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Document 32006D0802

    2006/802/CE: Decisione della Commissione, del 23 novembre 2006 , recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania [notificata con il numero C(2006) 5426] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 142M del 5.6.2007, p. 627–630 (MT)
    GU L 329 del 25.11.2006, p. 34–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/802/oj

    25.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 329/34


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 novembre 2006

    recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania

    [notificata con il numero C(2006) 5426]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/802/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

    visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

    vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 20, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2001/89/CE stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina classica. Tali misure comprendono l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione, in seguito alla conferma di un caso primario di peste suina classica nei suini selvatici, un programma delle misure adottate ai fini dell’eradicazione di tale malattia. Tali misure comprendono anche la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende.

    (2)

    Nel 2006 è stata rilevata la presenza della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici e di suini nelle aziende in Romania.

    (3)

    Tenuto conto dell’adesione della Romania, le misure relative alla situazione della peste suina classica in tale paese dovrebbero essere fissate a livello comunitario.

    (4)

    La Romania ha attuato un programma di ricerche e controllo sulla peste suina classica in tutto il territorio. Il programma è in corso di realizzazione.

    (5)

    La Romania ha anche presentato alla Commissione per approvazione il 27 settembre 2006 un piano per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e un piano per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in tutto il territorio della Romania.

    (6)

    Inoltre, la Romania ha presentato alla Commissione il 27 settembre 2006 un piano per la vaccinazione di emergenza dei suini nelle grandi aziende con un vaccino marcatore ed un piano per la vaccinazione di emergenza dei suini nelle aziende più piccole con un vaccino convenzionale vivo attenuato.

    (7)

    I piani presentati dalla Romania sono stati esaminati dalla Commissione e giudicati conformi alle disposizioni della direttiva 2001/89/CE.

    (8)

    Nell’interesse della salute degli animali, la Romania deve assicurare l’effettiva attuazione di tali misure, creando in particolare centri di controllo della malattia a livello nazionale e locale pienamente operativi, come indicato nei piani presentati il 27 settembre 2006.

    (9)

    Vista la presenza endemica nel territorio della Romania della peste suina classica, la Commissione ha adottato la decisione 2006/779/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, recante misure transitorie di controllo sanitario degli animali per la peste suina classica in Romania (2), applicata a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

    (10)

    Le misure previste dalla decisione 2006/779/CE proibiscono tra l’altro l’invio di carni suine, di prodotti a base di carni suine e di prodotti e preparazioni contenenti carni suine dalla Romania agli altri Stati membri. Di conseguenza, tali carni e tali prodotti devono essere provvisti di marchi speciali. Occorre quindi che le carni fresche prodotte da suini vaccinati durante la campagna di vaccinazione di emergenza in conformità della presente decisione siano provviste dello stesso marchio e siano fissate norme per la commercializzazione di tali carni.

    (11)

    Nella prospettiva dell’adesione della Romania, le misure di cui alla presente decisione vanno approvate come misure transitorie applicabili a decorrere dalla data di adesione e per un periodo di nove mesi.

    (12)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Piano di eradicazione della peste suina classica in popolazioni di suini selvatici

    Il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 27 settembre 2006 per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici, nella zona indicata al punto 1 dell’allegato, è approvato.

    Articolo 2

    Piano per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica

    Il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 27 settembre 2006 per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici, nella zona indicata al punto 2 dell’allegato, è approvato.

    Articolo 3

    Piano per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino marcatore

    Il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 27 settembre 2006 per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino marcatore, nella zona indicata al punto 3 dell’allegato, è approvato.

    Articolo 4

    Piano per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino convenzionale vivo attenuato

    Il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 27 settembre 2006 per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino convenzionale vivo attenuato, nella zona indicata al punto 4 dell’allegato, è approvato.

    Articolo 5

    Obblighi per la Romania relativi alle carni suine

    La Romania garantisce che le carni suine provenienti da suini:

    a)

    vaccinati con un vaccino marcatore in conformità con l’articolo 3 sono limitate al mercato nazionale e non sono inviate ad altri Stati membri;

    b)

    vaccinati in conformità con l’articolo 3 e 4 sono provviste di un marchio sanitario speciale o di identificazione che non può essere confuso con la stampigliatura comunitaria di cui all’articolo 4 della decisione 2006/779/CE;

    c)

    vaccinati con un vaccino convenzionale vivo attenuato in conformità con l’articolo 4 sono limitate al consumo nazionale privato o per la fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità al consumatore finale o al mercato locale nello stesso comune e non sono inviate agli altri Stati membri.

    Articolo 6

    Obblighi della Romania in materia di informazione

    La Romania garantisce che la Commissione e gli Stati membri ricevono mensilmente informazioni relative all’attuazione del piano di vaccinazione di emergenza dei suini, di cui agli articoli 3 e 4, secondo le seguenti modalità:

    a)

    numero di suini vaccinati, numero di dosi di vaccino utilizzato e numero di aziende in cui i suini sono stati vaccinati;

    b)

    numero di suini macellati e elenco dei macelli dove tali suini sono stati macellati;

    c)

    numero e tipo delle prove di controllo delle vaccinazioni effettuate e risultati.

    Articolo 7

    Misure per garantire la conformità adottate dalla Romania

    La Romania adotta immediatamente e pubblica i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione e ne informa immediatamente la Commissione.

    Articolo 8

    Applicabilità

    La presente decisione si applica con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

    Essa si applica per un periodo di nove mesi.

    Articolo 9

    Destinatario

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

    Per la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 314 del 15.11.2006, pag. 48.


    ALLEGATO

    1.   Zone di applicazione del piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici

    Tutto il territorio della Romania.

    2.   Zone di applicazione del piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica nei suini selvatici

    Tutto il territorio della Romania.

    3.   Zone di applicazione per il piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica con vaccino marcatore dei suini nelle aziende

    Tutto il territorio della Romania.

    4.   Zone di applicazione del piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica con vaccino convenzionale vivo attenuato dei suini nelle aziende

    Tutto il territorio della Romania.


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