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Document 32008R0710

Regolamento (CE) n. 710/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008 , recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2008/2009

GU L 197 del 25.7.2008, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogato da 32088R1249

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/710/oj

25.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/28


REGOLAMENTO (CE) N. 710/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

recante fissazione dei coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43,

considerando quanto segue:

(1)

Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui agli articoli 17 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro.

(2)

È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all’inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (2).

(3)

Sulla base dei risultati del censimento del mese di dicembre 2007, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2008/2009 e abrogare il regolamento (CE) n. 846/2007 della Commissione (3).

(4)

Poiché la campagna di commercializzazione 2008/2009 inizia il 1o luglio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione di cui agli articoli 17 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 846/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 187 del 19.7.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2008/2009

Articoli 17 e 37 del regolamento (CE) n. 1234/2007

Belgio

3,9 %

Bulgaria

0,6 %

Repubblica ceca

1,7 %

Danimarca

8,2 %

Germania

16,9 %

Estonia

0,2 %

Grecia

0,6 %

Spagna

16,3 %

Francia

9,4 %

Irlanda

1,0 %

Italia

5,8 %

Cipro

0,3 %

Lettonia

0,3 %

Lituania

0,6 %

Lussemburgo

0,05 %

Ungheria

2,4 %

Malta

0,05 %

Paesi Bassi

7,3 %

Austria

2,0 %

Polonia

11,0 %

Portogallo

1,5 %

Romania

4,1 %

Slovenia

0,3 %

Slovacchia

0,6 %

Finlandia

0,9 %

Svezia

1,1 %

Regno Unito

2,9 %


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