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Document 32005D0510

2005/510/Euratom: Decisione della Commissione, del 14 giugno 2005, relativa all’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla «convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»[notificata con il numero C(2005) 1729]

GU L 185 del 16.7.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/510/oj

16.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2005

relativa all’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla «convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»

[notificata con il numero C(2005) 1729]

(2005/510/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la decisione 2005/84/Euratom del Consiglio, del 24 gennaio 2005, che approva l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla «convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi» (1) (di seguito «convenzione congiunta»),

considerando quanto segue:

(1)

Ventidue Stati membri sono parti contraenti della convenzione congiunta.

(2)

La Comunità europea dell’energia atomica aderisce alla convenzione congiunta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata l’adesione della Comunità europea dell’energia atomica alla convenzione congiunta.

Il testo della convenzione congiunta e la dichiarazione della Comunità europea dell’energia atomica in conformità alle disposizioni dell’articolo 39, paragrafo 4, punto iii), della convenzione congiunta è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La dichiarazione allegata alla presente decisione sarà depositata presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, depositario della convenzione congiunta, al più presto possibile dopo l’adozione della presente decisione, mediante lettera firmata dal capo della delegazione della Commissione europea presso le organizzazioni internazionali a Vienna.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 30, del 3.2.2005, pag. 10.


Dichiarazione della Comunità europea dell’energia atomica ai sensi delle disposizioni dell’articolo 39, paragrafo 4, punto iii), della «convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»

I seguenti Stati sono attualmente membri della Comunità europea dell’energia atomica: Regno del Belgio, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d’Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica del Portogallo, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord.

La Comunità dichiara che gli articoli da 1 a 16, gli articoli 18, 19 e 21, nonché gli articoli da 24 a 44 della convenzione congiunta si applicano ad essa.

La Comunità possiede competenze, condivise fra i suddetti Stati membri, nei settori disciplinati dall’articolo 4, dagli articoli da 6 a 11, dagli articoli da 13 a 16, dall’articolo 19 e dagli articoli da 24 a 28 della convenzione congiunta, come previsto dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica nell’articolo 2, lettera b), e nei pertinenti articoli del titolo II, capo 3, intitolato «Protezione sanitaria».


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