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Document 32006D0906

2006/906/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2006 , che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

GU L 346 del 9.12.2006, p. 26–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 335M del 13.12.2008, p. 543–545 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/906/oj

9.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2006

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

(2006/906/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (di seguito «la convenzione») è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 2000/421/CE (1) e prorogata con le decisioni del comitato per l'aiuto alimentare del giugno 2002, del giugno 2003 e del giugno 2005, per restare in vigore fino al 30 giugno 2007.

(2)

Un'ulteriore proroga di un anno di tale convenzione è nell'interesse sia della Comunità sia degli Stati membri. Conformemente all'articolo XXV, lettera b), della convenzione, la proroga è subordinata al fatto che resti in vigore, per lo stesso periodo, la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. La Commissione, che rappresenta la Comunità in sede di comitato per l'aiuto alimentare, dovrebbe pertanto essere autorizzata da una decisione del Consiglio a votare a favore di tale proroga,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità europea nel comitato per l'aiuto alimentare consisterà nel votare a favore della proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un periodo di un anno, a condizione che resti in vigore per lo stesso periodo la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

La Commissione è autorizzata ad esprimere la presente posizione in sede di comitato per l'aiuto alimentare.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. HYSSÄLÄ


(1)  GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.


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