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Document 32008R0508
Commission Regulation (EC) No 508/2008 of 6 June 2008 on the definition, applicable to the granting of export refunds, of hulled grains and pearled grains of cereals (Codified version)
Regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008 , relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati (Versione codificata)
Regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008 , relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati (Versione codificata)
GU L 149 del 7.6.2008, pp. 55–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogato da 32023R2835
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7.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/55 |
REGOLAMENTO (CE) N. 508/2008 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2008
relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 170, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
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(2) |
La restituzione all'esportazione deve tener conto della qualità del prodotto trasformato dai cereali che beneficia di detta restituzione, in modo da evitare che il pubblico denaro contribuisca all'esportazione dei prodotti di qualità inferiore; in tale prospettiva, è necessario stabilire in modo preciso e applicabile in ciascuno Stato membro una definizione dei cereali che devono beneficiare della restituzione concessa per i «cereali mondati» e i «cereali perlati». |
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(3) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la concessione della restituzione all'esportazione, i cereali perlati e mondati sono quelli corrispondenti alle caratteristiche che figurano nell’allegato I.
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 821/68 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2008 (GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1).
(2) GU L 149 del 29.6.1968, pag. 46. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2007 (GU L 11, del 18.1.2007, pag. 11).
(3) Cfr. l’allegato II.
ALLEGATO I
A. DEFINIZIONE PER I CEREALI MONDATI (MONDATI O PILATI) E PERLATI
I. Rientrano nella nozione di «Cereali mondati» i cereali mondati o pilati
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1. |
Mondati:
sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta gran parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti (cfr. note esplicative alla voce 10.03 «Cereali») ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo, ad esempio per l’orzo vestito, oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena). |
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2. |
Pilati:
sono i cereali ai quali è stata tolta la maggior parte del pericarpo e del tegumento seminale (per l'orzo i chicchi cui sono state tolte le pule). |
II. Rientrano nella nozione di «Cereali perlati»
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1. |
Cereali di 1a categoria:
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2. |
Cereali di 2a categoria:
i cereali che rispondono alla definizione di cui al punto II.1.a). |
B. ANALISI AL SETACCIO
I. Apparecchi
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1. |
Serie di setacci a fori rotondi (diametro 200 mm, diametro dei fori da 4,0 a 1,0 mm a distanze di 0,25 mm). |
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2. |
Macchina per vagliare — la vagliatura deve corrispondere a una vagliatura a mano; accessori (dadi di gomma di 20 mm di lunghezza degli spigoli). |
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3. |
Bilancia tecnica. |
II. Esecuzione
I chicchi di orzo mondato sono generalmente calibrati con sei setacci, il coperchio e il fondo chiudono la serie di setacci, il setaccio avente il maggiore diametro dei fori deve essere sopra e, come il fondo, deve essere vuoto dopo la vagliatura.
Per lo meno due campioni parziali pesati di orzo mondato di peso compreso tra 50 e 100 g vengono vagliati a mano per 5 minuti; come strumento accessorio vengono usati dadi di gomma.
Nella vagliatura, la serie di setacci viene presa con entrambe le mani e ad essa viene impressa un'oscillazione all'incirca orizzontale con circa 120 colpi al minuto e a 70 mm di distanza. Con un movimento rotatorio per tre volte ogni minuto viene interrotto il movimento oscillatorio. I rifiuti della vagliatura vengono pesati con un grado di precisione a 0,1 g, indicati in numeri interi in percentuale del materiale vagliato pesato e vengono calcolate le medie.
Le medie delle percentuali dei rifiuti della vagliatura devono essere gradualmente sommate; si inizia con il valore 0 % per i rifiuti del setaccio libero avente i fori di maggiore diametro. I valori in percentuale sommati Σ (%) vengono iscritti su carta millimetrata con le relative forature del setaccio in una croce di coordinate, sulla cui ordinata viene indicato Σ (%), e sulla cui ascissa vengono indicati i diametri dei fori in mm.
La curva ottenuta collegando i punti con linee rette consente di leggere il valore medio dm per Σ (%) = 50 in 1/100 mm di diametro dei fori.
(*1) dm = il valore medio da ottenere dalla curva delle somme dell'analisi al setaccio per il 50 % del materiale vagliato.
ALLEGATO II
Regolamento abrogato e elenco delle modificazioni successive
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Regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione |
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Regolamento (CEE) n. 1634/71 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 39/2007 della Commissione |
ALLEGATO III
Tavola di corrispondenza
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Regolamento (CEE) n. 821/68 |
Presente regolamento |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2 |
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Articolo 2 |
Articolo 3 |
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Allegato, Definizione dei termini grani mondati (mondati o pilati) e grani perlati |
Allegato I, punto A |
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Allegato, punto A |
Allegato I, punto A.I |
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Allegato, punto B.I.1 |
Allegato I, punto A.II.1.a) |
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Allegato, punto B.I.2, primo comma, a), b) e c) |
Allegato I, punto A.II.1.b) i), primo, secondo e terzo comma |
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Allegato, punto B.I.2, secondo comma |
Allegato I, punto A.II.1.b) ii) |
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Allegato, punto B.I.2, terzo comma |
Nota (*) |
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Allegato, punto B.II |
Allegato I, punto A.II.2 |
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Allegato, Analisi al setaccio |
Allegato I, punto B |
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Allegato, Apparecchi, primo, secondo e terzo trattino |
Allegato I, punti B.I.1, 2 e 3 |
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Allegato, Esecuzione |
Allegato I, punto B.II |
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Allegato II |
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Allegato III |