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Document 32003D0724

    2003/724/CE: Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2003, recante deroga temporanea alla direttiva 82/894/CEE per quanto riguarda la frequenza della notifica dei focolai primari dell'encefalopatia spongiforme bovina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3561]

    GU L 260 del 11.10.2003, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/724/oj

    32003D0724

    2003/724/CE: Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2003, recante deroga temporanea alla direttiva 82/894/CEE per quanto riguarda la frequenza della notifica dei focolai primari dell'encefalopatia spongiforme bovina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3561]

    Gazzetta ufficiale n. L 260 del 11/10/2003 pag. 0036 - 0036


    Decisione della Commissione

    del 10 ottobre 2003

    recante deroga temporanea alla direttiva 82/894/CEE per quanto riguarda la frequenza della notifica dei focolai primari dell'encefalopatia spongiforme bovina

    [notificata con il numero C(2003) 3561]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/724/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 82/894/CEE concerne la notifica delle malattie degli animali nella Comunità, compresa l'encefalopatia spongiforme dei bovini ("BSE"). A norma di tale direttiva gli Stati membri devono notificare i focolai primari della BSE sia alla Commissione che agli altri Stati membri entro 24 ore. La stessa direttiva dispone inoltre che i focolai secondari della BSE siano notificati alla Commissione ogni settimana.

    (2) Varie decisioni della Commissione, l'ultima delle quali è la decisione 98/12/CE(3), hanno concesso agli Stati membri deroghe temporanee alle disposizioni della direttiva 82/894/CEE concernenti la notifica dei focolai primari della BSE entro 24 ore. La deroga temporanea prevista dalla decisione 98/12/CE dispone che tutti i focolai della BSE siano notificati alla Commissione ogni settimana.

    (3) Focolai di BSE continuano a manifestarsi nella Comunità. Alla luce dell'esperienza passata, la notifica della BSE prescritta per i focolai secondari risulta sufficiente. In conformità, è opportuno mantenere una deroga temporanea che consenta agli Stati membri di notificare alla Commissione i focolai primari di BSE ogni settimana.

    (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 82/894/CEE, qualsiasi focolaio di encefalopatia spongiforme dei bovini è notificato, sino al 31 dicembre 2007, conformemente al disposto dell'articolo 4 della stessa direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

    (3) GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 63.

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