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Document 32007D0886

Decisione EUPOL AFGH/2/2007 del Comitato politico e di sicurezza, del 30 novembre 2007 , relativa all'istituzione del comitato dei contributori per la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

GU L 346 del 29.12.2007, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/886/oj

29.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/26


DECISIONE EUPOL AFGH/2/2007 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 30 novembre 2007

relativa all'istituzione del comitato dei contributori per la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

(2007/886/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2007/369/PESC del Consiglio, del 30 maggio 2007, relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2007/369/PESC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS), sotto la responsabilità del Consiglio, deve esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione ed è autorizzato dal Consiglio ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato.

(2)

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 sono stati stabiliti i principi guida e le modalità per i contributi di paesi terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato il documento «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE», che ha sviluppato ulteriormente le modalità per la partecipazione dei paesi terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui la costituzione di un comitato dei contributori (CoC).

(3)

Il CoC per la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana della missione. Esso deve costituire la principale sede in cui si discutono tutte le questioni relative alla gestione quotidiana della missione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica della missione, deve tenere conto delle opinioni espresse dal CoC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Costituzione

È costituito un comitato dei contributori (CoC) per la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).

Articolo 2

Funzioni

1.   Il CoC può formulare pareri, che saranno presi in considerazione dal CPS, il quale esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.

2.   Il mandato del CoC è fissato nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE».

Articolo 3

Composizione

1.   Tutti gli Stati membri dell'UE hanno il diritto di assistere ai lavori del CoC. Tuttavia, soltanto gli Stati contributori partecipano alla gestione quotidiana della missione. I rappresentanti dei paesi terzi che partecipano alla missione possono essere presenti alle riunioni del CoC, così come un rappresentante della Commissione delle Comunità europee.

2.   Il CoC riceve regolarmente informazioni dal Capo della missione.

Articolo 4

Presidenza

Ai fini della missione di cui all'articolo 1, conformemente al documento «Consultazioni e modalità» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, la presidenza del CoC è esercitata da un rappresentante del Segretario generale/Alto Rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza.

Articolo 5

Riunioni

1.   Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante di uno Stato partecipante, può convocare riunioni di emergenza.

2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CoC al CPS.

Articolo 6

Riservatezza

1.   Alle riunioni e ai lavori del CoC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CoC devono essere in possesso degli adeguati nulla osta di sicurezza.

2.   Le deliberazioni del CoC sono coperte dall'obbligo del segreto professionale.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2007.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

C. DURRANT PAIS


(1)  GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33. Azione comune modificata dall'azione comune 2007/733/ PESC (GU L 295 del 14.11.2007, pag. 31).


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