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Document 32006R1541

    Regolamento (CE) n. 1541/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006 , che fissa il coefficiente per la determinazione del limite per il ritiro di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006

    GU L 330M del 9.12.2008, p. 404–405 (MT)
    GU L 283 del 14.10.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1541/oj

    14.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 283/22


    REGOLAMENTO (CE) N. 1541/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 13 ottobre 2006

    che fissa il coefficiente per la determinazione del limite per il ritiro di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

    visto il regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Secondo il disposto dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006, per ogni impresa, la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007, prodotta nell’ambito delle quote di cui all’allegato IV del medesimo regolamento e che supera un determinato limite, è considerata ritirata ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006.

    (2)

    Per poter stabilire il limite in questione, occorre fissare entro il 15 ottobre 2006 un coefficiente che si ottiene dividendo il totale delle quote rinunciate nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (3), per il totale delle quote fissate per lo stesso Stato membro nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 493/2006.

    (3)

    Detto coefficiente deve essere fissato sulla base della comunicazione della Commissione del 29 settembre 2006 relativa alla stima delle risorse finanziarie disponibili per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (4), adottata a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (5).

    (4)

    Occorre dunque fissare, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il coefficiente per la determinazione del limite per il ritiro,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il coefficiente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 493/2006 è fissato per ciascuno Stato membro nel modo seguente:

    a)

    Belgio: 0,1945;

    b)

    Spagna: 0,0863;

    c)

    Francia (continente): 0,0074;

    d)

    Irlanda: 1,0000;

    e)

    Italia: 0,4936;

    f)

    Paesi Bassi: 0,0848;

    g)

    Portogallo: 0,4422;

    h)

    Svezia: 0,1156;

    i)

    altri Stati membri: 0,0000.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 769/2006 (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 19).

    (3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

    (4)  GU C 234 del 29.9.2006, pag. 9.

    (5)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32.


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