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Document 32003R1091

Regolamento (CE) n. 1091/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

GU L 157 del 26.6.2003, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrog. impl. da 32009R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1091/oj

32003R1091

Regolamento (CE) n. 1091/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 26/06/2003 pag. 0001 - 0013


Regolamento (CE) n. 1091/2003 del Consiglio

del 18 giugno 2003

recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca(1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002(2) stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2) Le possibilità di pesca di capelin per la Comunità nelle acque della Groenlandia sono definite dal quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro(3). La Comunità riceve il 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin decisa in giugno, a disposizione di tutti gli Stati membri. Affinché la campagna di pesca estiva possa cominciare in anticipo rispetto agli anni precedenti, la Commissione dovrebbe essere abilitata a pronunciarsi in merito.

(3) Conformemente alla procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia(4), la Comunità ha proceduto a consultazioni con questo paese. Le delegazioni hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di assegnare alla Norvegia una quota di 40000 tonnellate di cicerello nelle acque comunitarie, mentre quote di 2500 tonnellate di eglefino e 1500 tonnellate di passera nel Mare del Nord sono trasferite dalla Norvegia alla Comunità. È stato inoltre convenuto di raccomandare che la Comunità abbia accesso alla pesca di 48493 tonnellate di aringa atlantico-scandinava nelle acque norvegesi a nord di 62° N e che la Norvegia possa pescare 48493 tonnellate di aringa atlantico-scandinava nelle acque comunitarie a nord di 62° N. È stato convenuto anche che il contingente della Comunità nell'ambito della quota comune del contingente NEAFC per gli sgombri pescati nelle acque internazionali sia di 7520 tonnellate. Occorre adottare le misure necessarie affinché la legislazione comunitaria dia attuazione ai risultati delle consultazioni.

(4) Nel verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia, del 20 dicembre 2002, è stato convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di concedere alla Comunità europea di pescare come cicerello 40000 tonnellate di busbana norvegese nella zona IV (acque norvegesi).

(5) Conformemente alla procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dell'altro(5), la Comunità ha proceduto a consultazioni con il governo locale delle isole Færøer. Le delegazioni hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità che le parti possano pescare 6022 tonnellate di aringa atlantico-scandinava nelle acque dell'altra parte a nord di 62° N. Occorre adottare le misure necessarie affinché la legislazione comunitaria dia attuazione ai risultati delle consultazioni.

(6) Nell'attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di melù, è opportuno che la Comunità fissi un contingente di 250000 tonnellate, a disposizione di tutti gli Stati membri, nelle divisioni CIEM I, II, V, VI, VII, XII e XIV (acque internazionali).

(7) Nel gennaio 2003, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato per la Comunità un TAC di 13000 tonnellate per il gamberello boreale nella divisione NAFO 3L. Questa misura dovrebbe pertanto essere applicata dalla Comunità.

(8) A seguito delle misure d'urgenza prese dalla Comunità riguardo alla chiusura della pesca del merluzzo con reti da traino per tutti i pescherecci comunitari nelle acque del Mar Baltico dal 15 aprile al 31 maggio 2003, l'Estonia ha chiesto di consentirle la pesca con reti da traino nelle acque comunitarie dal 1o settembre al 15 ottobre di quest'anno. Il Consiglio ritiene opportuno apportare le necessarie modifiche all'allegato VI, parte II, del regolamento (CE) n. 2341/2002.

(9) Per motivi eccezionali, la Lituania ha chiesto alla CE la restituzione di 800 tonnellate della quota di aringhe che la Lituania aveva autorizzato la CE a pescare nelle sue acque nel 2003, riducendo così la quota comunitaria corrispondente. In cambio, le autorità della Lituania si sono impegnate ad offrire alla Comunità 800 tonnellate di aringhe delle sue acque da imputare al contingente nazionale lituano, che sarà fissato dall'IBSFC per il 2004. Il Consiglio ritiene opportuno apportare le necessarie modifiche all'allegato IA del regolamento (CE) n. 2341/2002.

(10) Il regolamento (CE) n. 2341/2002, dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2341/2002 è modificato come segue:

1) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nella zona V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin, non appena quest'ultimo è adottato. Dopo il trasferimento di 30000 tonnellate all'Islanda, di 10000 tonnellate alle isole Færøer e di 6700 tonnellate alla Norvegia, il quantitativo restante sarà a disposizione di tutti gli Stati membri."

2) L'allegato IA è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

3) L'allegato IB è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

4) L'allegato IC è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

5) L'allegato ID è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.

6) L'allegato IE è modificato in conformità dell'allegato V del presente regolamento.

7) L'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Drys

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 728/2003 della Commissione (GU L 105 del 26.4.2003, pag. 3).

(3) GU L 209 del 2.8.2001, pag. 2.

(4) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

(5) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

ALLEGATO I

Nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 2341/02, le voci concernenti le specie di aringa nella zona IIId (acque lituane) sono sostituite dalle seguenti:

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ALLEGATO II

Nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 2341/2002, le voci concernenti la specie Cicerello nella zona "IIa, Skagerrak, Kattegat, mare del Nord", la specie Eglefino nella zona "IIa (acque CE), mare del Nord", la specie Passera nella zona "IIa (acque CE), mare del Nord", la specie Busbana norvegese nella zona "IV (acque norvegesi)" sono sostituite dalle seguenti:

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ALLEGATO III

Nell'allegato IC del regolamento (CE) n. 2341/2002, le voci concernenti le specie Aringa nella zona "I, II (acque CE e acque internazionali)" e Melù nella zona "I, II (zona di regolamentazione della NEAFC)" sono sostituite dalle seguenti:

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ALLEGATO IV

Nell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2341/2002, le voci concernenti la specie Melù nella zona "V, VI, VII, XII, e XIV(1)" e la specie Sgombro nella zona "IIa (acque CE), Skagerrak e Kattegat, IIIb, c, d (acque CE), mare del Nord" e nella zona "IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV" sono sostituite dalle seguenti:

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ALLEGATO V

Nell'allegato IE del regolamento (CE) n. 2341/2002, la voce concernente la specie Gamberello boreale nella zona "NAFO 3L" è sostituita dalla seguente:

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ALLEGATO VI

Nell'allegato VI, la parte I e la parte II sono sostituite dal testo seguente:

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PARTE I

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI

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PARTE II

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE COMUNITARIE

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