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Document 32005R1292
Commission Regulation (EC) No 1292/2005 of 5 August 2005 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards animal nutrition (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 205 del 6.8.2005, pp. 3–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 287M del 18.10.2006, pp. 285–293
(MT)
In force
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6.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1292/2005 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2005
recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 disciplina la somministrazione di proteine animali per impedire la trasmissione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) agli animali. |
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(2) |
Detto regolamento proibisce l’impiego di talune proteine animali nei mangimi per animali da allevamento, in quanto tali proteine possono contenere agenti delle TSE o compromettere l’individuazione della presenza nei mangimi di piccole quantità di proteine potenzialmente infette da TSE; il regolamento vieta in modo tassativo l’uso di costituenti di origine animale proibiti nei mangimi. |
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(3) |
La direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (2), dispone che gli esami ufficiali, effettuati nell'ambito di controlli ufficiali volti ad identificare e/o a fornire una stima quantitativa dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali, si svolgano in conformità con la direttiva suddetta. Le prove di valutazione dei laboratori, effettuate dall’Istituto dei materiali e delle misure di riferimento (IMMR-CCR) della Commissione in conformità della suddetta direttiva hanno dimostrato che la capacità dei laboratori di individuare la presenza nei mangimi di piccole quantità di proteine derivate da mammiferi è notevolmente migliorata. |
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(4) |
Il miglioramento della capacità dei laboratori ha portato alla detezione della presenza accidentale di spicole ossee, in particolare nei raccolti di tuberi e radici. I test scientifici hanno dimostrato l’impossibilità di evitare la contaminazione di questo tipo di raccolti da parte di spicole ossee presenti nel terreno. Le partite di tuberi e radici contaminati devono essere eliminate a norma della direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale (3), e spesso risulta necessario distruggerle. Per evitare un’applicazione tropo rigorosa della direttiva suddetta, è opportuno consentire agli Stati membri di effettuare una valutazione del rischio di presenza di costituenti di origine animale nei tuberi e nelle radici prima di considerare un’infrazione del divieto relativo ai mangimi. |
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(5) |
Il 25 e 26 maggio 2000, il Comitato direttivo scientifico (CDS) ha aggiornato la relazione e il parere sulla sicurezza delle proteine idrolizzate prodotte a partire dalle pelli di ruminanti, adottati nella riunione del 22 e 23 ottobre 1998. Le condizioni alle quali le proteine idrolizzate possono, secondo il suddetto parere, essere considerate sicure sono elencate nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (4). Dal 1o maggio 2004, tali condizioni si applicano anche alle proteine idrolizzate importate da paesi terzi. Di conseguenza, la somministrazione ai ruminanti di proteine idrolizzate prodotte a partire da pelli di ruminanti può essere nuovamente autorizzata. |
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(6) |
Nel parere del 17 settembre 1999 sul riciclaggio all’interno della specie e nel parere del 27-28 novembre 2000 sulle basi scientifiche del divieto di utilizzare proteine animali per i mangimi di tutti gli animali da allevamento, il CDS ha stabilito che non vi sono prove dell’insorgere naturale di TSE negli animali di allevamento non ruminanti destinati alla produzione alimentare, quali i suini e il pollame. Inoltre, in considerazione del fatto che i controlli nel quadro del divieto di impiego delle proteine animali si basano sulla detezione di ossa e fibre muscolari nei mangimi, i prodotti a base di sangue e le proteine idrolizzate ricavati da non ruminanti non devono compromettere i controlli della presenza di proteine potenzialmente infettate da TSE. È pertanto opportuno rendere meno rigorose le restrizioni dell’impiego di prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate ricavati da non ruminanti. |
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(7) |
Le condizioni di trasporto, conservazione e imballaggio dei mangimi sfusi contenenti proteine animali lavorate devono essere chiarite. |
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(8) |
Ai fini del mantenimento o del miglioramento della qualità dei controlli ufficiali, è opportuna una valutazione costante della competenza e della formazione professionale del personale di laboratorio. |
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(9) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 999/2001. Per ragioni pratiche e nell’interesse della trasparenza, è opportuno sostituire l’intero testo dell’allegato IV. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 31).
(2) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.
(3) GU L 265 dell’8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell’1.9.2001, pag. 55).
(4) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).
ALLEGATO
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal testo seguente.
«ALLEGATO IV
ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
I. Estensione del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1
Il divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1 è esteso alla somministrazione:
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a) |
agli animali di allevamento, ad eccezione degli animali carnivori da pelliccia, di:
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b) |
ai ruminanti, di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono. |
II. Deroghe ai divieti di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, e condizioni specifiche per la loro applicazione
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A. |
I divieti di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2 non si applicano:
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B. |
All’impiego delle farine di pesce di cui al punto A, lettera b), punto i), e dei mangimi che le contengono nell’alimentazione degli animali di allevamento non ruminanti diversi dagli animali carnivori da pelliccia si applicano le condizioni seguenti:
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C. |
All’impiego del fosfato dicalcico e del fosfato tricalcico di cui al punto A, lettera b), punto ii), e dei mangimi contenenti tali proteine nell’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali carnivori da pelliccia si applicano le condizioni seguenti:
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D. |
All’impiego dei prodotti a base di sangue di cui al punto A, lettera b), punto iii), e delle farine di sangue di cui al punto A, lettera c), e dei mangimi contenenti tali proteine nell’alimentazione di animali d’allevamento non ruminanti e dei pesci si applicano le condizioni seguenti:
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III. Condizioni generali di applicazione
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A. |
Il presente allegato si applica senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002. |
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B. |
Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati:
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C. |
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D. |
I mangimi, compresi quelli destinati agli animali da compagnia, contenenti prodotti a base di sangue ricavati da ruminanti o proteine animali trasformate, diversi dalle farine di pesce, non possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per animali d’allevamento, ad eccezione degli alimenti per animali carnivori da pelliccia. Gli alimenti sfusi per animali, compresi quelli destinati agli animali da compagnia, contenenti prodotti a base di sangue ricavati da ruminanti o proteine animali trasformate, diversi dalle farine di pesce, sono tenuti, durante il magazzinaggio, il trasporto e l’imballaggio, fisicamente separati dagli alimenti sfusi per animali da allevamento, ad eccezione degli alimenti per animali carnivori da pelliccia. Gli alimenti destinati agli animali da compagnia e quelli per animali carnivori da pelliccia contenenti fosfato dicalcico o fosfato tricalcico di cui al punto A, lettera b), punto ii), della parte II e prodotti a base di sangue di cui al punto A, lettera b), punto iii), della parte II sono fabbricati e trasportati conformemente ai punti C, lettere a) e c), e D, lettere c) ed e), rispettivamente, della parte II. |
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E. |
I punti da 2 a 3 non si applicano:
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F. |
L’autorità competente esegue controlli documentali e fisici, compresi i controlli sugli alimenti per animali, lungo tutta la catena di produzione e di distribuzione, conformemente alla direttiva 95/53/CE, per verificare il rispetto delle disposizioni di tale direttiva e del presente regolamento. Qualora venga rilevata la presenza di proteine animali vietate, si applica la direttiva 95/53/CE. L’autorità competente verifica ad intervalli regolari la competenza dei laboratori che eseguono le analisi per i controlli ufficiali di cui sopra, in particolare valutando i risultati di prove interlaboratorio. Qualora la competenza sia ritenuta insoddisfacente, la misura correttiva minima consiste nell’aggiornamento professionale del personale del laboratorio.» |