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Document 32002R1218
Commission Regulation (EC) No 1218/2002 of 5 July 2002 concerning the issue of import licences for certain preserved mushrooms
Regolamento (CE) n. 1218/2002 della Commissione, del 5 luglio 2002, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi
Regolamento (CE) n. 1218/2002 della Commissione, del 5 luglio 2002, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi
GU L 177 del 6.7.2002, p. 9–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1218/2002 della Commissione, del 5 luglio 2002, relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 06/07/2002 pag. 0009 - 0009
Regolamento (CE) n. 1218/2002 della Commissione del 5 luglio 2002 relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive. (2) I quantitativi richiesti il 2 e 3 luglio 2002, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 hanno superato i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 il 2 e 3 luglio 2002 e comunicati alla Commissione il 4 luglio 2002, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 19,23 % del quantitativo richiesto. Articolo 2 Il rilascio dei titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 è sospeso per le domande presentate dal 4 luglio al 31 dicembre 2002. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2002. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'agricoltura [1] GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16. [2] GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9. --------------------------------------------------