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Document 32008D0361

2008/361/CE: Decisione della Commissione, del 6 maggio 2008 , relativa al contributo finanziario della Comunità per l'anno 2008 destinato all'informatizzazione delle procedure veterinarie, al sistema di notifica delle malattie degli animali, a misure di comunicazione, studi e valutazioni

GU L 120 del 7.5.2008, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/361/oj

7.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2008

relativa al contributo finanziario della Comunità per l'anno 2008 destinato all'informatizzazione delle procedure veterinarie, al sistema di notifica delle malattie degli animali, a misure di comunicazione, studi e valutazioni

(2008/361/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 17, 20, 37, paragrafo 2 e 37bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità destinato a misure veterinarie specifiche, in particolare per quanto concerne la politica d'informazione in materia di salute degli animali, benessere degli animali e sicurezza degli alimenti, nonché misure tecnico-scientifiche e di controllo.

(2)

L'articolo 37bis, paragrafo 1, lettera b) della decisione 90/424/CEE stabilisce che può essere concesso un contributo finanziario della Comunità per l'informatizzazione delle procedure veterinarie finalizzate alla realizzazione (hosting), gestione e manutenzione di sistemi informatici integrati nel settore veterinario, ivi comprese, se del caso, le interfacce con le banche dati nazionali. Un contributo finanziario della Comunità va quindi concesso per la sistemazione (hosting), gestione e manutenzione del sistema informatico veterinario TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (2), al fine di assicurare la disponibilità, l'affidabilità e l'aggiornamento del sistema.

(3)

L'articolo 37, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE stabilisce che la creazione di sistemi d'identificazione degli animali e di notifica delle malattie nell'ambito della legislazione sui controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, può beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità. Va quindi concesso un contributo finanziario della Comunità per aggiornare il sistema di notifica delle malattie degli animali (animal disease notification system — ADNS) basato sulla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (3), con le necessarie migliorie tecniche.

(4)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): «Prevenire è meglio che curare» (4) (la «comunicazione su una nuova strategia per la salute degli animali») sollecita la Commissione a migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori e delle parti in causa.

(5)

L'articolo 16 della decisione 90/424/CEE prevede che la Comunità fornisca un contributo finanziario per la realizzazione di una politica di informazione nel campo della salute degli animali, del benessere degli animali e della sicurezza degli alimenti per quanto concerne i prodotti di origine animale. Va quindi concesso un contributo finanziario della Comunità per l'attuazione di misure volte a migliorare la comunicazione all'indirizzo dei consumatori e delle parti in causa negli ambiti della salute degli animali e del benessere degli animali nel contesto della comunicazione su una nuova strategia per la salute degli animali.

(6)

In forza dell'articolo 19 della decisione 90/424/CEE la Comunità può intraprendere o aiutare gli Stati membri o organismi internazionali a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa comunitaria nel settore veterinario e per lo sviluppo dell'istruzione e formazione in campo veterinario.

(7)

La graduale introduzione di un sistema d'identificazione elettronica per i ruminanti è uno dei risultati che ci si attendono da tale strategia. Occorre quindi uno studio per determinare il rapporto costi/benefici e l'efficacia dei costi in relazione all'identificazione elettronica del bestiame prima di introdurre nuovi strumenti in tale ambito. Per migliorare il ruolo dei laboratori comunitari di riferimento appare necessaria una valutazione del loro funzionamento e delle loro prestazioni. Il risultato di tali studi e valutazioni fungerà da base per il riesame della normativa in tale ambito, ove ritenuto necessario. Un contributo finanziario della Comunità va quindi concesso per finanziare studi e valutazioni nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali e della zootecnia. L'importo massimo da destinare a tali azioni dev'essere specificato. Nel 2008 si dovranno indire appalti per l'esecuzione, sulla base di contratti specifici, di studi e di valutazioni negli ambiti della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali e della zootecnia. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), misure veterinarie sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. A fini di controllo finanziario vanno applicati gli articoli 9, 36 e 37 di detto regolamento.

(8)

Il pagamento del contributo finanziario della Comunità dev'essere subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla presentazione, da parte dei contraenti, di tutte le informazioni necessarie.

(9)

Le misure previste in questa decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

TRACES (sistema esperto per il controllo degli scambi)

È concesso un contributo finanziario della Comunità per la sistemazione (hosting), la gestione e la manutenzione del sistema TRACES istituito con decisione 2003/24/CE per i seguenti importi e obiettivi:

a)

1 000 000 EUR per la sistemazione (hosting);

b)

500 000 EUR per l'acquisizione del necessario supporto logistico nel quadro dell'assistenza agli utilizzatori;

c)

300 000 EUR per l'acquisto del supporto di manutenzione necessario per adattare il sistema agli sviluppi giuridici e tecnici;

d)

200 000 EUR per gli sviluppi informatici necessari;

e)

250 000 EUR per lo sviluppo dell'interfaccia tra le basi dati nazionali per l'identificazione dei bovini.

Articolo 2

ADNS (sistema di notifica delle malattie degli animali)

È concesso un contributo finanziario della Comunità pari a 270 000 EUR per l'aggiornamento del sistema di notifica delle malattie degli animali basato sulla decisione 2005/176/CE.

Articolo 3

Comunicazione negli ambiti della salute degli animali e del benessere degli animali

È concesso un contributo finanziario della Comunità per misure di comunicazione destinate alle autorità competenti e ai cittadini e volte a diffondere informazioni sulla normativa comunitaria negli ambiti della salute degli animali e del benessere degli animali, per i seguenti importi:

a)

2 500 000 EUR nell'ambito della salute degli animali;

b)

150 000 EUR nell'ambito del benessere degli animali.

Articolo 4

Studi e valutazioni

È concesso un contributo finanziario della Comunità per un importo massimo di 300 000 EUR per i seguenti studi e valutazioni:

a)

studio sui costi/benefici dell'identificazione elettronica del bestiame;

b)

valutazione dei laboratori comunitari di riferimento negli ambiti della salute degli animali e della zootecnia.

Articolo 5

Stanziamenti

1.   I contributi finanziari di cui agli articoli da 1 a 4 verranno finanziati tramite la linea di bilancio 17 04 02 01 del bilancio delle Comunità europee per il 2008.

2.   Le azioni menzionate all'articolo 4 saranno realizzate nell'ambito di due contratti specifici. Questi due contratti specifici saranno firmati nel corso del 2008.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.

(3)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2006/924/CE (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48).

(4)  COM(2007) 539 def.

(5)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).


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