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Document 32008D0360

    2008/360/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 2008 , che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dai Paesi Bassi nel 2003 nel contesto delle misure di emergenza per combattere l'influenza aviaria [notificata con il numero C(2008) 1668]

    GU L 120 del 7.5.2008, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/360/oj

    7.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 120/17


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 aprile 2008

    che fissa il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dai Paesi Bassi nel 2003 nel contesto delle misure di emergenza per combattere l'influenza aviaria

    [notificata con il numero C(2008) 1668]

    (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

    (2008/360/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 3bis, punto 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel 2003 nei Paesi Bassi sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgere di tale malattia ha costituito un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

    (2)

    Al fine di prevenire la propagazione dell’epizoozia e contribuire ad eradicarla nel tempo più breve possibile, occorre che la Comunità partecipi con un contributo finanziario alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro nell’ambito dei provvedimenti urgenti di lotta contro la malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.

    (3)

    La decisione 678/2003/CE della Commissione del 24 settembre 2003 su un contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003 (2) ha concesso un contributo finanziario della Comunità ai Paesi Bassi per la copertura delle spese sostenute nell'ambito dei provvedimenti urgenti di lotta contro l'influenza aviaria attuati nel 2003.

    (4)

    La stessa decisione ha stabilito il versamento di un primo anticipo di 40 000 000 EUR.

    (5)

    In conformità della suddetta decisione il saldo del contributo finanziario della Comunità va versato sulla base delle richieste presentate dai Paesi Bassi in data 14 marzo 2004, 26 luglio 2005 e 2 novembre 2006.

    (6)

    Alla luce di quanto sopra, occorre fissare l’importo totale del contributo finanziario comunitario alle spese rimborsabili sostenute per le misure di eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003.

    (7)

    L’esito dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente alla normativa veterinaria comunitaria e le condizioni di concessione di un aiuto finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come rimborsabile la totalità delle spese dichiarate.

    (8)

    Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese rimborsabili e le conclusioni finali sono stati comunicati ai Paesi Bassi tramite lettere datate 12 luglio 2007, 26 ottobre 2007 e 5 dicembre 2007.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’importo totale del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute per misure di eradicazione dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi nel 2003 è fissato, in conformità della decisione 2003/678/CE, a 65 516 152,41 EUR.

    Articolo 2

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

    (2)  GU L 249 dell'1.10.2003 pag. 53. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/27/CE della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 45).


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