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Document 32007R1275

Regolamento (CE) n. 1275/2007 della Commissione, del 29 ottobre 2007 , che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 284 del 30.10.2007, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1275/oj

30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1275/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale.

(2)

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per l'importazione nella Comunità di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale. La rimozione del materiale specifico a rischio dai prodotti destinati ad alimenti e mangimi rappresenta da sola la misura più importante a tutela della salute pubblica.

(3)

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che la qualifica sanitaria degli Stati membri, dei paesi terzi o di loro regioni in relazione all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) debba essere determinata mediante la classificazione in tre categorie: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE. Il citato articolo 5 prevede anche che la classificazione comunitaria dei paesi sia riesaminata in seguito all'istituzione, da parte dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), di una procedura di classificazione dei paesi per categorie.

(4)

In attesa dell'adozione di una decisione relativa alla qualifica sanitaria degli Stati membri e dei paesi terzi in relazione alla BSE, il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce misure transitorie da applicare fino al 1o luglio 2007. A norma delle misure transitorie sulla BSE, le restrizioni alle importazioni nella Comunità da paesi terzi con un rischio di BSE si applicavano ai prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio (2), che comprendeva gli intestini trattati (involucri di origine animale). È stata inoltre introdotta la possibilità di scambi triangolari, che ha consentito ai paesi terzi con un rischio di BSE di esportare gli intestini trattati provenienti da paesi nei quali la BSE era ritenuta altamente improbabile.

(5)

Il 25 giugno 2007 il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 722/2007 della Commissione (3). Il regolamento (CE) n. 999/2001, così modificato, ha introdotto un sistema comunitario di classificazione dei paesi in base al rischio di BSE conforme a quello dell'UIE. Esso ha comportato non solo l'inserimento di tutti i paesi in una delle tre categorie, rischio di BSE trascurabile, rischio di BSE controllato e rischio di BSE indeterminato, ma anche l'introduzione di norme applicabili agli scambi in base alle singole categorie di rischio.

(6)

Le norme sulle importazioni previste dal nuovo sistema di classificazione fanno riferimento ai prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), definizione che esclude gli intestini trattati. In linea con le condizioni applicabili anteriormente al 1o luglio 2007 e per garantire lo stesso livello di protezione dei consumatori, occorre includere gli intestini trattati nell'elenco di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 dei prodotti soggetti alle norme sulle importazioni in materia di TSE. Occorre quindi modificare in tal senso l'allegato IX del suddetto regolamento.

(7)

Ai paesi con un rischio di BSE trascurabile non si applicano le condizioni di importazione in materia di TSE. Occorre chiarire le condizioni di importazione degli intestini provenienti da un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile e trattati in un paese terzo con una diversa qualifica sanitaria in relazione alla BSE. Per coerenza è opportuno reintrodurre, in forza delle nuove disposizioni, la possibilità di scambi triangolari.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).

(2)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(3)  GU L 164 del 26.6.2007, pag. 7.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001, il capitolo C è modificato come segue:

a)

la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

Prodotti

I seguenti prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini, come definiti dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), sono soggetti alle condizioni di cui alle sezioni B, C e D a seconda della categoria di rischio di BSE cui appartiene il paese di origine:

carni fresche,

carni macinate e preparazioni di carni,

prodotti a base di carne,

intestini trattati,

grassi animali fusi,

ciccioli,

gelatina.

b)

alla sezione C, è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

Nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante:

a)

che il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

b)

che i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione con un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

c)

che, nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

i)

gli animali sono nati dopo la data iniziale di applicazione del divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli derivati da ruminanti, oppure

ii)

i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio, così come definito nell'allegato V.»;

c)

alla sezione D, è aggiunto il seguente punto 5:

«5.

Nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o una regione con un rischio di BSE trascurabile, le importazioni di intestini trattati sono soggette alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante:

a)

che il paese o la regione sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

b)

che i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione con un rischio di BSE trascurabile e hanno superato le ispezioni ante e post mortem;

c)

che, nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

i)

gli animali sono nati dopo la data iniziale di applicazione del divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli derivati da ruminanti, oppure

ii)

i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio, così come definito nell'allegato V.»


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»;


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