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Document 32002R1218

    Regolamento (CE) n. 1218/2002 della Commissione, del 5 luglio 2002, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi

    GU L 177 del 6.7.2002, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1218/oj

    32002R1218

    Regolamento (CE) n. 1218/2002 della Commissione, del 5 luglio 2002, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi

    Gazzetta ufficiale n. L 177 del 06/07/2002 pag. 0009 - 0009


    Regolamento (CE) n. 1218/2002 della Commissione

    del 5 luglio 2002

    relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive.

    (2) I quantitativi richiesti il 2 e 3 luglio 2002, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 hanno superato i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 il 2 e 3 luglio 2002 e comunicati alla Commissione il 4 luglio 2002, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 19,23 % del quantitativo richiesto.

    Articolo 2

    Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 è sospeso per le domande presentate dal 4 luglio al 31 dicembre 2002.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2002.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'agricoltura

    [1] GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.

    [2] GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

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