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Document 32004E0698
Council Common Position 2004/698/CFSP of 14 October 2004 concerning the lifting of restrictive measures against Libya
Posizione comune 2004/698/PESC del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla revoca delle misure restrittive adottate nei confronti della Libia
Posizione comune 2004/698/PESC del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla revoca delle misure restrittive adottate nei confronti della Libia
GU L 317 del 16.10.2004, p. 40–40
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 474–474
(MT)
In force
16.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/40 |
POSIZIONE COMUNE 2004/698/PESC DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2004
relativa alla revoca delle misure restrittive adottate nei confronti della Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 settembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1506(2003) che revoca le misure restrittive imposte dalle risoluzioni 748(1992) e 883(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, pur mantenendo le misure previste al paragrafo 8 di quest'ultima, tenuto conto delle misure adottate dal governo libico per conformarsi alle succitate risoluzioni, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della responsabilità di funzionari libici, il pagamento di adeguati indennizzi e la rinuncia al terrorismo. |
(2) |
Il governo libico ha inoltre adottato iniziative per dare una soluzione soddisfacente alle domande di risarcimento relative agli attentati terroristici perpetrati sui voli Pan Am 103 su Lockerbie, Scozia e UTA 772 sopra al Niger e alla discoteca «La Belle» di Berlino. |
(3) |
Dovrebbero pertanto essere revocate le misure restrittive imposte dalla decisione 93/614/PESC (1), adottate per attuare le risoluzioni 748(1992) e 883(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'embargo sull'esportazione di armi deciso dagli Stati membri nel 1986 e confermato dalla posizione comune 1999/261/PESC (2). |
(4) |
Dovrebbero rimanere in vigore le misure adottate conformemente al paragrafo 8 della risoluzione 883(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in virtù della risoluzione 1506(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(5) |
È necessaria un'azione della Comunità per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La decisione 93/614/PESC e la posizione comune 1999/261/PESC sono abrogate.
Articolo 2
Restano in vigore le misure adottate per proteggere gli operatori dalle richieste relative a contratti e transazioni la cui esecuzione era stata pregiudicata dall'imposizione di misure restrittive adottate con risoluzione 883(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e risoluzioni collegate.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
P. VAN GEEL
(1) GU L 295 del 30.11.1993, pag. 7.
(2) GU L 103 del 20.4.1999, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 1999/611/PESC (GU L 242 del 14.9.1999, pag. 31).