'eventuale aumento del prezzo dei lumini da tè prodotti dall'industria comunitaria.

    (185)

    Secondo informazioni pubblicamente disponibili, i grandi dettaglianti ottengono con le candele margini di guadagno lordo pari a più volte il prezzo iniziale. In pratica, per un pacco di candele di base vendute al consumo a un prezzo al dettaglio indicizzato di 100, il guadagno lordo dei dettaglianti può raggiungere l'indice di 70. In base a dati verificati, l'indice per lo stesso pacchetto importato dalla RPC sarebbe pari a 30 e l'istituzione di misure antidumping provvisorie porterebbe a un dazio indicizzato pari a 4, tenendo conto della quota di mercato detenuta rispettivamente dalle importazioni oggetto di dumping.

    (186)

    Se i grandi dettaglianti acquistassero lo stesso pacchetto di candele direttamente dall'industria comunitaria, il loro guadagno lordo resterebbe alto anche se si verificasse l'aumento del prezzo di cui al paragrafo (178). Per i dettaglianti il prezzo (indicizzato) d'acquisto del pacchetto si aggirerebbe intorno a 35.

    (187)

    Da ciò si deduce che l'eventuale impatto delle misure provvisorie sui dettaglianti sarebbe molto limitato. Probabilmente, essi potrebbero anche assorbire la maggior parte delle misure proposte senza trasferirle sui consumatori e senza incidere troppo sul proprio margine di guadagno.

    (188)

    Date queste circostanze, si conclude in via provvisoria che, in base alle informazioni disponibili, eventuali misure antidumping non avranno probabilmente conseguenze di rilievo sugli importatori.

    7.4.   Consumatori

    (189)

    Sebbene le candele siano un tipico prodotto di consumo, le associazioni che rappresentano gli interessi di consumatori non hanno offerto alcuna collaborazione. Il possibile impatto delle misure provvisorie antidumping sui consumatori è stato comunque esaminato alla luce dei dati raccolti per i grandi gruppi di dettaglianti nella Comunità.

    (190)

    Come spiegato ai paragrafi (185) e (186), i dettaglianti, soprattutto se grandi gruppi, ottengono guadagni lordi così alti da assorbire le misure provvisorie antidumping senza dover trasferire sui consumatori alcun aumento dei prezzi.

    (191)

    Date le circostanze, si conclude in via provvisoria che i consumatori non subiranno probabilmente conseguenze di rilievo.

    7.5.   Fornitori di materie prime

    (192)

    Un fornitore di paraffina si è manifestato e ha risposto al questionario destinato ai fornitori delle materie prime usate nella produzione di candele. Si ricorda che la paraffina può rappresentare fino a 50 % dei CdP del prodotto in esame.

    (193)

    Come già detto al paragrafo (175), è probabile che la futura situazione dell'industria comunitaria influisca positivamente sui fornitori di materie prime. In via provvisoria, si conclude che l'istituzione di misure antidumping non danneggia gli interessi dei fornitori di materie prime.

    7.6.   Concorrenza ed effetti distorsivi sugli scambi

    (194)

    Riguardo al mercato della Comunità, se saranno istituite misure antidumping, i produttori esportatori cinesi interessati, date le loro cospicue quote di mercato, continueranno probabilmente a vendere i loro prodotti, ma non più in dumping. Visto l'alto numero di produttori comunitari e cinesi, è anche probabile che continuino a esistere molti concorrenti di rilievo sul mercato comunitario. E gli importatori pertanto, siano essi commercianti, distributori o dettaglianti, e quindi i consumatori, continueranno a poter scegliere tra diversi fornitori di candele.

    (195)

    Se invece non sarà istituita alcuna misura, il futuro dell'industria comunitaria che deteneva notevoli quote di mercato, a breve e medio termine correrebbe seri rischi. Permettere alle importazioni in dumping dalla RPC di accedere al mercato comunitario senza correggerne gli effetti distorsivi negli scambi, provocherà la scomparsa di molti produttori comunitari, ridurrà le possibilità di scelta degli operatori, ridurrà la concorrenza e farà perdere numerosi posti di lavoro sul mercato della Comunità.

    7.7.   Conclusioni relative all'interesse della Comunità

    (196)

    Per le ragioni suesposte, la Commissione conclude in via provvisoria, che non esistono validi motivi che impediscano, nel caso in esame, l'istituzione di misure antidumping.

    8.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

    (197)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping in questione arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

    (198)

    Per calcolare il livello del dazio, la Commissione ha tenuto conto del livello dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

    (199)

    In base ai dati dell'inchiesta si ritiene che il profitto ottenibile in assenza delle importazioni oggetto di dumping si debba riferire agli anni 2004 e 2005 quando l'industria comunitaria raggiungeva livelli remunerativi e le importazioni dalla Cina non erano così forti sul mercato della Comunità. Si ritiene perciò che un margine di guadagno pari al 6,5 % del fatturato possa essere considerato un minimo adeguato che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in assenza di dumping pregiudizievole. Si è poi fissato il conseguente aumento del prezzo comparando, per tipo di prodotto, il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, con il prezzo non pregiudizievole dei tipi di prodotto venduti dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità durante l'IP. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto aggiungendo ai CdP dell'industria comunitaria il suddetto margine di guadagno del 6,5 %. Le differenze risultanti da tale comparazione sono poi state espresse in percentuale del valore CIF all'importazione dei tipi comparati.

    8.2.   Misure provvisorie

    (200)

    Alla luce delle considerazioni suesposte, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, in conformità al principio del «dazio inferiore».

    (201)

    Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune imprese sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le imprese interessate. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre imprese») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle imprese, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da ogni altra impresa la cui ragione sociale e il cui indirizzo non siano espressamente indicati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

    (202)

    I margini di dumping e di pregiudizio sono dunque i seguenti:

    Impresa

    Margine di dumping

    Margine di pregiudizio

    Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd.

    54,9 %

    68,0 %

    Dalian Bright Wax Co., Ltd.

    12,74 %

    5,2 %

    Dalian Talent Gift Co., Ltd.

    34,8 %

    24,3 %

    Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd.

    18,3 %

    13,2 %

    Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd.

    14,0 %

    0 %

    Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd.

    0 %

    n.a.

    Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

    16,7 %

    0 %

    Imprese che non hanno collaborato e non fanno parte del campione

    26,2 %

    26,8 %

    Tutte le altre imprese

    66,1 %

    62,8 %

    (203)

    Poiché spesso le candele sono importate insieme a candelieri, candelabri o altri articoli si è ritenuto opportuno stabilire i dazi in importi fissi in base al contenuto di combustibile delle candele, stoppino compreso, perché questo tipo di provvedimento sembra adatto al prodotto interessato.

    9.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    (204)

    Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che saranno invitate a fare conoscere il loro punto di vista per iscritto e a chiedere di essere sentite. Le loro osservazioni saranno analizzate e prese in considerazione, ove opportuno, prima che sia presa una decisione definitiva. Potrà essere necessario riesaminare le conclusioni provvisorie al fine di stabilire le conclusioni definitive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno, che rientrano nei codici NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 ad ex 3406 00 90 (codici TARIC 3406001190, 3406001990 e 3406009090), provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

    Ai fini del presente regolamento, i termini «lumini cimiteriali e le altre candele da esterno» indicano candele, ceri e articoli simili, rispondenti a una o più delle seguenti caratteristiche:

    a)

    il loro combustibile contiene più di 500 ppm di toluene;

    b)

    il loro combustibile contiene più di 100 ppm di benzene;

    c)

    sono muniti di uno stoppino del diametro di almeno 5 mm;

    d)

    sono confezionati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali, alte almeno 5 cm.

    2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio sarà in importo fisso di euro per tonnellata di combustibile (di solito ma non necessariamente sotto forma di sego, stearina, paraffina o altre cere, stoppino compreso), contenuto nei prodotti fabbricati dalle imprese di seguito elencate:

    Impresa

    Importo del dazio

    in EUR/t. di combustibile

    Codice supplementare TARIC

    Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd.

    593,17

    A910

    Dalian Bright Wax Co., Ltd.

    81,87

    A911

    Dalian Talent Gift Co., Ltd.

    375,90

    A912

    Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd.

    202,60

    A913

    Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd.

    0

    A914

    Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd.

    0

    A915

    Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

    0

    A916

    Imprese di cui all'allegato

    396,93

    A917

    Tutte le altre imprese

    671,41

    A999

    3.   La commercializzazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

    4.   Se le merci prima della commercializzazione sono state danneggiate e, perciò, il prezzo effettivamente pagato o pagabile viene proporzionalmente ripartito ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, va ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base alle quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2008.

    Per la Commissione

    Catherine ASHTON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU C 43 del 16.2.2008, pag. 14.

    (3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


    ALLEGATO

    Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ma non fanno parte del campione

    Codice supplementare TARIC A917

    Denominazione dell'impresa

    Città

    Beijing Candleman Candle Co., Ltd.

    Beijing

    Cixi Shares Arts & Crafts Co., Ltd.

    Cixi

    Dalian All Bright Arts & Crafts Co., Ltd.

    Dalian

    Dalian Aroma Article Co., Ltd.

    Dalian

    Dalian Glory Arts & crafts Co., Ltd.

    Dalian

    Dandong Kaida Arts & crafts Co., Ltd.

    Dandong

    Dehua Fudong Porcelain Co., Ltd.

    Dehua

    Dongguan Xunrong Wax Industry Co., Ltd.

    Dongguan

    Xin Lian Candle Arts & Crafts Factory

    Zhongshan

    Fushun Hongxu Wax Co., Ltd.

    Fushun

    Fushun Pingtian Wax Products Co., Ltd.

    Fushun

    Future International (Gift) Co., Ltd.

    Taizhou

    Greenbay Craft (Shanghai) Co., Ltd.

    Shanghai

    Horsten Xi'an Innovation Co., Ltd.

    Xian

    M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd.

    Taicang

    Ningbo Hengyu Artware Co., Ltd.

    Ningbo

    Ningbo Junee Gifts Designers & Manufacturers Co., Ltd

    Ningbo

    Qingdao Allite Radiance Candle Co., Ltd.

    Qingdao

    Shanghai Changran Industrial & Trade Co., Ltd.

    Shanghai

    Shanghai Daisy Gifts Manufacture Co., Ltd.

    Shanghai

    Shanghai EGFA International Trading Co., Ltd.

    Shanghai

    Shanghai Huge Scents Factory

    Shanghai

    Shanghai Kongde Arts & Crafts Co., Ltd.

    Shanghai

    Shenyang Shengwang Candle Co., Ltd.

    Shenyang

    Shenyang Shenjie Candle Co., Ltd.

    Shenyang

    Taizhou Dazhan Arts & Crafts Co., Ltd.

    Taizhou

    Zheijang Hong Mao Household Co., Ltd.

    Taizhou

    Zheijang Neeo Home Decoration Co., Ltd.

    Taizhou

    Zheijang Ruyi Industry Co., Ltd.

    Taizhou

    Zheijang Zhaoyuan Industry Co., Ltd.

    Taizhou

    Zhejiang Aishen Candle Arts & Crafts Co., Ltd.

    Jiaxing

    Zhongshan Zhongnam Candle Manufacturer Co., Ltd.

    Zhongshan


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