Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0609

    Regolamento (CE) n. 609/2006 della Commissione, del 19 aprile 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1374/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento slovacco

    GU L 107 del 20.4.2006, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/609/oj

    20.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 107/28


    REGOLAMENTO (CE) N. 609/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 19 aprile 2006

    che modifica il regolamento (CE) n. 1374/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento slovacco

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1374/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 64 016 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo d’intervento slovacco.

    (3)

    La Slovacchia ha informato la Commissione che il proprio organismo d’intervento intende aumentare di 26 366 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Slovacchia.

    (4)

    È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1374/2005.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1374/2005 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    La gara verte su un quantitativo massimo di 90 382 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), gli Stati Uniti d’America e la Svizzera.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

    (3)  GU L 219 del 24.8.2005, pag. 3.

    (4)  Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


    Top