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Document 32004D0005

2004/5/CE: Decisione della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 3 del 7.1.2004, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009; abrogato da 32009D0078

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/5(1)/oj

32004D0005

2004/5/CE: Decisione della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 07/01/2004 pag. 0028 - 0029


Decisione della Commissione

del 5 novembre 2003

che istituisce il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/5/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) Nel giugno 2001 la Commissione ha adottato le decisioni 2001/527/CE(1) e 2001/528/CE(2) che istituiscono rispettivamente il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato europeo dei valori mobiliari.

(2) Nelle sue risoluzioni del 5 febbraio e 21 novembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato l'approccio normativo articolato su quattro livelli auspicato nella relazione finale del comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari, e ha sollecitato l'estensione di taluni aspetti di questo approccio ai settori delle banche e delle assicurazioni, fatto salvo un chiaro impegno del Consiglio ad adottare riforme per garantire un equilibrio istituzionale appropriato.

(3) Il 3 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato la Commissione ad adottare misure analoghe e istituire al più presto nuovi comitati consultivi nei settori delle banche, delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

(4) Deve essere istituito un organismo indipendente di riflessione, dibattito e consulenza nei confronti della Commissione nel settore della regolamentazione e della vigilanza bancaria.

(5) Tale organismo, denominato comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (qui di seguito "il comitato"), è inoltre chiamato a dare il suo contributo all'applicazione coerente e tempestiva della normativa comunitaria negli Stati membri e alla convergenza delle pratiche di vigilanza in tutta l'Unione europea.

(6) Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria deve promuovere la cooperazione nel settore bancario, anche mediante lo scambio di informazioni.

(7) L'istituzione del comitato non ha conseguenze sull'organizzazione della vigilanza bancaria né a livello nazionale né a livello dell'Unione.

(8) La composizione del comitato deve riflettere l'organizzazione della vigilanza bancaria e deve anche tenere conto del ruolo delle banche centrali per quanto riguarda la stabilità generale del settore bancario a livello sia nazionale che dell'Unione. Devono essere chiaramente definiti i diritti rispettivi delle varie categorie di partecipanti. In particolare, devono essere riservati alle autorità di vigilanza competenti di ciascuno Stato membro la presidenza e i diritti di voto; la partecipazione a discussioni riservate riguardanti singoli istituti soggetti a vigilanza può essere limitata alle autorità di vigilanza competenti e alle banche centrali incaricate di compiti operativi specifici in materia di vigilanza di singoli enti creditizi.

(9) Il comitato deve organizzare il proprio funzionamento e mantenere stretti legami operativi con la Commissione e il comitato istituito dalla decisione 2004/10/CE della Commissione del 5 novembre 2003, che istituisce il Comitato bancario europeo(3).

(10) Il comitato deve cooperare con gli altri comitati del settore finanziario, in particolare con il comitato istituito dalla decisione 2004/10/CE, il comitato per la vigilanza bancaria del sistema europeo di banche centrali e il gruppo di contatto delle autorità europee di vigilanza bancaria. In particolare, il comitato può invitare osservatori di altri comitati del settore bancario e finanziario.

(11) Il comitato è chiamato a procedere in maniera aperta e trasparente, nelle fasi iniziali della sua riflessione, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali.

(12) Quando formula un parere su disposizioni applicabili sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, il comitato deve consultare le autorità competenti in materia di vigilanza delle imprese di investimento che non sono già rappresentate nel comitato,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato consultivo indipendente in materia di vigilanza bancaria nella Comunità, denominato "comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria", di seguito "il comitato".

Articolo 2

Il comitato ha il compito di assistere la Commissione in particolare nella preparazione di progetti di misure di esecuzione nel settore bancario, sia su richiesta della Commissione, entro un termine che la Commissione può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, che di propria iniziativa.

Il comitato contribuisce ad assicurare l'applicazione uniforme delle direttive comunitarie e la convergenza delle pratiche di vigilanza degli Stati membri in tutta la Comunità.

Il comitato rafforza la collaborazione in materia di vigilanza, in particolare mediante lo scambio di informazioni sui singoli enti soggetti a vigilanza.

Articolo 3

Il comitato è composto da rappresentanti di alto livello delle seguenti organizzazioni:

a) le autorità nazionali pubbliche competenti per la vigilanza degli enti creditizi, di seguito "autorità di vigilanza competenti";

b) le banche centrali nazionali incaricate di compiti operativi specifici in materia di vigilanza di singoli enti creditizi parallelamente a un'autorità di vigilanza competente;

c) le banche centrali che non partecipano direttamente alla vigilanza dei singoli enti creditizi, compresa la Banca centrale europea.

Ciascuno Stato membro designa rappresentanti di alto livello per partecipare alle riunioni del comitato. La Banca centrale europea designa un rappresentante di alto livello per partecipare al comitato.

La Commissione è presente alle riunioni del comitato e designa un rappresentante di alto livello per prendere parte ai dibattiti.

In caso di scambio di informazioni riservate riguardanti un singolo ente soggetto a vigilanza, la partecipazione a tale discussione può essere limitata alle autorità di vigilanza competenti e alle banche centrali nazionali incaricate di compiti operativi specifici in materia di vigilanza di singoli enti creditizi.

Il comitato elegge il proprio presidente tra i rappresentanti delle autorità di vigilanza competenti.

Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni.

Articolo 4

Il comitato mantiene stretti legami operativi con la Commissione e il comitato istituito dalla decisione 2004/10/CE.

Può istituire gruppi di lavoro. La Commissione è invitata alle riunioni di tali gruppi di lavoro.

Articolo 5

Prima di trasmettere il suo parere alla Commissione, il comitato procede, in maniera aperta e trasparente, nelle fasi iniziali della sua riflessione, ad ampie consultazioni con gli operatori di mercato, i consumatori e gli utenti finali.

Quando formula un parere su disposizioni applicabili sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, il comitato consulta le autorità competenti in materia di vigilanza delle imprese di investimento che non sono già rappresentate nel comitato.

Articolo 6

Il comitato presenta una relazione annuale alla Commissione.

Articolo 7

Il comitato adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento, anche per quanto riguarda i diritti di voto. Soltanto i rappresentanti delle autorità di vigilanza hanno diritto di voto.

Articolo 8

Il comitato entra in funzione il 1o gennaio 2004.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2003.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 43.

(2) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

(3) Cfr. pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

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