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Document 32004R1796

    Regolamento (CE) n. 1796/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 14/2004, per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e i bilanci previsionali d’approvvigionamento di Madera per i settori degli oli vegetali, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni suine

    GU L 317 del 16.10.2004, p. 23–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrog. impl. da 32006R0793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1796/oj

    16.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 317/23


    REGOLAMENTO (CE) N. 1796/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 15 ottobre 2004

    che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 14/2004, per quanto riguarda il bilancio previsionale d’approvvigionamento dei dipartimenti francesi d’oltremare per il settore dei cereali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e i bilanci previsionali d’approvvigionamento di Madera per i settori degli oli vegetali, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni suine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

    visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio (3), stabilisce alcuni bilanci previsionali d’approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari in tale settore.

    (2)

    Dal livello attuale di esecuzione dei bilanci annuali d’approvvigionamento di cereali e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per i dipartimenti francesi d’oltremare e di oli vegetali, di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di latte intero in polvere e formaggi e di carni suine per Madera risulta che le quantità fissate per l’approvvigionamento per i prodotti menzionati sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

    (3)

    Occorre quindi adeguare al fabbisogno effettivo delle regioni ultraperiferiche interessate le quantità dei prodotti sopra menzionati.

    (4)

    Al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 14/2004 si è verificato un errore materiale per quanto riguarda il codice NC dei cavalli riproduttori di cui all’allegato II, parte I, destinati ai dipartimenti francesi d’oltremare. È necessario correggere tale errore.

    (5)

    Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 14/2004.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione dei prodotti interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato come segue:

    1)

    all'allegato I, le parti 1 e 3 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

    2)

    all'allegato III, le parti 3, 4, 6 e 8 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    All’allegato II, parte 1 del regolamento (CE) n. 14/2004, il codice NC relativo ai cavalli riproduttori è rettificato come segue:

     

    anziché «0101 11 00», leggasi «0101 10 10».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 del 1.10.2004, pag. 1).

    (2)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

    (3)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1232/2004 (GU L 234 del 3.7.2004, pag. 5).


    ALLEGATO I

    «Parte 1

    Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

    Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

    Dipartimento

    Designazione delle merci

    Codici NC

    Quantità

    (in tonnellate)

    Aiuto

    (in euro/tonnellata)

    I

    II

    III

    Guadalupa

    frumento tenero, orzo, granturco e malto

    1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

    55 000

    42

     (1)

    Guiana

    frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto

    1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 1107 10

    6 445

    52

     (1)

    Martinica

    frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto

    1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10

    52 000

    42

     (1)

    Riunione

    frumento tenero, orzo, granturco e malto

    1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

    178 000

    48

     (1)

    «Parte 3

    Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

    Designazione delle merci

    Codice NC

    Dipartimento

    Quantità

    (in tonnellate)

    Aiuto

    (in euro/tonnellata)

    I

    II

    III

    Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione

    ex 2007

    Tutti

    45

    395

    Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione

    ex 2008

    Guiana

    650

    586

    Guadalupa

     

    408

    Martinica

     

    408

    Riunione

     

    456

    Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

    ex 2009

    Guiana

    350

     

    727

     

    Martinica

     

    311

     (2)

    Riunione

     

    311

     

    Guadalupa

     

    311

     


    (1)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).»

    (2)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).»


    ALLEGATO II

    «Parte 3

    Oli vegetali

    Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

    MADERA

    Designazione delle merci

    Codice NC

    Quantità

    (in tonnellate)

    Aiuto

    (in euro/tonnellata)

    I

    II

    III

    Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):

     

     

     

     

     

    — Oli vegetali:

    1507-1516 (1)

    2 700

    52

    70

     (2)

    Oli d'oliva:

     

     

     

     

     

    — Olio d'oliva vergine

    1509 10 90

     

     

     

     

    o

     

    500

    52

     (2)

    — Olio d'oliva

    1509 90 00

     

     

     


    AZZORRE

    Designazione delle merci

    Codice NC

    Quantità

    (in tonnellate)

    Aiuto

    (in euro/tonnellata)

    I

    II

    III

    Oli d'oliva:

     

     

     

     

     

    — Olio d'oliva vergine

    1509 10 90

    400

    68

    87

     (3)

    o

    o

     

     

     

     

    — Olio d'oliva

    1509 90 00

     

     

     

     

    «Parte 4

    Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

    MADERA

    Designazione delle merci

    Codice NC

    Quantità

    (in tonnellate)

    Aiuto

    (in euro/tonnellata)

    I

    II

    III

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

     

     

     

     

    — preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi

    2007 99

    100

    73

    91

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:

     

    760

    168

    186

    — ananas

    2008 20

     

     

     

     

    — pere

    2008 40

     

     

     

     

    — ciliege

    2008 60

     

     

     

     

    — pesche

    2008 70

     

     

     

     

    — altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19

     

     

     

     

     

    — miscugli

    2008 92

     

     

     

     

    — diverse dai cuori di palma e miscugli

    2008 99

     

     

     

     

    Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

    ex 2009

    130

     

    186

     


    AZZORRE

    Designazione delle merci

    Codice NC

    Quantità

    (in tonnellate)

    Aiuto

    (in euro/tonnellata)

    I

    II

    III

    Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcol, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

    ex 2009

    100

     

    186»

     

    «Parte 6

    Latte e prodotti lattiero-caseari

    Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

    MADERA

    Designazione delle merci

    Codice NC

    Quantità

    (in tonnellate)

    Aiuto

    (in euro/tonnellata)

    I

    II

    III (4)

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (5)

    0401

    12 000

    48

    66

     (6)

    Latte scremato in polvere (5)

    ex 0402

    500

    48

    66

     (6)

    Latte intero in polvere (5)

    ex 0402

    530

    48

    66

     (6)

    Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (5)

    ex 0405

    1 000

    84

    102

     (6)

    Formaggi( (5)

    0406

    1 700

    84

    102

     (6)

    «Parte 8

    Settore delle carni suine

    Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

    MADERA

    Designazione delle merci

    Codice (7)

    Quantità

    (in tonnellate)

    Aiuto

    (in euro/tonnellata)

    I

    II

    III

    Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:

    ex 0203

    2 800

     

     

    — in carcasse o mezzene

    020311109000

     

    95

    113

     (8)

    — prosciutti e loro pezzi

    020312119100

     

    143

    161

     (8)

    — spalle e loro pezzi

    020312199100

     

    95

    113

     (8)

    — parti anteriori e loro pezzi

    020319119100

     

    95

    113

     (8)

    — lombate e loro pezzi

    020319139100

     

    143

    161

     (8)

    — pancette (ventresche) e loro pezzi

    020319159100

     

    95

    113

     (8)

    — altre: disossate

    020319559110

     

    176

    194

     (8)

    — altre: disossate

    020319559310

     

    176

    194

     (8)

    — in carcasse o mezzene

    020321109000

     

    95

    113

     (8)

    — prosciutti e loro pezzi

    020322119100

     

    143

    161

     (8)

    — spalle e loro pezzi

    020322199100

     

    95

    113

     (8)

    — parti anteriori e loro pezzi

    020329119100

     

    95

    113

     (8)

    — lombate e loro pezzi

    020329139100

     

    143

    161

     (8)

    — pancette (ventresche) e loro pezzi

    020329159100

     

    95

    113

     (8)

    — altre: disossate

    020329559110

     

    176

    194

     (8)


    (1)  Esclusi 1509 e 1510.

    (2)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

    (3)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.».

    (4)  In euro/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

    (5)  I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

    (6)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e l) del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), l'importo dell’aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CE) n. 3846/87, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].

    Tuttavia, per quanto riguarda il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione (GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3), l’importo è quello indicato alla colonna II.».

    (7)  I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

    (8)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1).».


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