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Document 32004R0043

    Regolamento (CE) n. 43/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003

    GU L 6 del 10.1.2004, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/43/oj

    32004R0043

    Regolamento (CE) n. 43/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003

    Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2004 pag. 0024 - 0024


    Regolamento (CE) n. 43/2004 della Commissione

    del 9 gennaio 2004

    che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione(3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

    (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002(5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

    (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

    (4) Ai fini di una gestione più equilibrata dei quantitativi esportati con beneficio della restituzione, è opportuno fissare un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello della restituzione massima.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In base alle offerte presentate dal 5 al 8 gennaio 2004, è fissata una restituzione massima pari a 285,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.

    Articolo 2

    Per le offerte che si situano al livello della restituzione massima è fissato un coefficiente di attribuzione pari a 50 %.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

    (2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

    (3) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.

    (4) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

    (5) GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

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