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Document 32006R2027

    Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

    GU L 414 del 30.12.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 200M del 1.8.2007, p. 704–705 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2027/oj

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    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 414/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 2027/2006 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2006

    relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Comunità e la Repubblica del Capo Verde hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Capo Verde.

    (2)

    È opportuno approvare il suddetto accordo.

    (3)

    Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.

    Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

    Articolo 2

    Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

    Categoria di pesca

    Tipo di nave

    Stato membro

    Licenze o contingente

    Pesca del tonno

    Pescherecci con palangari di superficie

    Spagna

    41

    Portogallo

    7

    Pesca del tonno

    Tonniere congelatrici con reti a circuizione

    Spagna

    12

    Francia

    13

    Pesca del tonno

    Tonniere con lenze e canne

    Spagna

    7

    Francia

    4

    Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

    Articolo 3

    Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca capoverdiana secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (2).

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. KORKEAOJA


    (1)  Parere espresso il 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

    (3)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 414/3


    ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA

    tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la «Comunità»,

    da una parte,

    La Repubblica del Capo Verde, di seguito denominata «Capo Verde»,

    dall'altra,

    di seguito denominate «le parti»,

    CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e il Capo Verde, in particolare nell’ambito della convenzione di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

    CONSIDERANDO il desiderio delle parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle proprie risorse alieutiche attraverso la cooperazione,

    TENUTO CONTO delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

    RICONOSCENDO che il Capo Verde esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

    DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, di seguito denominata ICCAT,

    CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

    DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile volta a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

    CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

    DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo del Capo Verde e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

    DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nelle acque del Capo Verde e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali acque,

    RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

    la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nel Capo Verde;

    le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alle acque del Capo Verde;

    la cooperazione per quanto riguarda le modalità di controllo della pesca nelle acque del Capo Verde, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

    associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini dell’applicazione del presente accordo si intende per:

    a)

    «autorità del Capo Verde»: il governo del Capo Verde;

    b)

    «autorità della Comunità»: la Commissione europea;

    c)

    «acque del Capo Verde»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Capo Verde in materia di pesca;

    d)

    «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;

    e)

    «nave comunitaria»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

    f)

    «società mista»: una società commerciale costituita nel Capo Verde da armatori o da imprese nazionali delle parti per praticare la pesca o attività correlate;

    g)

    «commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e del Capo Verde, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo;

    h)

    «trasbordo»: il trasferimento, in mare o in porto, della totalità o di parte delle catture detenute a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

    i)

    «armatore»: la persona giuridicamente responsabile del peschereccio, che lo dirige e lo controlla;

    j)

    «marinai ACP»: qualsiasi marinaio che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou. I marinai capoverdiani sono, in questo senso, marinai ACP.

    Articolo 3

    Principi e obiettivi per l’attuazione del presente accordo

    1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, basata sui principi definiti dal codice di condotta per una pesca responsabile (CCPR) della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

    2.   Le parti cooperano al fine di monitorare i risultati dell’attuazione della politica settoriale della pesca adottata dal governo del Capo Verde e svolgono un dialogo politico sulle riforme necessarie. Esse si consultano al fine di adottare eventuali misure in questo settore.

    3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base delle disposizioni del presente accordo. I risultati delle valutazioni saranno analizzati dalla commissione mista di cui all’articolo 9.

    4.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale, tenendo conto dello stato delle risorse alieutiche.

    5.   L’ingaggio di marinai capoverdiani e/o ACP a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

    Articolo 4

    Cooperazione in campo scientifico

    1.   Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e il Capo Verde si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana.

    2.   Le due parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 o, se del caso, di una riunione scientifica. Il Capo Verde può adottare, di concerto con la Comunità, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

    3.   Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

    Articolo 5

    Accesso delle navi comunitariealle zone di pesca del Capo Verde

    1.   Il Capo Verde si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

    2.   Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore nel Capo Verde. Le autorità capoverdiane notificano alla Comunità qualsiasi modifica della suddetta legislazione e qualsiasi altra disposizione atta ad incidere sulla legislazione della pesca.

    3.   Il Capo Verde è responsabile dell’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità del Capo Verde preposte al controllo della pesca.

    4.   La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l’esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione del Capo Verde.

    Articolo 6

    Licenze

    1.   Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca del Capo Verde solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo.

    2.   La procedura per il rilascio di una licenza di pesca per una nave, le tasse applicabili e le relative modalità di pagamento sono specificate nell’allegato al protocollo.

    Articolo 7

    Contropartita finanziaria

    1.   La Comunità concede al Capo Verde una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

    a)

    l’accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca del Capo Verde e

    b)

    il sostegno finanziario della Comunità per la promozione di una pesca responsabile e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque del Capo Verde.

    2.   La componente della contropartita finanziaria di cui al precedente paragrafo è stabilita e gestita, di comune accordo e in conformità delle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi identificati dalle due parti, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca nel Capo Verde sulla base di un programma annuale e pluriennale di attuazione.

    3.   La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata annualmente secondo le modalità previste dal protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita per i motivi di seguito elencati:

    a)

    eventi straordinari, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio della pesca nelle acque del Capo Verde;

    b)

    una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

    c)

    un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

    d)

    la revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l’attuazione della politica settoriale della pesca nel Capo Verde, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

    e)

    la denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 12;

    f)

    la sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13.

    Articolo 8

    Promozione della cooperazionetra gli operatori economici e nella società civile

    1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.

    2.   Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

    3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

    4.   Le parti si impegnano ad attuare un piano d’azione con la partecipazione di operatori capoverdiani e comunitari al fine di dare impulso agli sbarchi locali di navi comunitarie.

    5.   Le parti incoraggiano, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune nel rigoroso rispetto della legislazione vigente nel Capo Verde e nella Comunità.

    Articolo 9

    Commissione mista

    1.   È istituita una commissione mista incaricata di verificare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

    a)

    controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all’articolo 7, paragrafo 2, e la valutazione della sua attuazione;

    b)

    coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

    c)

    funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

    d)

    riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

    e)

    svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

    2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente nel Capo Verde e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

    Articolo 10

    Zona geografica di applicazione

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio del Capo Verde.

    Articolo 11

    Durata

    Il presente accordo si applica per un periodo di cinque anni decorrente dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell’articolo 12.

    Articolo 12

    Denuncia

    1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di eventi straordinari, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

    2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte l’intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

    3.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

    4.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

    Articolo 13

    Sospensione

    1.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

    2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

    Articolo 14

    Protocollo e allegato

    Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.

    Articolo 15

    Disposizioni applicabili del diritto nazionale

    Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque capoverdiane sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Capo Verde, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

    Articolo 16

    Abrogazione

    Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, entrato in vigore il 24 luglio 1990.

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    Il presente accordo, redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.


    PROTOCOLLO

    che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde per il periodo dal 1o settembre 2006 al 31 agosto 2011

    Articolo 1

    Periodo di applicazione e possibilità di pesca

    1.   Per un periodo di cinque anni decorrente dal 1o settembre 2006, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

    specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982):

    tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 unità,

    tonniere con lenze e canne: 11 unità,

    pescherecci con palangari di superficie: 48 unità.

    2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

    3.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca capoverdiana soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

    Articolo 2

    Contropartita finanziaria — modalità di pagamento

    1.   La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo per il periodo di cui all’articolo 1 comprende, da un lato, un importo annuo di 325 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 000 t/anno, e dall’altro un importo specifico di 60 000 EUR all’anno, destinato al sostegno e all’attuazione di iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca capoverdiana. Detto importo specifico forma parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.

    2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.

    3.   La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 385 000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

    4.   Se le catture complessivamente effettuate dalle navi comunitarie nelle acque capoverdiane superano le 5 000 tonnellate annue, l’importo di 325 000 EUR della contropartita finanziaria sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 1 (650 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

    5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 novembre 2006 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2007, 2008, 2009 e 2010 per gli anni successivi.

    6.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, l’assegnazione della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Capo Verde.

    7.   La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del tesoro pubblico aperto presso un’istituzione finanziaria designata dalle autorità del Capo Verde.

    Articolo 3

    Cooperazione per una pesca responsabile — riunione scientifica

    1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, basata sui principi del codice di condotta per una pesca responsabile (CCPR) della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

    2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità del Capo Verde si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana.

    3.   Conformemente all’articolo 4 dell’accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, eventualmente a seguito di una riunione scientifica. Il Capo Verde può adottare, di concerto con la Comunità, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

    Articolo 4

    Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

    1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica prevista all’articolo 3, paragrafo 3, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Capo Verde. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio dei quantitativi corrispondenti all’importo annuo complessivo riveduto, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

    2.   Nel caso in cui le parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

    3.   Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

    Articolo 5

    Nuove possibilità di pesca

    1.   Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, le parti si consultano prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità del Capo Verde. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

    2.   Le parti dovrebbero incoraggiare la pesca sperimentale, soprattutto in relazione alle specie di acque profonde presenti nelle acque del Capo Verde. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri pertinenti.

    Le parti praticano la pesca sperimentale nel rispetto dei parametri da esse concordati, se del caso mediante un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per l’esercizio della pesca sperimentale dovrebbero essere concesse per un periodo massimo di sei mesi.

    Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, il governo del Capo Verde può concedere alla flotta comunitaria possibilità di pesca di nuove specie per il restante periodo d’applicazione del protocollo vigente. In questo caso sarà aumentata la contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo attuale.

    Articolo 6

    Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria per causa di forza maggiore

    1.   Qualora circostanze straordinarie, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Capo Verde, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, previa consultazione delle parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse e a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

    2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

    3.   La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell’Articolo 6 dell’accordo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

    Articolo 7

    Promozione di una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde

    1.   Una quota pari all’ottanta per cento (80 %) della contropartita finanziaria totale fissata all’articolo 2 è destinata ogni anno allo sviluppo e all’attuazione di iniziative volte a promuovere una pesca responsabile e sostenibile nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo del Capo Verde.

    Tale dotazione è gestita dal Capo Verde in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

    2.   Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e il Capo Verde concordano, nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

    a)

    gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e i relativi importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007;

    b)

    gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Capo Verde nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;

    c)

    i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

    3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007 deve essere approvata dalle due parti nell’ambito della commissione mista.

    4.   Il Capo Verde decide ogni anno in merito all’assegnazione della quota della contropartita finanziaria prevista al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo il Capo Verde notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1o maggio dell’anno precedente.

    5.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere un adeguamento della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo al fine di adattare ai suddetti risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

    Articolo 8

    Controversie — sospensione dell’applicazione del protocollo

    1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo deve formare oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

    2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

    3.   Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

    4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

    Articolo 9

    Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

    Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:

    a)

    le autorità competenti del Capo Verde notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento della notifica;

    b)

    in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti del Capo Verde possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

    c)

    l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

    Articolo 10

    Disposizioni applicabili del diritto nazionale

    Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque del Capo Verde nell’ambito del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Capo Verde, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

    Articolo 11

    Clausola di revisione

    Le parti possono rivedere le disposizioni del protocollo, dell’allegato e delle relative appendici e, se del caso, modificarle a metà percorso.

    Articolo 12

    Abrogazione

    L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    1.   Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    2.   Essi si applicano a decorrere dal 1o settembre 2006.

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