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Document 32005D0169

    2005/169/CE: Decisione del Consiglio, del 24 febbraio 2005, che modifica la decisione, del 27 marzo 2000, che autorizza il direttore dell’Europol ad avviare negoziati con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea

    GU L 56 del 2.3.2005, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 159M del 13.6.2006, p. 163–163 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009D0371

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/169/oj

    2.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 56/14


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 24 febbraio 2005

    che modifica la decisione del 27 marzo 2000 che autorizza il direttore dell’Europol ad avviare negoziati con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea

    (2005/169/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visti l’articolo 42, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 18 della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (1),

    visto l’atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell’Europol con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea (2), in particolare l’articolo 2,

    visto l’atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell’Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi (3), in particolare l’articolo 2,

    visto l’atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell’Europol a Stati o organismi terzi (4), in particolare gli articoli 2 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Esigenze organizzative e la necessità di combattere in modo efficace le forme organizzate di criminalità attraverso l’Europol richiedono che Israele sia inserita nell’elenco degli Stati terzi con cui il direttore dell’Europol è autorizzato ad avviare negoziati.

    (2)

    La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 (5) dovrebbe pertanto essere modificata,

    DECIDE:

    Articolo 1

    All’articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 27 marzo 2000, sotto il titolo «Stati terzi» inserire il seguente Stato nell’elenco alfabetico:

    «—

    Israele».

    Articolo 2

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla data dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    N. SCHMIT


    (1)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

    (2)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 19.

    (3)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.

    (4)  GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1.

    (5)  GU C 106 del 13.4.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione del 2 dicembre 2004 (GU C 317 del 22.12.2004, pag. 1).


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