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Document 32003D0673

    2003/673/CE: Decisione della Commissione, del 25 settembre 2003, che deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine per l'astice in pezzi proveniente da Saint Pierre e Miquelon [notificata con il numero C(2003) 3335]

    GU L 243 del 27.9.2003, p. 106–108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D0755

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/673/oj

    32003D0673

    2003/673/CE: Decisione della Commissione, del 25 settembre 2003, che deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine per l'astice in pezzi proveniente da Saint Pierre e Miquelon [notificata con il numero C(2003) 3335]

    Gazzetta ufficiale n. L 243 del 27/09/2003 pag. 0106 - 0108


    Decisione della Commissione

    del 25 settembre 2003

    che deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine per l'astice in pezzi proveniente da Saint Pierre e Miquelon

    [notificata con il numero C(2003) 3335]

    (2003/673/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea(1), in particolare l'articolo 37 dell'allegato III,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 19 giugno 2003, Saint Pierre e Miquelon ha chiesto, per un periodo di cinque anni, una deroga alle norme d'origine di cui all'allegato III della decisione 2001/822/CE per quanto riguarda un quantitativo annuo di 105 tonnellate di code, zampe e chele cotte e congelate di astice, esportate da Saint Pierre e Miquelon.

    (2) Saint Pierre e Miquelon ha basato la richiesta sulla scomparsa della sua materia prima principale, la grancevola artica originaria, la cui popolazione si è spostata fuori dalle sue acque territoriali. La trasformazione di astici vivi non originari in code, zampe e chele cotte e congelate sostituirà la catena di produzione della grancevola artica venuta meno all'impresa interessata.

    (3) La deroga richiesta è giustificata ai sensi dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, in particolare dell'articolo 37, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda lo sviluppo di un'industria esistente a Saint Pierre e Miquelon. La deroga è indispensabile per mantenere l'attività dello stabilimento interessato, che impiega un numero considerevole di persone. Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, la deroga non può arrecare grave pregiudizio ad un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.

    (4) Occorre pertanto concedere una deroga per determinati quantitativi di code, zampe e chele cotte e congelate di astice trasformate a Saint Pierre e Miquelon e importate nella Comunità.

    (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003(3), stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. Tali norme vanno applicate, mutatis mutandis, alla gestione dei quantitativi per i quali è concessa la deroga in questione.

    (6) Saint Pierre e Miquelon ha chiesto l'applicazione della deroga a decorrere dal 1o settembre 2003. Tuttavia, tenuto conto della data alla quale Saint Pierre e Miquelon ha presentato la richiesta e della durata della procedura decisionale, la deroga non può essere adottata anteriormente al 1o settembre. Essa pertanto deve applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2003.

    (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, le code, zampe e chele cotte e congelate di astice di cui al codice NC ex 0306 12 90, trasformate a Saint Pierre e Miquelon, sono considerate originarie di Saint Pierre e Miquelon quando sono ottenute a partire da astice non originario, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione.

    Articolo 2

    La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato importati nella Comunità da Saint Pierre e Miquelon nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2003 e il 30 settembre 2008.

    Articolo 3

    Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 riguardanti la gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi figuranti nell'allegato.

    Articolo 4

    1. Le autorità doganali di Saint Pierre e Miquelon adottano le misure necessarie per garantire i controlli quantitativi applicabili alle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati conformemente alla presente decisione devono recare un riferimento a quest'ultima.

    2. Ogni tre mesi, le autorità competenti di Saint Pierre e Miquelon trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in virtù della presente decisione e il numero d'ordine di detti certificati.

    Articolo 5

    Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati in virtù della presente decisione deve figurare una delle seguenti diciture:

    - Excepción - Decisión ...

    - Undtagelse - Beslutning ...

    - Ausnahme - Entscheidung ...

    - Παρέκκλιση - Απόφαση ...

    - Derogation - Decision ...

    - Dérogation - Décision ...

    - Deroga - Decisione ...

    - Afwijking - Beschikking ...

    - Derrogação - Decisão ...

    - Poikkeus - päätös ...

    - Undantag - beslut ...

    Articolo 6

    La presente decisione si applica dal 1o ottobre 2003 al 30 settembre 2008.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2003.

    Per la Commissione

    Frederik Bolkestein

    Membro della Commissione

    (1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

    (2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (3) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

    ALLEGATO

    Quantitativi importati nella Comunità da Saint Pierre e Miquelon

    >SPAZIO PER TABELLA>

    CALENDARIO

    1. Data raccomandata

    La proposta dovrebbe essere adottata al più presto.

    2. Motivazione della raccomandazione

    L'articolo 37, paragrafo 8, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE prevede che una decisione debba essere adottata entro 75 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di deroga; altrimenti, la richiesta si considera accettata nella sua integralità.

    Il termine applicabile alla presente decisione è il 2 ottobre 2003.

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