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Document 32006D0053
2006/53/EC: Council Decision of 23 January 2006 amending Decision 90/424/EEC on expenditure in the veterinary field
2006/53/CE: Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 2006 , che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
2006/53/CE: Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 2006 , che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
GU L 29 del 2.2.2006, pp. 37–38
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 270M del 29.9.2006, pp. 100–101
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2009; abrogato da 32009D0470 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
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2.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/37 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2006
che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
(2006/53/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’influenza aviaria, in passato denominata «peste avicola», è una malattia infettiva dei volatili molto grave, che comporta rischi molto seri per la salute degli animali. Il virus dell’influenza di origine aviaria può anche rappresentare a determinate condizioni un rischio per la salute umana. |
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(2) |
La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (3), prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità agli Stati membri per l’eradicazione di talune malattie degli animali. Detta decisione prevede la possibilità di concedere tale contributo per l’eradicazione dell’influenza aviaria causata da ceppi di virus detti «altamente patogeni». |
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(3) |
Durante le recenti epidemie di influenza aviaria focolai della malattia causati da virus a bassa patogenicità successivamente mutati in virus ad alta patogenicità hanno avuto conseguenze devastanti e hanno comportato rischi per la salute pubblica. Una volta avvenuta la mutazione, diventa estremamente difficile contrastare il virus. La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (4), stabilisce misure obbligatorie di sorveglianza e di lotta anche nei confronti di virus a bassa patogenicità, al fine di evitare l’insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. |
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(4) |
Tenendo conto dell’adozione della direttiva 2005/94/CE, è opportuno modificare la decisione 90/424/CEE per rendere possibile la concessione di aiuti finanziari comunitari anche per le misure di eradicazione attuate dagli Stati membri per combattere i ceppi di virus a bassa patogenicità dell’influenza aviaria che possono mutare in virus ad alta patogenicità, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 90/424/CEE è modificata come segue:
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1) |
L’articolo 3 è modificato come segue:
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2) |
È inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 bis 1. Il presente articolo e l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano nel caso in cui l’influenza aviaria si manifesti nel territorio di uno Stato membro. 2. Lo Stato membro interessato ottiene un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione dell’influenza aviaria se sono state applicate in modo completo ed efficace, in ottemperanza della legislazione comunitaria in materia, le misure minime di lotta previste dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (*1) e se, nel caso della soppressione di animali di specie sensibili colpiti o contaminati o che si suppone che siano stati colpiti o contaminati, i proprietari del bestiame sono stati indennizzati in modo rapido ed adeguato. 3. Il contributo finanziario della Comunità ripartito, se del caso, in più quote, ammonta:
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3) |
Nell’articolo 6, paragrafo 1, nell’articolo 7, paragrafo 1, e nell’articolo 8, paragrafo 1, è inserito, dopo il riferimento «all’articolo 3, paragrafo 1», il riferimento «all’articolo 3 bis, paragrafo 1.» |
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4) |
Nell’allegato, al gruppo 1 è aggiunto il seguente trattino:
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Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) Parere espresso il 1o dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere espresso il 28 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).