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Document 32006R1688

Regolamento (CE) n. 1688/2006 della Commissione, del 15 novembre 2006 , recante deroga al regolamento (CE) n. 2375/2002 per quanto riguarda alcuni titoli di importazione rilasciati per il lotto n. 4 del sottocontingente III, nell'ambito dei contingenti tariffari per l'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

GU L 316 del 16.11.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1688/oj

16.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1688/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2006

recante deroga al regolamento (CE) n. 2375/2002 per quanto riguarda alcuni titoli di importazione rilasciati per il lotto n. 4 del sottocontingente III, nell'ambito dei contingenti tariffari per l'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi (2), ha istituito tre sottocontingenti per le diverse origini. Il sottocontingente III riguarda i paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e dal Canada. Esso è diviso in quattro lotti trimestrali. Il lotto n. 4 riguarda il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2375/2002, i titoli rilasciati nell'ambito di detto regolamento sono validi per un periodo di 45 giorni a decorrere dal giorno del loro rilascio effettivo.

(3)

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 9, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 2375/2002, il titolo di importazione indica un solo paese d'origine ed è valido solo per i prodotti originari di tale paese.

(4)

A partire dal 1o ottobre 2006 i flussi di importazione nella Comunità di frumento tenero originario dell'Ucraina sono stati perturbati a seguito delle misure di controllo e di limitazione delle esportazioni introdotte da tale paese. Questa situazione potrebbe impedire, almeno in parte, agli operatori di rispettare i loro impegni per i titoli di importazione rilasciati in cui sia indicato come paese d'origine l'Ucraina.

(5)

Per non penalizzare i suddetti operatori e per garantire la corretta utilizzazione del contingente, è opportuno introdurre una certa flessibilità nell'utilizzazione dei titoli rilasciati. A tal fine è necessario, in deroga al regolamento (CE) n. 2375/2002, prorogare la validità dei suddetti titoli fino alla fine del 2006 e autorizzarne l'utilizzazione per l'importazione di frumento tenero originario da paesi terzi diversi dall'Ucraina, ad esclusione degli Stati Uniti e del Canada.

(6)

I titoli di importazione rilasciati a partire dal 1o ottobre 2006 per l'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta (codice NC 1001 90 99), nell'ambito del sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125) di cui all'articolo 3 del precitato regolamento, giungono a scadenza a decorrere dal 16 novembre 2006. Occorre di conseguenza che le modifiche previste dal presente regolamento si applichino quanto prima possibile. È pertanto opportuno che il medesimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2357/2002, la durata di validità dei titoli di importazione rilasciati per l'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta (codice NC 1001 90 99), nell'ambito del sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125) di cui all'articolo 3 del precitato regolamento, entro il 1o ottobre 2006 e il 16 novembre 2006 e recanti nella casella 8 l'indicazione «Ucraina» come paese d'origine, può essere prorogata fino al 31 dicembre 2006, su richiesta dei titolari. A tal fine l'autorità che ha rilasciato il titolo lo annulla e lo sostituisce con un nuovo titolo avente come data limite di validità il 31 dicembre 2006 oppure proroga la validità del titolo iniziale fino al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

In deroga all'articolo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2375/2002, i titoli di importazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento possono essere utilizzati per l'importazione di frumento tenero originario di qualsiasi paese terzo, ad esclusione degli Stati Uniti e del Canada.

Articolo 3

1.   Le dichiarazioni in dogana relative alle importazioni effettuate sulla scorta dei titoli di importazione di cui all'articolo 1 recano nella casella 44 la seguente dicitura:

«Importazione effettuata in applicazione del regolamento (CE) n. 1688/2006 della Commissione»

2.   Entro il 15 febbraio 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le seguenti informazioni:

a)

quantitativi (tonnellate) di prodotti importati sulla scorta dei titoli di importazione di cui all'articolo 1;

b)

numero e data di rilascio del titolo sulla scorta del quale è stata effettuata l'importazione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 971/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 51).


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