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Document 32007R0740

Regolamento (CE) n. 740/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1994/2006 recante apertura, per il 2007, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

GU L 169 del 29.6.2007, pp. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/740/oj

29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/24


REGOLAMENTO (CE) N. 740/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1994/2006 recante apertura, per il 2007, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1994/2006 della Commissione (2) dispone l’apertura di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

(2)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (3), approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio (4), prevede la concessione di un contingente tariffario addizionale di 500 tonnellate (peso carcassa) di carni ovine fresche, refrigerate, congelate o affumicate a favore dell’Islanda. Tuttavia, dato che l’accordo si applica a decorrere dal 1o marzo 2007, occorre adeguare di conseguenza il quantitativo annuale per il 2007.

(3)

L’accordo precisa che l’apertura del contingente tariffario per il 2007 è effettuata a decorrere dal 1o luglio sulla base di nove mesi. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2007.

(4)

Occorre modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1994/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1994/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)   GU L 413 del 30.12.2006, pag. 3; rettifica nella GU L 50 del 19.2.2007, pag. 5.

(3)   GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29.

(4)   GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.


ALLEGATO

«ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa]

Contingenti tariffari comunitari per il 2007

Gruppo di paesi N.

Codici NC

Dazi ad valorem

%

Dazi specifici

EUR/100 kg

Numero d’ordine in base al principio “primo arrivato, primo servito”

Origine

Volume annuo

in tonnellate di equivalente peso carcassa

Animali vivi:

(coefficiente = 0,47)

Carne di agnello disossata (1)

(coefficiente = 1,67)

Carne di montone e di pecora disossata (2)

(coefficiente = 1,81)

Carne non disossata e carcasse

(coefficiente = 1,00)

1

0204

Zero

Zero

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nuova Zelanda

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Cile

5 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norvegia

300

09.2125

09.2126

09.0693

Groenlandia

100

09.2129

09.2130

09.0690

Isole Færøer

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turchia

200

09.2171

09.2175

09.2015

Altre (3)

200

2

0204 ,

0210 99 21

0210 99 29

0210 99 60

Zero

Zero

09.2119

09.2120

09.0790

Islanda

1 725

3

0104 10 30 , 0104 10 80 ed 0104 20 90 .

Solo per le specie “diverse dalla specie ovina domestica”:

ex 0204 , ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29 .

Zero

Zero

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

Stati ACP

100

Solo per la “specie ovina domestica”:

ex 0204 , ex 0210 99 21 ed ex 0210 99 29 .

Zero

riduzione del 65 % dei dazi specifici

09.2161

09.2165

09.1626

Stati ACP

500

4

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10  %

Zero

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  E di capretto.

(2)  E di capra, escluso il capretto.

(3)  Per “Altre” si intendono tutte le origini, compresi gli Stati ACP ed esclusi gli altri paesi menzionati nella presente tabella.

(4)  Per “ Erga omnes ” si intendono tutte le origini, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.»


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