This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008E0844
Council Common Position 2008/844/CFSP of 10 November 2008 amending Common Position 2006/276/CFSP concerning restrictive measures against certain officials of Belarus
Posizione comune 2008/844/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008 , che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia
Posizione comune 2008/844/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008 , che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia
GU L 300 del 11.11.2008, p. 56–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/04/2009; abrogato da 32009E0314
11.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/56 |
POSIZIONE COMUNE 2008/844/PESC DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2008
che modifica la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia e che abroga la posizione comune 2004/661/PESC (1). |
(2) |
Il 13 ottobre 2008 il Consiglio ha deciso che le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/276/PESC dovranno essere prorogate per un periodo di dodici mesi. Tuttavia, il Consiglio ha altresì deciso che i divieti di soggiorno nei confronti di alcuni responsabili bielorussi, ad eccezione di coloro che sono implicati nelle sparizioni verificatesi tra il 1999 e il 2000 e della presidente della Commissione elettorale centrale, non dovranno applicarsi per un periodo di sei mesi rivedibile e questo al fine di incoraggiare il dialogo con le autorità bielorusse e l'adozione di misure per rafforzare la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo. |
(3) |
Il Consiglio, al termine del suddetto periodo di sei mesi, riesaminerà la situazione in Bielorussia e valuterà i progressi compiuti dalle autorità bielorusse in materia di riforma del codice elettorale, destinati ad allinearlo agli impegni assunti nel quadro dell'OSCE e alle altre norme internazionali in materia di elezioni democratiche. Il Consiglio valuterà altresì ogni altra azione concreta volta a rafforzare il rispetto dei valori democratici, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, comprese la libertà di espressione e di stampa, nonché la libertà di riunione e di associazione politica, e dello Stato di diritto. Se necessario, il Consiglio può decidere di applicare i divieti di soggiorno prima, alla luce delle azioni delle autorità bielorusse nel campo della democrazia e dei diritti dell'uomo. |
(4) |
La posizione comune 2008/228/PESC del Consiglio del 7 aprile 2008 che proroga le misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia fino al 10 aprile 2009 deve essere abrogata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La posizione comune 2006/276/PESC è prorogata fino al 13 ottobre 2009.
Articolo 2
1. Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune 2006/276/PESC, nella misura in cui si applicano al sig. Youri Nikolaïevitch Podobed, sono sospese fino al 13 aprile 2009.
2. Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della posizione comune 2006/276/PESC sono sospese fino al 13 aprile 2009.
Articolo 3
Prima del 13 aprile 2009 la presente posizione comune sarà riesaminata alla luce della situazione in Bielorussia.
Articolo 4
La posizione comune 2008/288/PESC è abrogata.
Articolo 5
Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data di adozione.
Articolo 6
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5.