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Document 32003E0473

Azione comune 2003/473/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2003, relativa al contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale

GU L 157 del 26.6.2003, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2003/473/oj

32003E0473

Azione comune 2003/473/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2003, relativa al contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 26/06/2003 pag. 0072 - 0073


Azione comune 2003/473/PESC del Consiglio

del 25 giugno 2003

relativa al contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 febbraio 2001, il Consiglio ha espresso la volontà di svolgere un ruolo politico più attivo nella regione del Caucaso meridionale e di adoperarsi per individuare altri modi per sostenere gli sforzi volti a prevenire e risolvere i conflitti nella regione, in particolare mediante un rafforzamento della cooperazione con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

(2) Il 29 ottobre 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/759/PESC(1), relativa al contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto nell'Ossezia meridionale.

(3) Il contributo dell'Unione europea nel quadro di tale azione comune alla missione dell'OSCE in Georgia ha consentito di garantire il funzionamento dei segretariati permanenti per le parti georgiana e dell'Ossezia meridionale sotto l'egida dell'OSCE e di agevolare le riunioni della Commissione congiunta di controllo (JCC) e del gruppo di esperti, che costituiscono i principali strumenti del processo di risoluzione del conflitto.

(4) L'Unione europea ritiene che la sua assistenza abbia rafforzato l'efficacia del suo ruolo nonché di quello dell'OSCE nella risoluzione del conflitto.

(5) L'OSCE e le copresidenze della JCC hanno chiesto il proseguimento dell'assistenza dell'Unione europea, e quest'ultima ha deciso di continuare a offrire assistenza finanziaria al processo di risoluzione del conflitto.

(6) La Commissione ha accettato l'incarico di attuare la presente azione comune.

(7) La Commissione garantirà un'adeguata visibilità del contributo dell'Unione europea al progetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. L'Unione europea contribuisce a rafforzare il processo di risoluzione del conflitto nell'Ossezia meridionale.

2. A tale fine, l'Unione europea fornisce un contributo all'OSCE allo scopo di finanziare le riunioni della JCC e del gruppo di esperti, nonché di provvedere all'organizzazione di conferenze sotto l'egida della JCC e alla pubblicazione di un bollettino d'informazione della JCC.

Articolo 2

1. L'erogazione dell'aiuto finanziario ai sensi della presente azione comune è subordinata all'organizzazione di non meno di due riunioni sia della JCC che del gruppo di esperti entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'accordo di finanziamento che sarà concluso tra la Commissione e la missione dell'OSCE in Georgia. La Georgia e l'Ossezia meridionale dovrebbero compiere sforzi dimostrabili al fine di realizzare progressi politici reali verso una risoluzione duratura e pacifica delle controversie che le oppongono.

2. Il Consiglio incarica la Commissione di attuare la presente azione comune, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2. A tal fine la Commissione conclude con la missione dell'OSCE in Georgia un accordo di finanziamento sull'utilizzazione del contributo dell'Unione europea, che assume la forma di una sovvenzione.

3. La Missione dell'OSCE in Georgia è incaricata del rimborso delle spese di missione, dell'organizzazione di conferenze sotto l'egida della JCC e della pubblicazione del bollettino d'informazione della JCC. L'accordo di finanziamento stipulerà che la missione dell'OSCE in Georgia garantirà visibilità al contributo dell'Unione europea al progetto.

4. La Commissione, mediante la sua delegazione a Tbilisi, resta in stretto collegamento con la missione dell'OSCE in Georgia al fine di controllare e valutare i progressi realizzati, allo scopo di garantire il successo dell'azione, nonché la corretta utilizzazione della sovvenzione per gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

5. La Commissione riferisce per iscritto al Consiglio sotto l'autorità della presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC, riguardo all'attuazione della presente azione comune. Le informazioni fornite saranno basate in particolare sulle relazioni periodiche che la missione dell'OSCE in Georgia elaborerà nel quadro delle sue relazioni contrattuali con la Commissione, come previsto all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 160000 EUR.

2. La spesa finanziata con l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita conformemente alle procedure della Comunità europea e alle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, con l'eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità europea.

Articolo 4

1. La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2003.

Essa ha termine il 30 giugno 2004.

2. La presente azione comune è riesaminata dieci mesi dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 5

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU L 286 del 30.10.2001, pag. 4.

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