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Document 32007R0317

Regolamento (CE) n. 317/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

GU L 84 del 24.3.2007, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 918–922 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2008; abrog. impl. da 32008R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/317/oj

24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/4


REGOLAMENTO (CE) N. 317/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, le modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino dal 1o luglio 2007 ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 936/97, fatte salve le condizioni supplementari previste da tale regolamento. È necessario allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 936/97, ove opportuno, a quelle del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3)

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 936/97 prevede che il secondo giorno lavorativo dopo la scadenza del periodo di presentazione delle domande gli Stati membri comunichino alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande. L’articolo 5, paragrafo 4, dello stesso regolamento prevede che, fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli siano rilasciati l’11 di ogni mese. Per motivi pratici, è opportuno prevedere che i titoli siano rilasciati il 15 di ogni mese. Visto il calendario delle feste nazionali nel 2007, è opportuno che questa modifica si applichi a partire dall’aprile 2007.

(4)

Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 936/97 concernenti i periodi dei contingente tariffari in passato sono obsolete. Per chiarezza, è opportuno sopprimere dette disposizioni.

(5)

Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (4), fatte salve altre disposizioni più specifiche, i titoli d’importazione devono essere richiesti per prodotti corrispondenti a un’unica sottovoce della nomenclatura combinata o a uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del suddetto regolamento. Tenuto conto della gamma di prodotti che possono essere importati ai sensi del regolamento (CE) n. 936/97, è opportuno che i richiedenti siano autorizzati, per uno stesso numero d’ordine di contingente, a suddividere la propria domanda unica per codice NC o per gruppo di codici NC.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue.

1)

All’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono aperti ogni anno, per il periodo compreso tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno successivo, di seguito denominato “periodo contingentale”, i seguenti contingenti tariffari:

60 250 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4002,

2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4001.

Ai fini dell’imputazione ai contingenti di cui al primo comma, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.»

2)

L’articolo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera b) è soppresso il quinto comma;

b)

alla lettera e) è soppresso il terzo comma.

3)

All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per le importazioni della quantità stabilita all’articolo 2, lettera f), il periodo contingentale è diviso in 12 sottoperiodi di un mese ciascuno. La quantità disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde ad un dodicesimo della quantità totale.»

4)

L’articolo 4 è modificato come segue:

a)

le lettere a) e b) sono soppresse;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione “si”. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;»

5)

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   La domanda di titolo di cui all’articolo 4 può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese del periodo contingentale.

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d’ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, sono specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.

2.   Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese d’origine.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati il quindicesimo giorno di ogni mese.

Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.»

6)

All’articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7, sono presentati all’autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d’importazione ad esso relativo.»

7)

L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 30 giugno successivo alla data del rilascio.»

8)

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all’articolo 2, lettera f), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 e dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1291/2000 (5) e (CE) n. 1301/2006 (6).

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, e all’articolo 2, lettere a), b), c), d), e) e g), del presente regolamento si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e del capitolo III del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007. Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 936/97, come modificato dal presente regolamento, si applica a partire dal 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26).

(3)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(4)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13


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