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Document 32007D0017

    Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006 , che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 90/539/CEE [notificata con il numero C(2006) 6842] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 7 del 12.1.2007, p. 33–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 219M del 24.8.2007, p. 19–21 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/17(1)/oj

    12.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 7/33


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2006

    che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 90/539/CEE

    [notificata con il numero C(2006) 6842]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/17/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

    visto l’Atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

    vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l'articolo 3, paragrafi 2 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 90/539/CEE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. In base a tale direttiva, i piani degli Stati membri di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova devono essere approvati dalla Commissione.

    (2)

    La decisione 2004/835/CE, del 3 dicembre 2004, che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (2), ha approvato questi piani per gli attuali Stati membri, ad eccezione del Lussemburgo. L'allegato della decisione contiene l'elenco degli Stati membri i cui piani sono stati approvati.

    (3)

    L'adesione della Bulgaria e della Romania alla Comunità è prevista per il 1o gennaio 2007. Di conseguenza, questi paesi hanno presentato i loro piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova perché siano approvati dalla Commissione.

    (4)

    I piani presentati dalla Bulgaria e dalla Romania, modificati secondo i suggerimenti formulati durante la loro valutazione, soddisfano i criteri stabiliti nella direttiva 90/539/CEE e consentono, se applicati in modo efficace, il raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva e vanno pertanto approvati.

    (5)

    Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare la decisione 2004/835/CE e sostituirla con la presente decisione.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il piano presentato alla Commissione il 9 ottobre 2006 dalla Bulgaria per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova è approvato.

    Articolo 2

    Il piano presentato alla Commissione il 5 ottobre 2006 dalla Romania per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova è approvato.

    Articolo 3

    L'allegato contiene l'elenco degli Stati membri i cui piani per il riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova di cova sono approvati.

    Articolo 4

    La decisione 2004/835/CE è abrogata.

    Articolo 5

    La presente decisione è applicabile solo se entrerà in vigore, e alla data in cui entrerà in vigore, il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 360 del 7.12.2004, pag. 28.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Elenco degli Stati membri di cui all'articolo 3

    Codice

    Stato membro

    AT

    Austria

    BE

    Belgio

    BG

    Bulgaria

    CY

    Cipro

    CZ

    Repubblica ceca

    DE

    Germania

    DK

    Danimarca

    EE

    Estonia

    EL

    Grecia

    ES

    Spagna

    FI

    Finlandia

    FR

    Francia

    HU

    Ungheria

    IE

    Irlanda

    IT

    Italia

    LV

    Lettonia

    LT

    Lituania

    MT

    Malta

    NL

    Paesi Bassi

    PL

    Polonia

    PT

    Portogallo

    RO

    Romania

    SE

    Svezia

    SI

    Slovenia

    SK

    Slovacchia

    UK

    Regno Unito»


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