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Document 32007R0381

Regolamento (CE) n. 381/2007 della Commissione, del 4 aprile 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

GU L 95 del 5.4.2007, pp. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, pp. 946–951 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/381/oj

5.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/8


REGOLAMENTO (CE) N. 381/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, e l’articolo 145, lettere c), d) e j),

considerando quanto segue:

(1)

La definizione di ettaro ammissibile nell’ambito del regime di pagamento unico, contenuta nell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è stata modificata dal regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio (2), così che ora sono ammissibili anche le superfici a oliveto.

(2)

L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 2012/2006, rende opzionale l’utilizzazione del sistema di informazione geografica degli oliveti per gli Stati membri che non applicano l’aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, dello stesso regolamento. A seguito di tale modifica, occorre modificare l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3), concernente il contenuto della domanda unica, per quanto riguarda le parcelle olivicole nonché l’allegato XXIV, punti 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (4) per quanto riguarda la definizione di olivi ammissibili e il calcolo del numero di ettari ammissibili per l’uso dei diritti all’aiuto.

(3)

L’articolo 33 del regolamento (CE) n. 796/2004 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa. Dal 2007, come uso del suolo nell’ambito del regime di pagamento unico di cui al titolo III, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è consentita la coltivazione di canapa non destinata alla produzione di fibre. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 33 e l’allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004.

(4)

In conformità dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test effettuati per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa seminate nel 2006. Di tali risultati occorre tenere conto nel redigere l’elenco delle varietà di canapa che possono beneficiare di pagamenti diretti nelle prossime campagne di commercializzazione e l’elenco delle varietà autorizzate provvisoriamente per la campagna 2007/08. Per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo, è opportuno sottoporre alcune di tali varietà alla procedura B descritta nell’allegato I del regolamento (CE) n. 796/2004.

(5)

Dal 2007, nei nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico si applicherà l’aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003. È quindi opportuno che le norme relative ai gruppi di colture che possono beneficiare dell’aiuto per le colture energetiche si applichino anche a detti Stati membri.

(6)

L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 è stato soppresso dal regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione (5). È necessario pertanto modificare di conseguenza l’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1973/2004.

(7)

Il regolamento (CE) n. 270/2007 ha modificato le norme relative agli usi potenziali della barbabietola da zucchero per la fabbricazione di prodotti energetici. È pertanto opportuno adottare condizioni identiche per la coltivazione di queste piante su terreni ammessi a beneficiare dei diritti di ritiro.

(8)

Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004.

(9)

Le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 953/2006 del Consiglio (6) e dai regolamenti (CE) n. 2012/2006 e (CE) n. 270/2007 si applicano dal 1o gennaio 2007. Occorre di conseguenza che le corrispondenti modifiche previste nel presente regolamento si applichino a decorrere dalla stessa data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 12, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Negli Stati membri che includono il sistema di informazione geografica degli oliveti nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il materiale grafico fornito agli agricoltori con riguardo alle parcelle olivicole comprende per ogni parcella olivicola il numero di olivi ammissibili e la loro collocazione nella parcella nonché la superficie olivicola espressa in ettari del SIG degli oliveti, in conformità dell’allegato XXIV, punto 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004.»;

2)

all’articolo 33, paragrafi 4 e 5, nel primo e nel secondo comma, le parole «destinate alla produzione di fibre» e «destinata alla produzione di fibre» sono soppresse;

3)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 136 è sostituito dal seguente:

«Articolo 136

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Fatto salvo l’articolo 143 ter, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, al regime unico di pagamento per superficie si applica il regolamento (CE) n. 796/2004 ad eccezione dei seguenti articoli: articolo 7; articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c); articolo 12, paragrafo 1, lettera c); articolo 12, paragrafo 2; articolo 13, paragrafi da 2 a 8; articolo 14, paragrafi 2 e 3; articoli 16 e 17; articolo 21, paragrafo 3; articolo 24, paragrafo 1, lettere b), d) ed e); articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c); articolo 26, paragrafo 2, lettere b), c) e d); articolo 27, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j); articolo 28, paragrafo 1, lettera d); articolo 30, paragrafo 3; articolo 31; articoli da 34 a 40; articolo 49, paragrafo 2; articolo 50, paragrafi 2, 4, 5 e 6; articoli da 51 a 64; articolo 69 e articolo 71, paragrafo 1.»

2)

all’articolo 143, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

ogni prodotto intermedio della barbabietola da zucchero sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti energetici e ogni coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero sia utilizzato in conformità del regolamento (CE) n. 318/2006;»

3)

l’allegato XXIV è modificato come segue:

a)

al punto 1, lettera b), è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia qualsiasi olivo piantato è ammissibile per il calcolo del numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto).»;

b)

al punto 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri che includono il sistema di informazione geografica degli oliveti nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono seguire lo stesso metodo per calcolare il numero di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto).»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dalla campagna 2007/08.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(2)   GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8.

(3)   GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 81).

(4)   GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 270/2007 (GU L 75 del 15.3.2007, pag. 8).

(5)   GU L 46 del 16.2.2006, pag. 24.

(6)   GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

VARIETÀ DI CANAPA CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI

a)   Varietà di canapa

Beniko

Carmagnola

CS

Delta-Llosa

Delta 405

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 — Félina 34

Ferimon — Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Kompolti

Red Petiole

Santhica 23

Santhica 27

Silesia

Uso-31

b)   Varietà di canapa ammesse per la campagna 2007/08

Bialobrzeskie

Chamaeleon (1)

Cannakomp

Denise (2)

Diana (2)

Fasamo

Fibriko TC

Kompolti hibrid TC

Lipko

Tiborszállási1 (1)

UNIKO-B

Zenit (2)


(1)  Per la campagna 2007/08 si applica la procedura B dell’allegato I.

(2)  Esclusivamente in Romania, come autorizzato dalla decisione 2007/69/CE della Commissione (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 167).»


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