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Document 32007D0875
2007/875/EC: Commission Decision of 18 December 2007 amending Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council and Decision 2000/96/EC as regards communicable diseases listed in those decisions (notified under document number C(2007) 6355) (Text with EEA relevance )
2007/875/CE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2007 , che modifica la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda le malattie trasmissibili elencate in tali decisioni [notificata con il numero C(2007) 6355] (Testo rilevante ai fini del SEE )
2007/875/CE: Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2007 , che modifica la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda le malattie trasmissibili elencate in tali decisioni [notificata con il numero C(2007) 6355] (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 344 del 28.12.2007, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2018; abrog. impl. da 32018D0945
28.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2007
che modifica la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda le malattie trasmissibili elencate in tali decisioni
[notificata con il numero C(2007) 6355]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/875/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 2119/98/CE prevede l’istituzione di una rete a livello comunitario finalizzata a promuovere la cooperazione e il coordinamento in materia di prevenzione e controllo di alcune categorie di malattie trasmissibili di cui alla decisione medesima. |
(2) |
La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),elenca determinate malattie trasmissibili da assoggettare alla sorveglianza epidemiologica nell’ambito della rete comunitaria di cui alla decisione n. 2119/98/CE. |
(3) |
Di recente sono emerse nuove malattie trasmissibili e sono stati individuati nuovi microrganismi che possono costituire una minaccia per la salute pubblica. La sindrome respiratoria acuta grave (SARS) è apparsa nel 2003 e da allora viene considerata una minaccia potenziale grave per la salute pubblica. I virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e a bassa patogenicità presentano un grave rischio per i singoli individui nonché un rischio di evoluzione verso una potenziale pandemia influenzale. Di recente sono stati segnalati casi di esseri umani colpiti da infezione da virus del Nilo occidentale in un numero crescente di Stati membri dell’UE e di paesi extra-europei, il che rappresenta un grave rischio per la salute pubblica. Gli esseri umani vengono principalmente infettati in seguito a punture di zanzare, benché siano stati registrati anche casi di infezione mediante trasfusione sanguigna o trapianto di organi, come pure casi di trasmissione per via transplacentale. |
(4) |
Occorre pertanto modificare gli allegati delle decisioni nn. 2119/98/CE e 2000/96/CE per inserirvi la sindrome respiratoria acuta grave (SARS), l’influenza aviaria negli esseri umani e l’infezione da virus del Nilo occidentale. |
(5) |
Il nuovo regolamento sanitario internazionale (2005), entrato in vigore il 16 giugno 2007, non è più limitato a malattie specifiche, ma copre tutte le emergenze di sanità pubblica di portata internazionale identificate come tali in base allo strumento di cui all’allegato 2 del regolamento. È pertanto necessario modificare l’allegato della decisione n. 2119/98/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione n. 2119/98/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato I della decisione 2000/96/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50. Decisione modificata dalla decisione 2003/542/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 55).
ALLEGATO I
L’allegato della decisione n. 2119/98/CE è modificato come segue:
1. |
L’ottavo trattino è sostituito dal seguente:
|
2. |
L’ultimo trattino è sostituito dai seguenti:
|
ALLEGATO II
L’allegato I della decisione 2000/96/CE è modificato come segue:
1. |
Al punto 2.5.2 sono aggiunti i termini seguenti: «Sindrome respiratoria acuta grave (SARS)» |
2. |
Al punto 2.5.3 sono aggiunti i termini seguenti: «Influenza aviaria negli esseri umani» «Infezione da virus del Nilo occidentale» |