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Document 32007R0389
Commission Regulation (EC) No 389/2007 of 11 April 2007 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes
Regolamento (CE) n. 389/2007 della Commissione, dell’ 11 aprile 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
Regolamento (CE) n. 389/2007 della Commissione, dell’ 11 aprile 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
GU L 97 del 12.4.2007, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 974–975
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008
12.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 389/2007 DELLA COMMISSIONE
dell’11 aprile 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) stabilisce tra l’altro alcune condizioni di utilizzo delle sostanze autorizzate dal regolamento (CE) n. 1493/1999. In particolare, l’allegato IX bis dispone che l’utilizzo del dimetildicarbonato avvenga prima dell’imbottigliamento del vino. La traduzione del termine «imbottigliamento» e il suo significato diverso in alcune lingue hanno dato adito a interpretazioni divergenti circa la portata di questa disposizione da parte degli operatori e delle autorità di controllo. |
(2) |
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (3) definisce il termine «imbottigliamento» ai fini dell’applicazione del regolamento medesimo. |
(3) |
Per garantire un’interpretazione uniforme delle disposizioni da applicare all’utilizzo del dimetildicarbonato, è opportuno rifarsi alla definizione del termine «imbottigliamento» contenuta nel regolamento (CE) n. 753/2002, utilizzandola per precisare tali disposizioni del regolamento (CE) n. 1622/2000. Occorre pertanto modificare l’allegato IX bis del regolamento (CE) n. 1622/2000. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato IX bis del regolamento (CE) n. 1622/2000, il secondo comma, primo trattino, è sostituito dal seguente:
«— |
L’aggiunta deve essere effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento, definito come il riempimento, a fini commerciali, con il prodotto interessato di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2030/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 40).
(3) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).