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Document 32004R2169
Commission Regulation (EC) No 2169/2004 of 17 December 2004 amending Regulation (EC) No 1535/2003 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards the aid scheme for products processed from fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 2169/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 2169/2004 della Commissione, del 17 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
GU L 371 del 18.12.2004, p. 18–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 306M del 15.11.2008, p. 59–59
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
18.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 371/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2169/2004 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l’articolo 6 quater, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione (2), le clausole aggiuntive vertono al massimo sul 30 % del quantitativo inizialmente previsto nel contratto. Tuttavia, per i fichi secchi destinati alla produzione di pasta di fichi tale percentuale può raggiungere il 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto tra il produttore e il trasformatore. Tale deroga è prevista solamente fino alla campagna 2003/2004. |
(2) |
Poiché i motivi che hanno giustificato l’adozione della deroga suddetta persistono, in quanto la produzione e l’esportazione continuano per tutta la durata della campagna, è necessario rendere tale deroga permanente. |
(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1535/2003. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Tuttavia, le clausole aggiuntive dei contratti riguardanti i fichi secchi non trasformati destinati alla produzione di pasta di fichi possono essere stipulate entro il 31 maggio e vertere al massimo sul 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 3).