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Document 32006D0906
2006/906/EC: Council Decision of 30 November 2006 establishing the position to be adopted on behalf of the Community within the Food Aid Committee as regards the extension of the Food Aid Convention 1999
2006/906/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2006 , che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999
2006/906/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2006 , che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999
GU L 346 del 9.12.2006, p. 26–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 335M del 13.12.2008, p. 543–545
(MT)
In force
9.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/26 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2006
che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999
(2006/906/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (di seguito «la convenzione») è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 2000/421/CE (1) e prorogata con le decisioni del comitato per l'aiuto alimentare del giugno 2002, del giugno 2003 e del giugno 2005, per restare in vigore fino al 30 giugno 2007. |
(2) |
Un'ulteriore proroga di un anno di tale convenzione è nell'interesse sia della Comunità sia degli Stati membri. Conformemente all'articolo XXV, lettera b), della convenzione, la proroga è subordinata al fatto che resti in vigore, per lo stesso periodo, la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. La Commissione, che rappresenta la Comunità in sede di comitato per l'aiuto alimentare, dovrebbe pertanto essere autorizzata da una decisione del Consiglio a votare a favore di tale proroga, |
DECIDE:
Articolo unico
La posizione della Comunità europea nel comitato per l'aiuto alimentare consisterà nel votare a favore della proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un periodo di un anno, a condizione che resti in vigore per lo stesso periodo la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.
La Commissione è autorizzata ad esprimere la presente posizione in sede di comitato per l'aiuto alimentare.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2006.
Per il Consiglio
La presidente
L. HYSSÄLÄ
(1) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.