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Document 32006L0009

Direttiva 2006/9/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006 , che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di diquat (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 22 del 26.1.2006, pp. 24–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 28.11.2006, pp. 33–40 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/9/oj

26.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/24


DIRETTIVA 2006/9/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2006

che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di diquat

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i limiti massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché dell’influenza sull’ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell’esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell’impatto sui comparti terrestre, acquatico e atmosferico, nonché dell’impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(2)

I limiti massimi di residui rispecchiano l’uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un’efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(3)

I limiti massimi di residui di antiparassitari devono essere costantemente revisionati. Essi possono essere modificati in funzione di nuovi dati, informazioni ed impieghi.

(4)

I limiti massimi di residui sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica quando gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono impieghi autorizzati, quando gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai dati necessari oppure quando gli impieghi in Paesi terzi, che determinano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario, non sono stati supportati dai dati necessari in oggetto.

(5)

Alla Commissione sono state comunicate informazioni su impieghi nuovi o modificati di diquat oggetto della direttiva 90/642/CEE.

(6)

L’esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenerne i residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (3). È stato calcolato che i limiti massimi di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

(7)

La valutazione delle informazioni disponibili ha dimostrato che la dose acuta di riferimento non è necessaria e non occorre pertanto una valutazione del rischio a breve termine.

(8)

È quindi opportuno fissare nuovi limiti massimi di residui per il diquat.

(9)

La fissazione o la modifica a livello comunitario di limiti massimi di residui provvisori non impedisce agli Stati membri di stabilire limiti massimi di residui provvisori per il diquat in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altri impieghi del diquat. Trascorso questo periodo è opportuno che i limiti massimi di residui provvisori diventino definitivi.

(10)

Pertanto la direttiva 90/642/CE deve essere modificata in conformità.

(11)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 90/642/CEE è così modificato: Nella categoria «4. SEMI OLEAGINOSI», la voce relativa a «Semi di canapa» è inserita tra le voci «Semi di cotone» e «Altri».

Articolo 2

L’allegato II, parte A della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 26 luglio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 luglio 2006.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo dei principali provvedimenti normativi che essi adottano a livello nazionale nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE della Commissione (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 14).

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/72/CE della Commissione (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 63).

(3)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con gli alimenti (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO

Nell’allegato II, parte A della direttiva 90/642/CEE, la colonna relativa al diquat è sostituita dalla seguente:

Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)

Categorie e esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Diquat

«1.

Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

0,05  (*1)  (p)

i)

AGRUMI

 

Pompelmi

 

Limoni

 

Limette

 

Mandarini (comprese clementine e ibridi simili)

 

Arance

 

Pomeli

 

Altri

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con guscio o sgusciate)

 

Mandorle

 

Noci del Brasile

 

Noci di acagiù

 

Castagne e marroni

 

Noci di cocco

 

Nocciole

 

Noci del Queensland

 

Noci di pecàn

 

Pinoli o semi del pino domestico

 

Pistacchi

 

Noci comuni

 

Altre

 

iii)

POMACEE

 

Mele

 

Pere

 

Cotogne

 

Altre

 

iv)

DRUPACEE

 

Albicocche

 

Ciliegie

 

Pesche (comprese pesche noci e altri ibridi)

 

Prugne

 

Altre

 

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

a)

Uve da tavola e uve da vino

 

Uve da tavola

 

Uve da vino

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

 

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

More

 

More di rovo

 

More-lamponi

 

Lamponi

 

Altre

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

Mirtilli neri

 

Mirtilli rossi

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

Uva spina

 

Altre

 

e)

Bacche e frutti di bosco

 

vi)

FRUTTA VARIA

 

Avocadi

 

Banane

 

Datteri

 

Fichi

 

Kiwi

 

Kumquat

 

Litchi

 

Manghi

 

Olive

 

Papaia

 

Frutti della passione

 

Ananassi

 

Melegrane

 

Altre

 

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

0,05  (*1)  (p)

i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

 

Barbabietole

 

Carote

 

Manioca

 

Sedani-rapa

 

Rafano

 

Topinambur

 

Pastinaca

 

Prezzemolo a grossa radice

 

Ravanelli

 

Salsefrica o barba di becco

 

Patate dolci

 

Rutabaga

 

Navoni

 

Igname

 

Altri

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

 

Agli

 

Cipolle

 

Scalogni

 

Cipolline

 

Altri

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

a)

Solanacee

 

Pomodori

 

Peperoni

 

Melanzane

 

Altri

 

b)

Cucurbitacee (buccia commestibile)

 

Cetrioli

 

Cetriolini

 

Zucchine

 

Altri

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

Meloni

 

Zucche

 

Cocomeri

 

Altre

 

d)

Mais dolce

 

iv)

CAVOLI

 

a)

Cavoli a infiorescenza

 

Cavolo broccoli (compreso calabrese)

 

Cavolfiori

 

Altri

 

b)

Cavoli a testa

 

Cavoli di Bruxelles

 

Cavoli cappucci

 

Altri

 

c)

Cavoli a foglia

 

Cavoli cinesi

 

Cavoli ricci

 

Altri

 

d)

Cavoli rapa

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

 

a)

Lattughe e simili

 

Crescione

 

Dolcetta

 

Lattuga

 

Scarola (endivia a foglie larghe)

 

Altri

 

b)

Spinaci e simili

 

Spinaci

 

Bietola da foglia e da costa

 

Altri

 

c)

Crescione acquatico

 

d)

Cicoria Witloof

 

e)

Erbe fresche

 

Cerfoglio

 

Erba cipollina

 

Prezzemolo

 

Foglie di sedano

 

Altre

 

vi)

LEGUMI (freschi)

 

Fagioli (non sgranati)

 

Fagioli (sgranati)

 

Piselli (non sgranati)

 

Piselli (sgranati)

 

Altri

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

 

Asparagi

 

Cardi

 

Sedani

 

Finocchi

 

Carciofi

 

Porri

 

Rabarbaro

 

Altri

 

viii)

FUNGHI

 

a)

Funghi coltivati

 

b)

Funghi selvatici

 

3.

Legumi da granella

0,2  (p)

Fagioli

 

Lenticchie

 

Piselli

 

Altri

 

4.   

Semi oleaginosi

Semi di lino

5  (p)

Semi di arachide

0,1  (*1)  (p)

Semi di papavero

0,1  (*1)  (p)

Semi di sesamo

0,1  (*1)  (p)

Semi di girasole

1  (p)

Semi di colza

2  (p)

Semi di soia

0,2  (p)

Semi di senape

0,5  (p)

Semi di cotone

0,1  (*1)  (p)

Semi di canapa

0,5  (p)

Altri

0,1  (*1)  (p)

5.

Patate

0,05  (*1)  (p)

Patate precoci

 

Patate tardive

 

6.

Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)

0,1  (*1)  (p)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata

0,1  (*1)  (p)


(*1)  indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p)  indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE.»


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