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Document 32007D0219

    2007/219/CE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 2007 , relativa a un contributo finanziario della Comunità per un’indagine di riferimento sulla diffusione della salmonella nei suini da macello da realizzare in Bulgaria e in Romania [notificata con il numero C(2007) 1394]

    GU L 95 del 5.4.2007, p. 41–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 219M del 24.8.2007, p. 455–463 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/219/oj

    5.4.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 95/41


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 marzo 2007

    relativa a un contributo finanziario della Comunità per un’indagine di riferimento sulla diffusione della salmonella nei suini da macello da realizzare in Bulgaria e in Romania

    [notificata con il numero C(2007) 1394]

    (I testi in lingua bulgara e rumena sono i soli facenti fede)

    (2007/219/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 90/424/CEE prevede contributi finanziari della Comunità per specifiche misure veterinarie. Stabilisce inoltre che la Comunità intraprende o assiste gli Stati membri a intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l’elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria e per promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della salmonella nelle popolazioni di suini da macello entro la fine del 2007.

    (3)

    Durante la riunione del 16 marzo 2006, il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla richiesta della Commissione relativa a «Valutazione dei rischi e possibilità di mitigare gli effetti della salmonella nella produzione suina». Tale parere propone specifiche tecniche per uno studio di riferimento sulla diffusione della salmonella nei suini nella Comunità.

    (4)

    Per fissare tale obiettivo comunitario occorre che siano disponibili dati comparabili sulla diffusione della salmonella nei suini da macello in Bulgaria e in Romania. Tali informazioni non sono attualmente disponibili, per cui occorre effettuare uno studio specifico per sorvegliare la diffusione della salmonella tra i suini da macello per un periodo di tempo appropriato in questi Stati membri.

    (5)

    Uno studio di riferimento sulla salmonella nei suini da ingrasso deve essere effettuato dagli altri Stati membri tra l’ottobre 2006 e il settembre 2007 in conformità della decisione 2006/668/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, relativa a un contributo finanziario della Comunità per un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei suini da macello da realizzare negli Stati membri (3). Le stesse procedure devono essere utilizzate negli studi di riferimento in Bulgaria e in Romania. Il periodo di indagine deve essere tuttavia abbreviato al fine di consentire l’analisi dei dati contemporaneamente per tutti gli Stati membri.

    (6)

    Il parere dell’EFSA raccomanda il campionamento nei macelli con prelievo di linfonodi ileocecali per analizzare la presenza di salmonella nei suini inviati al macello. Tale campionamento dovrebbe quindi essere utilizzato come strumento per controllare la diffusione della salmonella nei suini da macello.

    (7)

    L’indagine è destinata a raccogliere le informazioni tecniche necessarie per l’elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria. In considerazione dell’importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della Salmonella nei suini da ingrasso in Bulgaria e in Romania, è opportuno che la Comunità fornisca a questi Stati membri un contributo finanziario affinché attuino i requisiti specifici dell’inchiesta. Entro un tetto massimo, un rimborso del 100 % delle spese sostenute per le analisi di laboratorio è da considerarsi adeguato. Tutti gli altri costi, ad esempio di campionamento, di viaggio, amministrativi, ecc. dovrebbero essere esclusi da qualsiasi contributo finanziario della Comunità.

    (8)

    Un contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a patto che l’indagine venga svolta conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario e purché siano rispettate talune altre condizioni. In particolare, il contributo finanziario dovrebbe essere concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti.

    (9)

    Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, così come definite all’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario per l’euro (4).

    (10)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto e campo d’applicazione

    1.   Viene eseguita un’indagine per valutare la diffusione della Salmonella spp. in Bulgaria e in Romania fra gli esemplari di suini da macello campionati nei macelli di questi Stati membri («l’inchiesta»).

    2.   L’indagine coprirà un periodo dal 1o aprile 2007 al 30 settembre 2007.

    3.   Ai fini della presente decisione, il termine «autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

    Articolo 2

    Specifiche tecniche

    Il campionamento e l’analisi ai fini dell’inchiesta saranno effettuati dall’autorità competente o sotto la sua supervisione, in conformità delle specifiche tecniche previste all’allegato I.

    Articolo 3

    Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

    1.   L’autorità competente raccoglie e valuta i risultati della rilevazione ottenuti a norma dell’articolo 2 della presente decisione e riferisce tutti i dati indispensabili unitamente alla propria valutazione alla Commissione.

    La Commissione fornisce tali risultati, insieme ai dati nazionali aggregati e alle valutazioni effettuate dagli Stati membri, all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina.

    2.   I dati nazionali aggregati e i risultati di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili al pubblico nella salvaguardia della riservatezza.

    Articolo 4

    Contributo finanziario comunitario

    1.   Un contributo finanziario della Comunità sarà concesso alla Bulgaria e alla Romania per le spese di analisi di laboratorio sostenute da questi Stati membri, ad esempio per la rilevazione batteriologica della Salmonella spp., e per la sierotipizzazione degli isolati pertinenti e della sierologia.

    2.   Il contributo finanziario massimo della Comunità sarà di:

    a)

    20 EUR per analisi di rilevazione batteriologica della Salmonella spp.;

    b)

    30 EUR per analisi di sierotipizzazione di isolati pertinenti.

    Il contributo finanziario della Comunità non supera tuttavia gli importi stabiliti nell’allegato II.

    Articolo 5

    Condizioni di assegnazione di un contributo finanziario della Comunità

    1.   Il contributo finanziario di cui all’articolo 4 sarà assegnato alla Bulgaria e alla Romania a condizione che l’indagine sia eseguita in conformità delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, comprese le norme sulla concorrenza e sull’assegnazione degli appalti pubblici, e purché siano osservate le seguenti condizioni:

    a)

    entro il 1o aprile 2007 entrano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esecuzione dell’indagine;

    b)

    entro il 31 luglio 2007 viene consegnata una relazione sui primi tre mesi d’indagine; la relazione dovrà contenere tutte le informazioni richieste nell’allegato I;

    c)

    al più tardi entro il 31 ottobre 2007 viene consegnata una relazione definitiva sull’esecuzione tecnica dell’indagine, accompagnata dai documenti giustificativi delle spese sostenute e dai risultati conseguiti durante il periodo dal 1o aprile 2007 al 30 settembre 2007; la documentazione delle spese sostenute deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato III;

    d)

    l’indagine viene eseguita in modo efficace.

    2.   Su richiesta della Bulgaria o della Romania, può essere versato un anticipo del 50 % dell’importo complessivo di cui all’allegato II.

    3.   La mancata osservanza della scadenza di cui al paragrafo 1, lettera c), comporta una graduale riduzione del contributo finanziario assegnato, pari al 25 % dell’importo complessivo, entro il 15 novembre 2007, al 50 % entro il 1o dicembre 2007 e al 100 % entro il 15 dicembre 2007.

    Articolo 6

    Tasso di conversione per le spese

    Per motivi di efficienza amministrativa tutte le spese presentate al fine di ottenere un contributo finanziario della Comunità dovranno essere espresse in euro. In conformità del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agrimonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti (5), il tasso di conversione per la spesa espressa in una valuta diversa dall’euro sarà il tasso più recente stabilito dalla Banca centrale europea prima del primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

    Articolo 7

    Applicazione

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.

    Articolo 8

    Destinatari

    La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

    (3)  GU L 275 del 6.10.2006, pag. 51.

    (4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

    (5)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.


    ALLEGATO I

    Specifiche tecniche di cui all’articolo 2

    1.   Estensione del campionamento

    Un numero minimo di suini rimasti per almeno gli ultimi tre mesi nello Stato membro è sottoposto a campionamento casuale nel modo seguente:

     

    Bulgaria: 192

     

    Romania: 300.

    La Bulgaria e la Romania effettueranno il 10 % in più dei campionamenti, che saranno analizzati nel caso in cui i campioni siano esclusi dall’indagine per varie ragioni.

    I campionamenti saranno stratificati per il macello che partecipa e proporzionalmente alle capacità di ogni macello. Ciascuno di questi Stati membri farà un elenco progressivo dei macelli a seconda delle cifre di produzione relative all’anno precedente. Ciascuno di essi identificherà pertanto gli impianti che hanno trattato almeno l’80 % dei suini da ingrasso macellati.

    Il numero totale di suini e di carcasse da sottoporre a campionamento in ogni macello compreso nelle indagini sarà stimato moltiplicando la dimensione del campione (ad esempio 2 400) per la proporzione di suini da ingrasso trattati l’anno precedente. Ad esempio, se un macello ha trattato il 25 % dei suini da ingrasso macellati nei macelli selezionati (quelli che rappresentano almeno l’80 % dei suini da ingrasso macellati in uno Stato membro), 600 suini saranno sottoposti a campionamento (2 400 × 0,25). Questi saranno suddivisi in modo che 50 suini siano sottoposti a campionamento ogni mese, per 12 mesi. Per un ulteriore esempio si veda la tabella 1.

    Tuttavia, nel caso in cui un macello non sia più in produzione e un nuovo impianto sia stato aperto o se si prevede un cambiamento significativo nella produzione durante le indagini, la produzione stimata sarà modificata di conseguenza.

    Tabella 1

    Ponderazione dei macelli per determinare il numero di suini da ingrasso da sottoporre a campionamento per ogni macello; calcolo di animali sottoposti a campionamento per macello

    N. di identità del macello

    Numero di suini da ingrasso trattati l’anno precedente

    Percentuale di abbattimento totale compresa nell’indagine

    Numero di campioni per macello

    Campioni per mese (/12)

    AXD

    88 000

    17,6

    0,176 × 2 400 = 422,4

    422,4 : 12 = 36

    SVH

    25 000

    5,0

    TPB

    75 000

    15,0

    MLG

    100 000

    20,0

    GHT

    212 000

    42,4

    Totale

    500 000 (1)

    100,0

     

     

    Per ogni macello ogni mese un numero da 1 a 31 sarà selezionato a caso. Se il numero scelto a caso è un giorno di macellazione per quel mese, allora quel giorno è selezionato per il campionamento. In caso contrario un nuovo numero è selezionato a caso. Tale processo è effettuato una volta al mese e ripetuto tante volte per quanti campioni devono essere raccolti nel macello. Ad esempio, nel macello AXD il processo sarà ripetuto almeno 36 volte per selezionare almeno 36 giorni lavorativi a caso. Di conseguenza, è possibile che ci sia più di una carcassa da sottoporre a campionamento nello stesso giorno.

    Poiché il numero di animali macellati in un giorno specifico può variare in modo notevole, la selezione casuale del singolo animale avrà luogo nel macello nella giornata scelta in modo casuale per il campionamento. Il giorno stabilito, il numero totale di animali deve essere noto e il personale del macello deve scegliere a caso una o più carcasse utilizzando il modulo di randomizzazione che è stato fornito e che è basato su un totale massimo che supera il numero massimo possibile di suini da ingrasso macellati in un determinato giorno in un qualunque macello dello Stato membro.

    La tabella di randomizzazione potrebbe essere simile a quella indicata alla tabella 2.

    Tabella 2

    Tabella di randomizzazione

    Macello

    Giorno del mese

    Identità della carcassa (2)

    AXD

    19

    5

    4

    2

    12

    124

    12

    2

    8

    59

    I seguenti animali saranno esclusi dallo studio di riferimento:

    animali dal peso vivo inferiore a 50 kg o superiore a 170 kg,

    animali sottoposti a macellazione d’urgenza,

    carcasse non idonee.

    2.   Campionamenti

    2.1.   Campionamento in generale

    Deve essere raccolto l’aggregato di linfonodi ileocaecali o almeno cinque singoli linfonodi ileocaecali di tutti i suini selezionati. Se è possibile devono essere raccolti 25 grammi di linfonodi senza grasso o tessuti connettivi.

    I macelli devono conservare i dati riguardanti il giorno e l’ora del campionamento per ciascun campione e l’ora e il giorno e il nome dello spedizioniere che si occupa dell’invio dei campioni.

    2.2.   Dettagli relativi al campionamento dei linfonodi ileocaecali

    Il mesentere tra l’intestino ceco e la parte dell’ileo che è più vicina al ceco deve essere strappato e i linfonodi ileocaecali presentati alla superficie della zona strappata. Utilizzando guanti di gomma e non un coltello, i linfonodi vanno «accolti» tra il mesentere aperto, nel caso in cui si raccolgano i linfonodi individuali. I linfonodi o gli aggregati saranno posti in un sacchetto di plastica che deve indicare la data, l’ora, l’identificazione del macello e il numero di identificazione del campione.

    3.   Trasporto

    I campioni vanno inviati entro 36 ore per posta celere o per corriere e devono arrivare al laboratorio non più tardi di 72 ore dopo il campionamento. I campioni che arrivano dopo 72 ore dal campionamento vanno eliminati a meno che l’analisi abbia inizio entro 96 ore dal campionamento e la catena del freddo non sia interrotta.

    4.   Analisi e sierotipizzazione dei campioni

    L’analisi e la sierotipizzazione si effettuano nel laboratorio nazionale di riferimento (LNR). Tuttavia, qualora il laboratorio nazionale di riferimento non sia in grado di compiere tutte le analisi o non esegua esso stesso abitualmente le analisi, le autorità competenti possono chiedere a un numero limitato di altri laboratori che partecipano ai controlli ufficiali della salmonella di effettuare le analisi.

    Tali laboratori devono avere una comprovata esperienza nell’uso del metodo di rilevazione necessario, devono applicare un sistema di garanzia della qualità conforme allo standard ISO 17025 e sottoporsi alla supervisione del laboratorio nazionale di riferimento.

    Presso il laboratorio i campioni vanno tenuti refrigerati fino al test batteriologico, che va effettuato entro 24 ore dal ricevimento dei campioni, in modo tale che le analisi inizino non più tardi di 96 ore dopo che il campione è stato prelevato.

    4.1.   Preparazione del campione

    I linfonodi devono essere disinfettati in superficie prima dell’analisi mediante alcool puro e vanno fatti asciugare all’aria.

    Tutti i linfonodi devono essere chiusi in un sacchetto di plastica che sarà colpito con un martello o uno strumento simile per poterli schiacciare.

    I linfonodi omogeneizzati saranno pesati e posti in un contenitore sterile con una soluzione acquosa di peptone preriscaldata (BPW) diluita 1:10. I contenitori vanno tenuti in incubazione per un totale di (18 ± 2) ore a (37 ± 1) °C.

    4.2.   Metodo di rilevazione

    Per la rilevazione si usa il metodo raccomandato dal Laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per la salmonella di Bilthoven, nei Paesi Bassi.

    Tale metodo è descritto nell’attuale versione del progetto di allegato D alla norma ISO 6579:2002: «Rilevazione della Salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». In questo metodo, il mezzo semisolido modificato Rappaport-Vassiladis (MSRV) è utilizzato come terreno di arricchimento selettivo unico.

    4.3.   Classificazione in base al sierotipo

    Tutti gli isolati positivi alla Salmonella spp. devono essere sottoposti a tipizzazione secondo il sistema Kaufmann-White.

    Per la garanzia della qualità, 16 ceppi tipizzabili e 16 isolati non tipizzabili devono essere inviati al CRL. In caso di quantità minore, tutti gli isolati vanno inviati al CRL.

    4.4.   Tipizzazione dei fagi

    Nel caso in cui siano tipizzati (opzionale) ceppi isolati di Salmonella serovar Tiphimurium e Salmonella serovar Enteritidis, vanno usati i metodi descritti dal centro di riferimento dell’OMS per la tipizzazione dei fagi di salmonella dell’Agenzia per la tutela della salute (HPA), di Colindale, Regno Unito.

    4.5.   Test di suscettibilità agli antimicrobici

    In caso di test di suscettibilità agli antimicrobici (opzionale), deve essere utilizzato un metodo di prova convalidato e controllato, come quelli raccomandati dal National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, dal 1o gennaio 2005: «Clinical and Laboratory Standards Institute» — CLSI).

    Sia la prova di diffusione su agar che il metodo di diluizione sono accettabili. I risultati saranno riportati sia in quanto dati quantitativi (concentrazione minima inibente per metodi di diluizione e diametro della zona di inibizione per le prove di diffusione) che come dati qualitativi (proporzione di isolati resistenti).

    I dati qualitativi sono basati sull’interpretazione secondo i valori di demarcazione epidemiologica presentati dall’EUCAST (comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica) al seguente indirizzo: http://www.eucast.org

    Gli isolati saranno sottoposti ai test di suscettibilità per le sostanze antimicrobiche elencate qui di seguito:

    ampicillina o amoxicillina,

    tetraciclina,

    cloramfenicolo,

    florfenicolo,

    acido nalixidico,

    ciprofloxacina (di preferenza) o enrofloxacina,

    sulfonammide (di preferenza sulfametoxazolo),

    sulfonammide/trimetoprim oppure trimetoprim,

    gentamicina,

    streptomicina,

    kanamicina (di preferenza) o neomicina,

    cefalosporina di 3a generazione (di preferenza cefotaxima),

    colistina (facoltativo).

    Si raccomanda ai due Stati membri di organizzare la formazione per le parti interessate prima dell’inizio dello studio.

    5.   Relazioni e conservazione dei campioni

    Le relazioni degli esami batteriologici di tutti i campioni esaminati vanno conservate in un formato simile o comparabile a quello dato come esempio nella tabella 3.

    Tutti gli isolati vanno conservati nei laboratori nazionali di riferimento dei due Stati membri a condizione di poter assicurare l’integrità dei ceppi per un minimo di cinque anni.

    Tutti i campioni di succo di carne per l’esame sierologico vanno conservati congelati per due anni.

    Tabella 3

    Esempio dei dati relativi a tutti i campioni esaminati

    Campione

    Ricevuta

    Analisi

    ID e tipo di campione

    ID macello

    Nome

    Data

    Ora

    Nome

    Data

    Ora

    Positivo o negativo

    Serovar

    Fagotipo

    Antibiogramma

    Numero d’identità conservazione

    1 S

    EU012

    PW

    3-10-06

    12:00

    AB

    3-10

    14:00

    Neg

     

     

     

     

    2 L

    EU023

    PW

    4-10

    12:30

    AB

    4-10

    14:00

    Pos

    Typh

    DT104

    ASTSu

    (IDnr)

    3 L

    EU083

    PW

    8-10

    16:30

    AB

    9-10

    9:00

    Pos

    Agona

    n.a.

    ASTE

    (IDnr)

    Ecc.

    6.   Comunicazione dei dati dalla Bulgaria e dalla Romania

    L’autorità competente responsabile della stesura della relazione nazionale annuale sulla rilevazione della salmonella negli animali di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/99/CE della Commissione raccoglie e valuta i risultati della rilevazione e riferisce i risultati alla Commissione.

    Le relazioni devono contenere le seguenti informazioni minime.

    6.1.   Descrizione generale dell’attuazione del programma di inchiesta

    Descrizione della popolazione studiata stratificata in base alla capacità dei macelli.

    Descrizione della procedura di randomizzazione, compreso il sistema di notifica.

    Dimensione del campione calcolata.

    Particolari sulle autorità e i laboratori partecipanti alla raccolta dei campioni, ai test e alla tipizzazione.

    Risultati globali dello studio (campioni analizzati per esame batteriologico e sierologico, numero di positivi, serovar, fagotipi e test di resistenza antibiotica).

    6.2.   Dati completi su ogni animale esaminato e risultati dei test corrispondenti

    Gli Stati membri presenteranno i risultati dell’inchiesta sotto forma di dati grezzi utilizzando un dizionario di dati e moduli di raccolta dei dati forniti dalla Commissione.

    Tali dizionari e moduli saranno elaborati dalla Commissione e comprenderanno almeno le seguenti informazioni:

    riferimento del macello,

    capacità del macello,

    data e luogo del campionamento,

    riferimento dei campioni (ad esempio numero),

    tipo di campione: linfonodi,

    data di consegna al laboratorio.

    Gli Stati membri raccoglieranno le seguenti informazioni per ciascun campione inviato al laboratorio:

    identità del laboratorio (nel caso in cui vengano utilizzati vari laboratori),

    mezzo di trasporto utilizzato per i campioni,

    data di ricevimento da parte del laboratorio,

    nei test dei linfonodi, peso del campione,

    risultato del campione individuale esaminato: «negativo» o nel caso in cui sia positivo per la Salmonella spp., anche i risultati della sierotipizzazione («salmonella serovar» oppure «non tipizzabile»),

    risultati per gli isolati sottoposti al test di suscettibilità antimicrobica e/o risultati della tipizzazione dei fagi.


    (1)  Questa cifra deve rappresentare almeno l’80 % dei suini da ingrasso macellati in uno Stato membro.

    (2)  La quinta carcassa a elaborare il diciannovesimo giorno di tale mese dovrebbe essere sottoposta a campionamento per l’indagine.


    ALLEGATO II

    Contributo finanziario massimo della Comunità per la Bulgaria e la Romania

    (EUR)

    Stato membro

    Importo

    Bulgaria

    4 992

    Romania

    7 800


    ALLEGATO III

    Relazione finanziaria certificata relativa all’esecuzione di uno studio di riferimento sulla prevalenza di Salmonella spp. nelle popolazioni di suini da ingrasso

    Periodo di riferimento: dal 1o aprile 2007 al 30 settembre 2007

    Dichiarazione relativa alle spese sostenute per l’indagine e rimborsabili attraverso il contributo finanziario comunitario

    Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa al contributo finanziario comunitario: …

    Spese sostenute relative a funzioni presso/da

    Numero di test

    Spese totali per le analisi sostenute nel periodo di riferimento

    (in valuta nazionale)

    Rilevazione batteriologica della Salmonella spp.

     

     

    Sierotipizzazione degli isolati della salmonella

     

     

    Dichiarazione del beneficiario

    Si dichiara che:

    le spese di cui sopra sono reali, sono state sostenute per l’espletamento dei compiti previsti dalla decisione 2007/219/CE della Commissione e sono risultate indispensabili ai fini di un’efficace attuazione di tali compiti,

    tutti i relativi documenti giustificativi sono disponibili per eventuali controlli.

    Data: …

    Responsabile finanziario: …

    Firma: …


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