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Document 32004R0040

Regolamento (CE) n. 40/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

GU L 6 del 10.1.2004, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/40/oj

32004R0040

Regolamento (CE) n. 40/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2004 pag. 0017 - 0018


Regolamento (CE) n. 40/2004 della Commissione

del 9 gennaio 2004

relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 11, primo comma, secondo trattino, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione all'esportazione dei prodotti del settore dello zucchero può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.

(2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004(2) prevede tale differenziazione mediante esclusione di talune destinazioni. Analogamente, la fissazione mensile o bimensile, secondo i casi, della restituzione all'esportazione di zucchero bianco, di zucchero greggio come tale, di sciroppi e di alcuni altri prodotti del settore dello zucchero, prevista agli articoli 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esclude le stesse destinazioni.

(3) L'articolo 27, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 dispone che la restituzione sia pagata su presentazione della prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità e, nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per cui è stata fissata una restituzione.

(4) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(3), indica i vari documenti che possono costituire la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione. Secondo tale disposizione, la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui all'articolo summenzionato si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

(5) Nel settore dello zucchero, le operazioni di esportazione formano generalmente oggetto di contratti fob stipulati sul mercato a termine di Londra. Pertanto, gli acquirenti assumono allo stadio fob tutti gli obblighi contrattuali, compreso quello relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali, senza essere direttamente i beneficiari della restituzione alla quale dà diritto tale prova. Il reperimento di detta prova per la totalità dei quantitativi esportati può implicare considerevoli difficoltà amministrative in taluni paesi, ritardando od ostacolando notevolmente il pagamento della restituzione per l'insieme dei quantitativi effettivamente esportati.

(6) Date le potenziali conseguenze di tali difficoltà amministrative sull'equilibrio del mercato, è opportuno determinare prove di destinazione alternative che offrano le necessarie garanzie.

(7) Trattandosi di una misura derogatoria, occorre limitarne la durata di applicazione.

(8) Le difficoltà incontrate sono sorte in seguito alla sospensione delle restituzioni all'esportazione verso i paesi dei Balcani occidentali a decorrere dall'8 marzo 2003. In tali circostanze, per rispettare il principio della non discriminazione tra operatori della Comunità e salvaguardare la parità di trattamento, è necessario applicare il presente regolamento a tutte le situazioni verificatesi posteriormente all'8 marzo 2003.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le esportazioni effettuate a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e per le quali l'esportatore non può fornire le prove di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, in deroga al medesimo articolo 16, il prodotto si considera importato in un paese terzo dietro presentazione dei seguenti tre documenti:

a) copia del documento di trasporto;

b) attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno degli Stati membri, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta conformemente ai requisiti minimi di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

c) documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di loro, ovvero la prova del pagamento.

2. Gli Stati membri verificano la corretta applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999 alla luce delle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle esportazioni effettuate dopo l'8 marzo 2003 e rimane in applicazione fino al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione. (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

(2) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2126/2003 (GU L 319 del 4.12.2003, pag. 4).

(3) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 23).

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