21.12.2006
|
IT
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
|
L 365/1
|
REGOLAMENTO (CE) N. 1909/2006 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2006
che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»),
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO
(1)
|
Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1015/94 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (di seguito «STC») originari del Giappone.
|
(2)
|
Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000 (3), ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1015/94 (e successive modifiche) in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
|
(3)
|
All’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2042/2000, il Consiglio ha esplicitamente escluso dall’applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell’allegato di tale regolamento (di seguito «l’allegato»), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere.
|
(4)
|
La Commissione, con avviso del 29 settembre 2005 (4), ha avviato una procedura di riesame, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, del regolamento (CE) n. 2042/2000 che ha imposto le vigenti misure anti-dumping alle importazioni di STC originari del Giappone.
|
(5)
|
La Commissione, con avviso del 18 maggio 2006, ha avviato una procedura anti-dumping relativa alle importazioni di certi sistemi di telecamere originari del Giappone ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base. Considerando che la descrizione del prodotto di tale procedimento comprende i prodotti oggetto delle misure di cui al regolamento (CE) n. 2042/2000, la Commissione ha inoltre avviato, con l’avviso del 18 maggio 2006, un riesame, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, delle misure esistenti.
|
B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI
1. Procedura
(6)
|
Un produttore esportatore giapponese, Hitachi Denshi (Europa) GmbH (di seguito «Hitachi») ha comunicato alla Commissione l’intenzione di introdurre sul mercato comunitario un nuovo modello di sistemi di telecamere professionali e ha chiesto che questo nuovo modello di sistemi di telecamere professionali sia aggiunto all’allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 e quindi escluso dall’applicazione dei dazi antidumping.
|
(7)
|
La Commissione ha informato l’industria comunitaria della richiesta summenzionata e ha avviato un’inchiesta unicamente al fine di determinare se il prodotto in esame rientrasse nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se il dispositivo del regolamento (CE) n. 2042/2000 dovesse essere modificato di conseguenza.
|
2. Modello oggetto dell’inchiesta
(8)
|
La domanda di esenzione pervenuta riguarda il seguente modello di sistemi di telecamere professionali, corredato dalle relative informazioni tecniche:
Hitachi
Tale modello è stato presentato quale modello successore del corpo camera V-35 già oggetto di esenzione.
|
3. Risultanze
(9)
|
Il corpo camera V-35W rientra nella descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio. Tuttavia, come il modello che l’ha preceduto, esso viene essenzialmente utilizzato a fini professionali e non è venduto sul mercato comunitario con il sistema o adattatore triax corrispondente.
|
(10)
|
Si è pertanto concluso che esso costituisce un sistema di telecamera professionale che rientra nella definizione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio. Di conseguenza esso deve essere escluso dall’applicazione delle misure antidumping in vigore ed aggiunto all’allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio.
|
(11)
|
Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, il nuovo modello deve essere esentato dal dazio antidumping a partire dalla data in cui i servizi della Commissione ricevono la relativa domanda di esenzione. Pertanto, tutte le importazioni della seguente telecamera avvenute a partire dall’11 aprile 2006 devono essere esentate dal dazio:
Hitachi
|
4. Comunicazioni alle parti interessate e conclusioni
(12)
|
La Commissione ha comunicato le risultanze all’industria comunitaria e al produttore esportatore di STC, offrendo loro l’opportunità di presentare le loro osservazioni. Nessuna parte ha mosso obiezioni alle risultanze della Commissione.
|
(13)
|
Considerato quanto sopra si propone di modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000,
|
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica alle importazioni del seguente modello fabbricato ed esportato nella Comunità dal seguente produttore esportatore:
Hitachi dall’11 aprile 2006
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-E. ENESTAM
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1754/2004 (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 1).
(3) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 913/2006 (GU L 169 del 22.6.2006, pag. 1).
(4) GU C 239 del 29.9.2005, pag. 9.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure
Nome della società
|
Corpo camera
|
Mirino
|
Unità di controllo
|
Unità operativa di controllo
|
Unità di controllo generale
|
Adattatori
|
Sony
|
|
|
|
|
—
|
|
Ikegami
|
|
|
|
|
—
|
|
Hitachi
|
|
|
|
—
|
—
|
|
Matsushita
|
|
|
|
—
|
—
|
|
JVC
|
|
|
|
—
|
—
|
|
Olympus
|
|
|
|
|
|
|
Camera OTV-SX
|
(1) Detta anche unità «set up» principale (MSU) o pannello di controllo principale (MCP).
(2) Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non sia in vendita sul mercato CE.»