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Document 32005R0889
Council Regulation (EC) No 889/2005 of 13 June 2005 imposing certain restrictive measures in respect of the Democratic Republic of Congo and repealing Regulation (EC) No 1727/2003
Regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003
Regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003
GU L 152 del 15.6.2005, p. 1–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2015; abrogato da 32015R0613
15.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 889/2005 DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2005
che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2005/440/PESC del 13 giugno 2005 relativa alle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La posizione comune 2002/829/PESC del Consiglio del 21 ottobre 2002 (2) ha imposto un embargo sulla fornitura di armi e materiale connesso alla Repubblica democratica del Congo (RDC). |
(2) |
Il 28 luglio 2003 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, con la risoluzione 1493 (2003), [«UNSCR 1493 (2003)»], di imporre un embargo sulla fornitura di armamenti e di materiale connesso nonché sulla prestazione di assistenza, consulenza o formazione pertinenti ad attività militari nei confronti di tutti i gruppi e milizie armati che agiscono nel territorio del nord e sud Kivu e dell’Ituri, nonché nei confronti dei gruppi che non hanno sottoscritto l’accordo globale e completo, nella RDC. |
(3) |
La posizione comune 2003/680/PESC prevede l’allineamento della posizione comune 2002/829/PESC con le misure di cui all’UNSCR 1493 (2003). Alcune di queste misure sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 1727/2003 del Consiglio (3). |
(4) |
A fronte del persistente flusso illecito di armi all’interno della RDC e verso di essa, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005, [«UNSCR 1596 (2005)»], che estende, tra l’altro, l’attuale embargo sulle armi a qualunque destinatario della RDC. La UNSCR 1596 (2005) prevede un certo numero di deroghe all’embargo. |
(5) |
Oltre a confermare l’embargo e il divieto di fornire l’assistenza connessa di cui alla posizione comune 2002/829/PESC, la posizione comune 2005/440/PESC prevede un’ulteriore deroga all’embargo sulle armi e al divieto di fornire l’assistenza connessa onde allineare l’elenco delle deroghe con la UNSCR 1596 (2005). |
(6) |
Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari rientra nell’ambito del trattato. Per evitare distorsioni della concorrenza occorrono misure comunitarie che applichino tale divieto per quanto riguarda la Comunità. |
(7) |
Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità dovrebbe essere costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. |
(8) |
Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l’allegato del presente regolamento. |
(9) |
Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione. |
(10) |
Per motivi di chiarezza, il regolamento (CE) n. 1727/2003 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento che contenga tutte le disposizioni pertinenti relative al divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari nella RDC, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) |
«assistenza tecnica» qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende anche le forme verbali di assistenza; |
2) |
«comitato per le sanzioni» il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 8 della UNSCR 1533 (2004). |
Articolo 2
Sono vietati:
a) |
la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella Repubblica democratica del Congo o destinati ad essere utilizzati nella RDC; |
b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella RDC o destinati ad essere utilizzati nella RDC. |
c) |
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) e b). |
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 2, l’autorità competente, indicata nell’allegato, dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio può autorizzare:
a) |
la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti agli armamenti e al materiale connesso, destinati unicamente all’uso da parte della missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) o al sostegno di detta missione; |
b) |
la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti agli armamenti e al materiale connesso, destinati unicamente all’uso da parte di unità dell’esercito e della polizia della RDC o al sostegno di dette unità purché:
|
c) |
la fornitura di assistenza tecnica, il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature militari non letali destinate unicamente all’uso umanitario o protettivo, purché la fornitura dell’assistenza o dei servizi suddetti sia stata notificata preventivamente al comitato per le sanzioni; |
2. Non verrà concessa alcuna autorizzazione per le attività che hanno già avuto luogo.
Articolo 4
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 5
1. La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell’effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 6
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento come pure ogni successiva modifica.
Articolo 7
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
b) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi; |
c) |
a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all’interno della Comunità. |
Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 1727/2003 è abrogato.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 285 del 23.10.2002, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2003/680/PESC (GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 64).
(3) GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento n. 1567/2004 della Commissione (GU L 285 del 4.9.2004, pag. 10).
ALLEGATO
Elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1
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BELGIO
Région wallonne:
Vlaams Gewest:
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REPUBBLICA CECA
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DANIMARCA
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GERMANIA Concerning financing and financial assistance:
Concerning technical assistance:
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ESTONIA
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GRECIA
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SPAGNA
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FRANCIA
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IRLANDA
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ITALIA
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CIPRO
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LETTONIA
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LITUANIA
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LUSSEMBURGO
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UNGHERIA
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MALTA
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PAESI BASSI
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AUSTRIA
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POLONIA Organ koordynujący:
Organy współpracujące:
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PORTOGALLO
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SLOVENIA
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SLOVACCHIA
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FINLANDIA
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SVEZIA
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REGNO UNITO
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COMUNITÀ EUROPEA
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