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Document 32007R0545

Regolamento (CE) n. 545/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007 , recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1 o luglio 2007 al 30 giugno 2008 )

GU L 129 del 17.5.2007, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/545/oj

17.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/14


REGOLAMENTO (CE) N. 545/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2007

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’elenco CXL dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario annuo per l’importazione di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Inoltre, in esito ai negoziati che hanno condotto ad un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (2), approvato con decisione 2006/106/CE del Consiglio (3), la Comunità si è impegnata a inserire nel proprio elenco per tutti gli Stati membri un aumento pari a 4 003 tonnellate del suddetto contingente tariffario di importazione a decorrere dal 1o luglio 2006.

(2)

Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l’anno contingentale 2007/2008 che inizia il 1o luglio 2007.

(3)

L’importazione di carni bovine congelate nell’ambito del contingente tariffario è soggetta ai dazi doganali all’importazione e alle condizioni fissate nell’allegato I, parte terza, allegato 7, numero d’ordine 13, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4).

(4)

Le importazioni nella Comunità nell’ambito del contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione in conformità dell’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999. È opportuno applicare ai titoli di importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5), e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), fatte salve le condizioni supplementari stabilite nel presente regolamento.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (7), stabilisce in particolare disposizioni dettagliate per quanto riguarda le domande di diritti di importazione, i richiedenti e il rilascio dei titoli di importazione. Le disposizioni del suddetto regolamento devono applicarsi, a decorrere dal 1o luglio 2007, ai titoli di importazione rilasciati in forza del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari stabilite dal presente regolamento.

(6)

È opportuno gestire questo contingente tariffario di importazione mediante l’attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006. In tal modo gli operatori cui sono stati attribuiti diritti di importazione avranno la possibilità di scegliere, nel corso del periodo contingentale, il momento in cui presentare domanda di titoli di importazione in funzione dei loro flussi di scambio effettivi. I titoli dovrebbero essere rilasciati dopo l’assegnazione dei diritti di importazione in base alle domande presentate dai trasformatori ammissibili. In ogni caso, il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale.

(7)

Al fine di evitare operazioni speculative, l’accesso al contingente deve essere consentito solo agli operatori che svolgono un’attività di trasformazione in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (8), o agli stabilimenti di trasformazione della Bulgaria e della Romania che sono stati riconosciuti ai fini dell’esportazione nella Comunità di prodotti a base di carne trasformati, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (9), prima dell’adesione dei suddetti paesi all’Unione europea il 1o gennaio 2007.

(8)

Per evitare speculazioni, è opportuno che i titoli di importazione siano rilasciati ai trasformatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti di importazione. Allo stesso scopo, inoltre, all’atto della presentazione della domanda di diritti di importazione deve essere depositata una cauzione. La richiesta di titoli di importazione per quantitativi equivalenti ai diritti assegnati costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (10).

(9)

L’applicazione del contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all’uso e alla destinazione dei prodotti importati. Occorre quindi autorizzare unicamente la trasformazione nello stabilimento indicato nel titolo di importazione.

(10)

È inoltre opportuno disporre la costituzione di una cauzione per garantire che le carni importate siano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario. È necessario fissare l’importo di detta cauzione tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all’interno e al di fuori del contingente.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 è aperto, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, un contingente tariffario per l’importazione di 54 703 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione nella Comunità (di seguito «il contingente»).

Articolo 2

1.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contenente in peso almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l’85 % da carne e gelatina.

Viene considerato come tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1994.

Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d’analisi indicata nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (11).

Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide e ipofisi.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quanto è sezionato secondo un piano che passa per la parte di maggiore spessore.

2.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» si intende un prodotto contenente carni bovine diverso dai:

a)

prodotti specificati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999; oppure

b)

i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

Articolo 3

1.   Il quantitativo globale di cui all’articolo 1 è suddiviso in due parti:

a)

43 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A;

b)

11 703 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B.

2.   Il contingente reca i numeri d’ordine seguenti:

a)

09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a);

b)

09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.   I dazi doganali da applicare all’importazione di carni bovine congelate nell’ambito del contingente sono indicati nell’allegato I.

Articolo 4

1.   Il contingente è gestito attribuendo diritti di importazione in una prima fase e rilasciando titoli di importazione in una seconda fase.

2.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, in luogo della prova di aver operato nel commercio con paesi terzi di cui all’ articolo suddetto, i richiedenti diritti di importazione dimostrano di avere ottenuto il riconoscimento, in quanto stabilimenti di trasformazione, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e di avere operato nella produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine durante ognuno dei due periodi di riferimento di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Gli stabilimenti di trasformazione della Bulgaria e della Romania che sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 per l’esportazione nella Comunità prima del 31 dicembre 2006 e che hanno operato nella produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine durante ognuno dei due periodi di riferimento di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, possono chiedere diritti di importazione nell’ambito del contingente in oggetto.

Una domanda di diritti di importazione non può superare il 10 % di ogni quantitativo di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

2.   Le prove del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono presentate assieme alla domanda di diritti di importazione.

In deroga al secondo comma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, l’autorità nazionale competente decide cosa costituisce prova documentale accettabile del rispetto delle suddette condizioni.

Articolo 6

1.   Le domande di diritti di importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B sono espresse in equivalente carni non disossate.

Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni bovine non disossate equivalgono a 77 kg di carni bovine disossate.

2.   Le domande di diritti di importazione per la produzione di prodotti A o di prodotti B sono presentate non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, dell'8 giugno 2007.

3.   All’atto della presentazione della domanda di diritti di importazione è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg.

4.   Non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, del secondo venerdì successivo al termine del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 2, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande per ognuna delle due categorie di prodotti.

Articolo 7

1.   I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui all’articolo 6, paragrafo 4.

2.   Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è immediatamente svincolata proporzionalmente.

Articolo 8

1.   L’immissione in libera pratica dei quantitativi concessi nell’ambito del contingente è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

2.   Le domande di titoli di importazione devono riguardare l’intero quantitativo attribuito. Tale obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 9

1.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell’ambito del contingente.

Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e la cauzione costituita a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, è immediatamente svincolata proporzionalmente.

2.   I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

3.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, il paese di origine;

b)

nella casella 16, uno dei codici NC di cui all’articolo 1;

c)

nella casella 20, il numero d’ordine del contingente, almeno una delle diciture elencate nell’allegato II e il nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione.

4.   La validità dei titoli di importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 10

Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che, entro tre mesi dalla data di importazione, tutta la carne venga trasformata nello stabilimento di trasformazione in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo di importazione.

Il sistema deve prevedere controlli fisici, quantitativi e qualitativi, all’inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento, mediante un’adeguata contabilità di produzione, l’identità e l’impiego delle carni importate.

Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell’autorità competente può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

Articolo 11

1.   All’atto dell’importazione viene depositata presso l’autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore al quale sono stati assegnati diritti di importazione trasformi l’intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti entro tre mesi dalla data di importazione, nel suo stabilimento, specificato nella domanda di titolo.

Gli importi della cauzione sono stabiliti nell’allegato III.

2.   La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale, entro sette mesi dalla data di importazione, è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che entro i tre mesi successivi alla data di importazione la totalità o una parte delle carni importate è stata trasformata nei prodotti idonei, nello stabilimento designato.

Se, tuttavia, la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi di cui al primo comma, l’importo della cauzione da svincolare è ridotto del 15 % e, per il quantitativo residuo, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo.

Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi di cui al primo comma ed è fornita entro i 18 mesi successivi a questi sette mesi, l’importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell’importo della cauzione.

3.   L’importo non svincolato della cauzione di cui al paragrafo 1 viene incamerato.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52.

(3)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 54.

(4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

(5)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26).

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(7)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(9)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

(10)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

(11)  GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione

Prodotto

(codice NC)

Per la fabbricazione di prodotti A

Per la fabbricazione di prodotti B

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg peso netto

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg peso netto

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg peso netto

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg peso netto

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg peso netto


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c)

:

in bulgaro

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)_/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007

:

in spagnolo

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 545/2007

:

in ceco

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 545/2007

:

in danese

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 545/2007

:

in tedesco

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 545/2007

:

in estone

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 545/2007

:

in greco

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2007

:

in inglese

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No. 545/2007

:

in francese

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 545/2007

:

in italiano

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 545/2007

:

in lettone

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 545/2007

:

in lituano

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 545/2007

:

in ungherese

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék] [B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 545/2007/EK rendelet

:

in maltese

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 545/2007

:

in olandese

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 545/2007

:

in polacco

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 545/2007

:

in portoghese

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 545/2007

:

in rumeno

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 545/2007

:

in slovacco

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 545/2007

:

in sloveno

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 545/2007

:

in finlandese

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 545/2007

:

in svedese

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 545/2007


ALLEGATO III

Importi della cauzione (1)

(in EUR/1000 kg peso netto)

Prodotto

(codice NC)

Per la fabbricazione di prodotti A

Per la fabbricazione di prodotti B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Il tasso di cambio da applicare è il tasso di cambio vigente il giorno precedente la costituzione della cauzione.


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