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Document 32007D0226
2007/226/EC: Commission Decision of 11 April 2007 concerning the extension of the deadline for placing on the market of biocidal products containing certain active substances not examined during the 10-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2007) 1545)
2007/226/CE: Decisione della Commissione, dell' 11 aprile 2007 , relativa alla proroga del termine per l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti taluni principi attivi non esaminati nel programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 1545]
2007/226/CE: Decisione della Commissione, dell' 11 aprile 2007 , relativa alla proroga del termine per l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti taluni principi attivi non esaminati nel programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 1545]
GU L 97 del 12.4.2007, p. 47–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/47 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2007
relativa alla proroga del termine per l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti taluni principi attivi non esaminati nel programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 1545]
(I testi in lingua francese e polacca sono i soli facenti fede)
(2007/226/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE (di seguito «la direttiva») stabilisce che nei casi in cui le informazioni e i dati richiesti per la valutazione di un principio attivo non siano stati presentati entro il termine prescritto, si può decidere che tale principio attivo non sia iscritto negli allegati I, IA o IB della direttiva. In seguito a tale decisione, gli Stati membri dovrebbero revocare tutte le autorizzazioni relative ai biocidi che contengono detto principio attivo. |
(2) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 1896/2000 (2) e (CE) n. 2032/2003 (3) stabiliscono le modalità di attuazione della prima e della seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva. L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003 fissa al 1o settembre 2006 la data a decorrere dalla quale gli Stati membri revocano le autorizzazioni per i biocidi contenenti i principi attivi esistenti che sono stati identificati e rispetto ai quali non c’è stata né una notificazione accettata né una manifestazione di interesse da parte di uno Stato membro. |
(3) |
L’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2005 (4), stabilisce le condizioni a cui uno Stato membro può chiedere alla Commissione una proroga della fase di eliminazione graduale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e le condizioni per la concessione di tale proroga. |
(4) |
Per alcuni dei principi attivi di cui sarà vietato l’impiego nei biocidi dopo il 1o settembre 2006, le richieste di proroga della fase di eliminazione graduale sono state presentate dai singoli Stati membri alla Commissione insieme alle informazioni volte a dimostrare l’esigenza di una continuazione dell’impiego delle sostanze in oggetto. |
(5) |
La Polonia ha trasmesso informazioni volte a dimostrare la mancanza temporanea di alternative adeguate al ciflutrin quanto al suo impiego come insetticida per la protezione del legno negli edifici storici e in altre costruzioni. Una breve proroga della fase di eliminazione graduale per tale sostanza appare appropriata per consentire la presentazione dei dati di efficacia relativi a sostanze alternative e rendere possibile la commercializzazione di tali sostanze sul mercato polacco conformemente alla legislazione nazionale. |
(6) |
La Francia ha trasmesso informazioni che dimostrano la necessità di prevedere la più ampia gamma possibile di larvicidi per combattere le zanzare vettori di gravi malattie che colpiscono la popolazione dei suoi dipartimenti di oltremare e ha chiesto di mantenere il temefos sui mercati di tali regioni. Una proroga della fase di eliminazione graduale per tale sostanza appare appropriata per consentirne la sostituzione con altre sostanze adeguate. |
(7) |
La Francia ha trasmesso informazioni volte a dimostrare l’esigenza di proseguire temporaneamente l’utilizzo dell’ammoniaca come biocido per l’igiene veterinaria per la prevenzione di infezioni da coccidi, cryptosporidium e nematodi nel bestiame. Una proroga della fase di eliminazione graduale per tale sostanza appare appropriata per consentirne la graduale sostituzione con altre sostanze disponibili notificate per la valutazione nel quadro del programma di revisione della direttiva. |
(8) |
I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, gli Stati membri elencati alla colonna B dell’allegato alla presente decisione possono concedere o mantenere un’autorizzazione esistente per l’immissione sul mercato di biocidi contenenti principi elencati alla colonna A dell’allegato per gli usi essenziali di cui alla colonna D e fino alle date di cui alla colonna C dell’allegato stesso.
Articolo 2
1. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 1 della presente decisione si adoperano a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
a) |
la prosecuzione dell’impiego è possibile solo a condizione che i prodotti contenenti il principio siano approvati per l’uso essenziale previsto; |
b) |
la prosecuzione dell’impiego è ammessa solo se non produce effetti inaccettabili per la salute umana o animale, o per l’ambiente; |
c) |
al momento della concessione dell’approvazione vengono imposte tutte le misure adeguate di riduzione dei rischi; |
d) |
l’etichettatura di tali biocidi rimanenti sul mercato posteriormente al 1o settembre 2006 è riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d’impiego; |
e) |
se del caso, gli Stati membri garantiscono che i detentori delle approvazioni o gli Stati membri interessati esaminino alternative a tali usi, ovvero che venga preparato un dossier da presentare conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 della direttiva 98/8/CE entro il 14 maggio 2008. |
2. Se del caso gli Stati membri interessati informano ogni anno la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 1, in particolare sulle iniziative adottate ai sensi della lettera e).
Articolo 3
La Repubblica francese e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/140/CE della Commissione (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 78).
(2) GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2032/2003 (GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1).
(3) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).
(4) GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1.
ALLEGATO
Elenco delle autorizzazioni di cui all’articolo 1
Colonna A |
Colonna B |
Colonna C |
Colonna D |
Principio attivo |
Stato membro |
Date |
Uso |
Ciflutrin CE n. 269-855-7 CAS n. 68359-37-5 |
Polonia |
1.9.2007 |
Per la protezione dagli insetti del legno da costruzione; per uso esclusivamente professionale |
Temefos CE n. 222-191-1 CAS n. 3383-96-8 |
Francia |
14.5.2009 |
Per il controllo delle zanzare vettori di malattie; esclusivamente nei dipartimenti francesi di oltremare |
Ammoniaca CE n. 231-635-3 CAS n. 7664-41-7 |
Francia |
14.5.2008 |
Biocido per l’igiene veterinaria per la prevenzione di infezioni da coccidi, cryptosporidium e nematodi nel bestiame; solo quando non possono essere utilizzati altri mezzi con effetti analoghi. |