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Document 32003D0100

    2003/100/CE: Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 498]

    GU L 41 del 14.2.2003, p. 41–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2007; abrogato da 32007R0727

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/100(1)/oj

    32003D0100

    2003/100/CE: Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 498]

    Gazzetta ufficiale n. L 041 del 14/02/2003 pag. 0041 - 0045


    Decisione della Commissione

    del 13 febbraio 2003

    che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili

    [notificata con il numero C(2003) 498]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/100/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione(2), in particolare dall'articolo 23,

    considerando quanto segue:

    (1) Lo scrapie rappresenta un problema serio per la salute della popolazione ovina e caprina nel territorio comunitario.

    (2) Non è stato convalidato alcun metodo diagnostico corrente per distinguere tra encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie negli ovini e nei caprini. Dal momento che non è ancora stata dimostrata l'esistenza di BSE in ovini e caprini in natura, non è certo che la BSE non abbia infettato la popolazione ovina e caprina e che non sia sempre presente in questa popolazione. Anche le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli ovini e nei caprini rappresentano pertanto un potenziale rischio per la salute pubblica.

    (3) Alcune ricerche hanno dimostrato che alcuni genotipi della proteina prionica negli ovini conferiscono resistenza allo scrapie. Le prove raccolte fino a questo momento indicano che una resistenza analoga, determinata geneticamente, alla BSE si riscontra negli ovini quando vengono infettati per via orale a fini sperimentali.

    (4) Il parere del comitato scientifico direttivo, del 4-5 aprile 2002, sul reperimento di fonti sicure di materiale di piccoli ruminanti, ha fissato orientamenti per definire i punti principali di un programma d'allevamento di ovini resistenti alle TSE. Il comitato ritiene che tale programma dovrebbe essere destinato alle popolazioni a rischio o alle zone a rischio.

    (5) Una condizione che si richiede è il ravvicinamento della frequenza degli ovini ARR/ARR per ogni razza importante. Per ottenere tali informazioni, la decisione della Commissione 2002/1003/CE(3) ha introdotto uno studio sulle razze ovine negli Stati membri.

    (6) Occorre prevedere deroghe al requisito relativo all'istituzione di un programma d'allevamento in conformità con la presente decisione per talune razze che hanno per propria natura un livello di resistenza basso e per le razze locali originarie della zona e minacciate d'abbandono, di cui al regolamento (CE) n. 445/2002, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(4).

    (7) Nel suo parere, il comitato ha suggerito di introdurre la certificazione delle greggi a basso rischio di scrapie/BSE. Una delle possibilità contemplate è la certificazione delle greggi che si basi su una resistenza genetica completa alle TSE, accompagnata da test periodici per il rilevamento delle TSE.

    (8) Il comitato ha fornito un elenco esaustivo dei tessuti ovini e caprini che potrebbero rappresentare un rischio per la salute umana e animale nel caso di BSE conclamata o ritenuta probabile. Ha precisato, tuttavia, che gli stessi tessuti non rappresentano un serio rischio se provenienti da animali resistenti e semiresistenti di età inferiore a, rispettivamente, 18 e 6 mesi. È opportuno promuovere l'istituzione di greggi certificate secondo tali principi.

    (9) La Commissione proporrà al Consiglio e al Parlamento di modificare il regolamento (CE) n. 999/2001 affinché quest'ultimo contenga una base giuridica per le disposizioni contenute nella presente decisione. Nel frattempo, occorre adottare la presente decisione a titolo di misura transitoria.

    (10) Le disposizioni previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni che figurano all'allegato I della decisione della Commissione 2002/1003/CE.

    Articolo 2

    Programma d'allevamento di ovini di razza pura resistenti alle TSE

    1. Entro il 1o gennaio 2004, in base agli esiti dello studio introdotto dalla decisione 2002/1003/CE, ogni Stato membro introduce un programma d'allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE in ciascuna delle sue razze ovine, autoctone o che costituiscono una popolazione significativa del suo territorio. Le prescrizioni minime che tale programma deve osservare sono enunciate nell'allegato III.

    2. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che la partecipazione dei proprietari di greggi al programma d'allevamento di cui al paragrafo 1 sia volontaria fino al 1o aprile 2005. Oltre tale data, tuttavia, la partecipazione al programma d'allevamento è obbligatoria per tutte le greggi di elevato valore genetico.

    Articolo 3

    Deroghe

    1. Gli Stati membri possono ottenere una deroga al requisito relativo all'istituzione di un programma d'allevamento di cui all'articolo 2:

    - sulla base di una programma nazionale di sorveglianza dello scrapie presentato e approvato in conformità alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001, che include un costante controllo attivo degli ovini e caprini morti nell'azienda per tutte le greggi dello Stato membro, o

    - quando la Commissione dichiara il territorio dello Stato membro indenne dallo scrapie, conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A, sezione I, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001, sulla base di un'indagine statistica conclusiva.

    2. La deroga di cui al paragrafo 1 si adotta in conformità alla procedura illustrata all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.

    Articolo 4

    Quadro per il riconoscimento dello status di resistenza alle TSE di talune greggi ovine

    1. Entro il 1o gennaio 2004, ogni Stato membro istituisce un quadro per il riconoscimento dello status di resistenza alle TSE di talune greggi ovine.

    Tale quadro risponde ai criteri fissati all'allegato II.

    2. Il riconoscimento dello status di resistenza alle TSE di un gregge ovino a titolo del quadro di cui al paragrafo 1 non si ritiene una condizione che necessariamente esclude la presenza di TSE in un determinato gregge.

    Articolo 5

    Relazioni degli Stati membri alla Commissione

    Gli Stati membri presentano alla Commissione le seguenti relazioni:

    a) relazione sui requisiti dei loro programmi d'allevamento di cui all'articolo 2, entro il 1o aprile 2004;

    b) relazione sull'andamento annuale dei lavori, da presentare per la prima volta entro il 1o aprile 2005, che illustra le attività in corso nei programmi d'allevamento.

    Articolo 6

    Sintesi delle relazioni trasmessa dalla Commissione agli Stati membri

    La Commissione presenta agli Stati membri una sintesi delle relazioni che le sono trasmesse a titolo delle disposizioni dell'articolo 5, entro i tre mesi successivi al termine per il ricevimento delle relazioni.

    Articolo 7

    Revisione

    Le prescrizioni della presente decisione possono essere riviste:

    a) in base alle informazioni di cui all'articolo 5;

    b) riguardo alle razze per le quali, nel corso del programma, è emerso un grave effetto genetico negativo;

    c) in ogni caso, entro il 1o aprile 2005, per tenere conto di eventuali nuovi pareri scientifici.

    Articolo 8

    Destinatario

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (2) GU L 225 del 28.8.2002, pag. 3.

    (3) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 105.

    (4) GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1.

    ALLEGATO I

    PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE A UN PROGRAMMA D'ALLEVAMENTO DI OVINI RESISTENTI ALLE TSE

    Parte 1 - Requisiti generali

    1. Il programma d'allevamento si concentra inizialmente su greggi di elevato valore genetico.

    2. Si istituisce una base di dati contenente almeno le informazioni seguenti:

    a) identità, razza e numero di animali di tutte le greggi che partecipano al programma d'allevamento;

    b) identificazione dei singoli animali sottoposti a campionamento nell'ambito del programma d'allevamento;

    c) risultati di eventuali test di genotipizzazione.

    3. Si istituisce un sistema di certificazione uniforme, in cui il genotipo di ciascun animale sottoposto a campionamento nell'ambito del programma d'allevamento venga certificato tramite un numero d'identificazione individuale.

    4. Il campionamento è effettuato da personale appositamente designato a tale scopo nell'ambito del programma d'allevamento.

    5. Il sistema per l'identificazione degli animali e dei campioni, per il trattamento dei campioni e per la diffusione dei risultati è allestito in modo da ridurre al minimo la possibilità di errore umano; l'efficacia di tale sistema è sottoposta a controlli casuali effettuati su base periodica.

    6. La genotipizzazione del sangue o di altri tessuti prelevati ai fini del programma d'allevamento è realizzata in laboratori che siano stati accreditati nel quadro dello stesso programma.

    7. L'autorità competente dello Stato membro può aiutare le associazioni di allevatori che lo desiderino ad istituire banche genetiche per lo sperma, gli ovuli e/o gli embrioni rappresentativi dei genotipi della proteina prionica che rischiano di diventare rari a causa del programma d'allevamento.

    8. Nello stabilire i programmi d'allevamento per ciascuna razza si tiene conto dei seguenti aspetti:

    a) frequenza dei diversi alleli all'interno di una razza;

    b) rarità della razza;

    c) prevenzione della riproduzione in consanguineità e della deriva genetica.

    Parte 2 - Norme specifiche per le greggi partecipanti

    1. Il programma d'allevamento è volto a incrementare la frequenza dell'allele ARR nelle greggi di ovini, riducendo la prevalenza di quegli alleli che hanno dimostrato di contribuire alla suscettibilità alle TSE.

    2. Le norme minime per le greggi partecipanti sono le seguenti:

    a) occorre identificare individualmente, con mezzi sicuri, tutti gli animali del gregge che devono essere sottoposti a genotipizzazione;

    b) tutti i montoni destinati alla riproduzione nel gregge devono essere sottoposti a genotipizzazione prima di essere impiegati per la riproduzione;

    c) tutti i maschi del gregge portatori dell'allele VRQ devono essere abbattuti o castrati entro i 6 mesi successivi alla determinazione del loro genotipo; questi animali non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere abbattuti;

    d) le femmine del gregge delle quali è noto che sono portatrici dell'allele VRQ non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere abbattute;

    e) è proibito usare a fini riproduttivi all'interno del gregge animali maschi, compresi donatori di sperma utilizzati per l'inseminazione artificiale, che non siano quelli certificati nell'ambito del programma.

    Parte 3 - Protezione delle razze e delle caratteristiche riproduttive

    1. Gli Stati membri possono decidere di accordare una deroga alle prescrizioni della parte 2, punto 2, lettere c) e d), nel caso delle razze:

    a) per le quali lo studio di cui alla decisione della Commissione 2002/1003/CE rivela un livello dell'allele ARR inferiore al 25 %; o

    b) minacciate di abbandono, come indicato all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 445/2002.

    2. Nel caso di razze per le quali lo studio di cui alla decisione 2002/1003/CE rivela l'assenza dell'allele ARR, o un livello inferiore al 10 %, gli Stati membri possono decidere di concedere una deroga alle parti 1 e 2 del presente allegato, a condizione che tali razze siano sottoposte a programmi di sorveglianza dello scrapie.

    3. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse a norma delle disposizioni dei punti 1 e 2, nonché dei criteri applicati.

    ALLEGATO II

    Quadro per il riconoscimento dello status di resistenza alle TSE delle greggi ovine

    1. Il quadro è volto al riconoscimento delle greggi ovine resistenti alle TSE le quali, in seguito alla loro partecipazione al programma d'allevamento di cui all'articolo 2 o in altro modo, soddisfino taluni criteri.

    Tale riconoscimento prevede almeno due livelli:

    a) le greggi di livello I sono greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR;

    b) le greggi di livello II sono greggi la cui progenie discende esclusivamente da montoni con genotipo ARR/ARR.

    Gli Stati membri possono decidere di concedere il riconoscimento in base ad ulteriori livelli per adeguarsi alle prescrizioni nazionali.

    2. Un campionamento casuale su base periodica su ovini provenienti da greggi resistenti alla TSE è realizzato:

    a) nell'allevamento o al macello, per verificare il genotipo;

    b) nel caso di greggi di livello I, in animali di età superiore ai 18 mesi, al macello, per rilevare la presenza di TSE, in conformità all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001.

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