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Document 32008L0002

Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 24 del 29.1.2008, p. 30–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/2/oj

29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/30


DIRETTIVA 2008/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 74/347/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), è stata modificata più volte in modo sostanziale (4). Per motivi di razionalità e chiarezza detta direttiva dovrebbe essere codificata.

(2)

La direttiva 74/347/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE di cui alla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5). Essa stabilisce le prescrizioni tecniche relative alla concezione e alla costruzione dei trattori agricoli o forestali per quanto concerne il campo di visibilità e i tergicristalli. Dette prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per consentire l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.

(3)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive, di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Per trattore (agricolo o forestale) s'intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2.   La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un trattore per motivi concernenti i tergicristalli se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato I.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'uso dei trattori per motivi concernenti i tergicristalli se questi rispondono alle prescrizioni di cui all'allegato I.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 74/347/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2008.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 35.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

(3)  GU L 191 del 15.7.1974, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24).

(4)  Cfr. allegato II, parte A.

(5)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).


ALLEGATO I

CAMPO DI VISIBILITÀ

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI

1.   Definizioni

1.1.   Campo di visibilità

Per «campo di visibilità» s'intendono tutte le direzioni in avanti e di lato, in cui il conducente del trattore è in grado di vedere.

1.2.   Punto di riferimento

Per «punto di riferimento» s'intende la posizione stabilita per convenzione, degli occhi del conducente del trattore considerati come un unico punto. Detto punto di riferimento si colloca sul piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore che passa per il centro del sedile, a 700 mm sulla verticale al di sopra della linea d'intersezione di questo piano con la superficie del sedile e a 270 mm dal piano verticale tangente al limite anteriore del sedile e perpendicolare al piano mediano longitudinale del trattore, in direzione del sostegno del bacino (figura 1). Il punto di riferimento così determinato vale per il sedile vuoto, nella posizione di regolazione media indicata dal costruttore del trattore.

1.3.   Emiciclo di visibilità

Per «emiciclo di visibilità» s'intende il semicerchio descritto da un raggio di 12 m attorno al punto individuato dalla proiezione verticale sul piano stradale del punto di riferimento in modo che l'arco, visto nel senso della direzione di marcia, si trovi anteriormente al trattore e che il diametro delimitante l'emiciclo formi un angolo retto con l'asse longitudinale del trattore (figura 2).

1.4.   Effetto di schermo

Per «effetto di schermo» s'intendono le corde dei settori dell'emiciclo di visibilità che vengono occultate da elementi costruttivi, quali i montanti del tetto, i tubi per l'aspirazione dell'aria e lo scarico dei gas e la cornice del parabrezza.

1.5.   Settore di visibilità

Per «settore di visibilità» s'intende la parte del campo di visibilità delimitata:

1.5.1.

verso l'alto,

da un piano orizzontale passante per il punto di riferimento;

1.5.2.

sul piano stradale,

dalla zona esterna all'emiciclo di visibilità adiacente al settore dell'emiciclo di visibilità, la cui corda della lunghezza di 9,5 m è perpendicolare al piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore passante per il centro del sedile del conducente e che è diviso in due da questo piano.

1.6.   Raggio d'azione dei tergicristalli

Per «raggio d'azione dei tergicristalli» s'intende il settore della superficie esterna del parabrezza sulla quale agiscono i tergicristalli.

2.   Prescrizioni

2.1.   Generalità

Il trattore deve essere costruito ed equipaggiato in modo da garantire al conducente, nella circolazione stradale e nell'attività agricola o forestale, un campo di visibilità sufficiente nelle normali condizioni di circolazione stradale e di lavoro agricolo e forestale. Il campo di visibilità è ritenuto sufficiente quando il conducente può vedere, per quanto possibile, una parte di ciascuna ruota anteriore e quando sono soddisfatte le prescrizioni che seguono.

2.2.   Controllo del campo di visibilità

2.2.1.   Procedimento di delimitazione dell'effetto di schermo

2.2.1.1.   Il trattore va collocato su un piano orizzontale, come indicato nella figura 2. Collocare su un supporto che passa per il punto di riferimento due sorgenti luminose puntiformi (ad esempio: 2 × 150 W, 12 V) simmetriche rispetto a detto punto di riferimento e distanti 65 mm fra di loro. Il supporto deve poter ruotare, nel suo punto centrale, attorno a un asse verticale che passa per il punto di riferimento. Nella misurazione dell'effetto di schermo, esso deve essere orientato in modo che la linea la quale collega le sorgenti luminose sia perpendicolare alla linea che collega il punto di riferimento con l'elemento costruttivo che ostruisce la vista.

Le sovrapposizioni delle zone scure (nuclei d'ombra) prodotte dall'elemento costruttivo che ostruisce la vista sull'emiciclo di visibilità in occasione dell'accensione contemporanea o alternata delle due sorgenti luminose vanno misurate come effetti di schermo, a norma del punto 1.4 (figura 3).

2.2.1.2.   L'effetto di schermo non deve avere un'estensione superiore a 700 mm.

2.2.1.3.   L'effetto di schermo derivante da elementi costruttivi vicini, larghi oltre 80 mm, deve essere tale da lasciare tra i centri di due effetti di schermo una distanza di almeno 2 200 mm, misurata come corda dell'emiciclo di visibilità.

2.2.1.4.   Lungo tutto l'emiciclo di visibilità non si devono avere più di sei effetti di schermo. Nel settore di visibilità di cui al punto 1.5 non ne possono entrare più di due.

2.2.1.5.   Al di fuori del settore di visibilità, qualora gli elementi costruttivi che lo provocano non possano essere sagomati o applicati in altro modo, può essere ammesso un effetto di schermo fino a 1 500 mm. Su ciascuna parte dell'emiciclo di visibilità esterna al settore di visibilità, possono sussistere complessivamente due effetti di schermo dei quali uno non sia superiore a 700 mm e l'altro a 1 500 mm oppure nessuno dei due sia superiore a 1 200 mm.

2.2.1.6.   Le limitazioni della visibilità dovute alla presenza di retrovisori di modello autorizzato non sono prese in considerazione quando per motivi di fabbricazione non è possibile ovviare a tale inconveniente.

2.2.2.   Calcolo matematico degli effetti di schermo nella visione binoculare

2.2.2.1.   L'ammissibilità di singoli effetti di schermo può venire calcolata matematicamente invece di procedere secondo il punto 2.2.1. Per quanto riguarda la dimensione, la ripartizione e il numero degli effetti di schermo valgono le norme di cui ai punti da 2.2.1.2 a 2.2.1.6.

2.2.2.2.   Per la visione binoculare, con una distanza fra gli occhi di 65 mm, l'effetto di schermo, espresso in millimetri, è ottenuto con la formula:

Formula

dove:

a

è la distanza in millimetri fra l'elemento che impedisce la visibilità e il punto di riferimento, misurata sul raggio visivo che congiunge il punto di riferimento, il centro dell'elemento e il perimetro dell'emiciclo di visibilità, e

b

è la larghezza in millimetri dell'elemento che impedisce la visibilità, misurata sulla linea orizzontale, perpendicolarmente al raggio visivo.

2.3.   Le procedure di controllo di cui al punto 2.2 possono essere sostituite da altre procedure quando ne venga dimostrata l'equivalenza.

2.4.   Area trasparente del parabrezza

Per determinare l'effetto di schermo nel settore della visibilità, l'effetto di schermo dovuto alla cornice del parabrezza e a qualsiasi altro ostacolo può, a norma del punto 2.2.1.4, essere considerato come un solo effetto di schermo, a condizione che la distanza tra i punti più esterni di effetto di schermo non superi 700 mm.

2.5.   Tergicristalli

2.5.1.   Se sul trattore è montato un parabrezza, questo deve essere munito di uno o più tergicristalli azionati da un motorino. Il loro campo d'azione deve consentire una visibilità netta verso l'avanti corrispondente a una corda di almeno 8 m di lunghezza tracciata sull'emiciclo di visibilità all'interno del settore di visibilità.

2.5.2.   La velocità di funzionamento dei tergicristalli deve essere di almeno 20 cicli al minuto.

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ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modifiche successive (di cui all'articolo 6)

Direttiva 74/347/CEE del Consiglio

(GU L 191 del 15.7.1974, pag. 5)

 

Direttiva 79/1073/CEE della Commissione

(GU L 331 del 27.12.1979, pag. 20)

 

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio

(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

limitatamente ai riferimenti alla direttiva 74/347/CEE, nell'articolo 1, paragrafo 1

Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

limitatamente ai riferimenti alla direttiva 74/347/CEE, nell'articolo 1, primo trattino


PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale (di cui all'articolo 6)

Direttiva

Data di attuazione

Data di applicazione

74/347/CEE

2 gennaio 1976 (1)

 

79/1073/CEE

30 aprile 1980

 

82/890/CEE

22 giugno 1984

 

97/54/CE

22 settembre 1998

23 settembre 1998


(1)  In conformità all'articolo 3 bis, inserito dall'articolo 1, punto 2), della direttiva 79/1073/CEE:

«1.   Con decorrenza dal 1o maggio 1980 gli Stati membri non possono

rifiutare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione nazionale,

vietare la prima messa in circolazione dei trattori,

se il campo di visibilità di questo tipo di trattore o di questi trattori è conforme alle prescrizioni della presente direttiva adducendo motivi concernenti il campo di visibilità dei trattori.

2.   Con decorrenza dal 1o ottobre 1980 gli Stati membri:

non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva,

possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di trattore il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3.   Con decorrenza dal 1o gennaio 1983 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei trattori il cui campo di visibilità non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.»


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 74/347/CEE

Presente direttiva

Articoli da 1 a 3

Articoli da 1 a 3

Articolo 3 bis

Nota (*) a piè di tabella dell'allegato II

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5

Articoli 6 e 7

Articolo 6

Articolo 8

Allegato

Allegato I

Allegato, punti da 1 a 2.3

Allegato I, punti da 1 a 2.3

Allegato, punto 2.4

Allegato, punto 2.5

Allegato I, punto 2.4

Allegato, punto 2.6

Allegato I, punto 2.5

Allegato, figure 1, 2 e 3

Allegato I, figure 1, 2 e 3

Allegato II

Allegato III


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