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Document 32005R2168
Commission Regulation (EC) No 2168/2005 of 23 December 2005 amending Regulation (EC) No 1831/94 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the Cohesion Fund and the organisation of an information system in this field
Regolamento (CE) n. 2168/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 1831/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore
Regolamento (CE) n. 2168/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 1831/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore
GU L 345 del 28.12.2005, pp. 15–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 321M del 21.11.2006, pp. 391–394
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrog. impl. da 32006R1828
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28.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 345/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2168/2005 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1831/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento del Fondo di coesione nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1164/1994 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/1994 della Commissione (2) si applica a tutte le iniziative ammissibili previste all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1164/94. |
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(2) |
Occorre aggiornare il regolamento (CE) n. 1831/94 per rendere più efficace il sistema di comunicazione delle irregolarità. |
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(3) |
È opportuno precisare che la definizione di «irregolarità» di cui al regolamento (CE) n. 1681/94 è tratta dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (3). |
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(4) |
È necessario precisare il concetto di «sospetto di frode» tenendo conto della definizione di frode contenuta nella convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (4). |
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(5) |
È opportuno allineare la definizione di «primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario» a quella del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore (5). |
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(6) |
È altresì necessario precisare il concetto «fallimento», nonché la nozione di «operatore economico». |
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(7) |
Al fine di rafforzare il valore aggiunto del sistema delle comunicazioni, è opportuno precisare l’obbligo di comunicare i casi di sospetto di frode ai fini di un’analisi del rischio e, a questo titolo, la qualità delle informazioni trasmesse deve essere garantita. |
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(8) |
È opportuno precisare che il regolamento (CE) n. 1831/94 continua ad applicarsi ai casi già notificati di irregolarità riguardanti importi inferiori a 10 000 EUR. |
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(9) |
È necessario precisare quali sono le informazioni ritenute necessarie per permettere il trattamento dei casi in cui il recupero non può essere effettuato o previsto. |
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(10) |
Per ridurre l’onere degli Stati membri risultante dalle comunicazioni e per una maggiore efficacia, è opportuno aumentare la soglia minima a partire dalla quale i casi di irregolarità devono essere comunicati dagli Stati membri, nonché precisare i casi in cui sono previste eccezioni. |
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(11) |
Il regolamento (CE) n. 1831/94 deve applicarsi fatto salvo l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (6). |
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(12) |
Occorre tener conto degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7), e dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8). |
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(13) |
Occorre stabilire tassi di conversione per gli Stati membri che non partecipano alla zona euro. |
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(14) |
Il regolamento (CE) n. 1831/94 deve pertanto essere modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1831/94 è modificato come segue:
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1) |
È aggiunto il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
(*1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003»." |
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2) |
L’articolo 2 è soppresso. |
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3) |
All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri beneficiari trasmettono alla Commissione un elenco delle irregolarità oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo e/o giudiziario. A tal fine essi forniscono, in ogni caso, le precisazioni seguenti:
In deroga al primo comma, non vanno comunicati i casi seguenti:
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4) |
L’articolo 5 è modificato come segue:
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5) |
È aggiunto il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis Le informazioni di cui agli articoli 3 e 4, nonché all’articolo 5, paragrafo 1, sono trasmesse, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo elaborato a tal fine dalla Commissione, mediante una connessione protetta.» |
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6) |
È aggiunto il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis La Commissione può utilizzare tutte le informazioni di natura generale o operativa comunicate dagli Stati membri a norma del presente regolamento, al fine di effettuare analisi dei rischi per mezzo degli opportuni strumenti informatici e al fine di elaborare, sulla base delle informazioni ottenute, relazioni e dispositivi d’allarme destinati a consentire una migliore valutazione dei rischi identificati.» |
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7) |
All’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: «3. Nel sottoporre a trattamento dati personali in applicazione del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri vigilano affinché siano rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla protezione dei dati in questione, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e, se del caso, al regolamento (CE) n. 45/2001.» |
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8) |
L’articolo 12 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 12 1. In caso di irregolarità relative a importi inferiori a 10 000 EUR a carico del bilancio comunitario, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 3 e 5 soltanto in seguito a esplicita richiesta della Commissione stessa. 2. Gli Stati membri beneficiari che, alla data dell’accertamento dell’irregolarità, non hanno adottato l’euro come valuta devono convertire in euro l’importo delle spese interessate espresso in valuta nazionale. La conversione in euro viene effettuata utilizzando il tasso contabile mensile della Commissione relativo al mese durante il quale la spesa è o sarebbe stata registrata nei conti dell’autorità di pagamento del programma operativo in questione. Questo tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione per via elettronica.» |
Articolo 2
L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/94, quale applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi ai casi relativi a importi inferiori a 10 000 EUR notificati prima del 28 febbraio 2006.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 191 del 27.7.2004, pag. 9.
(3) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(4) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.
(5) GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) 2035/2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 8).
(6) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 5.
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(8) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).